INDAGINI PRELIMINARI

Sezione III, sentenza 11 maggio 2026 n. 16654; Pres. Gentili; Rel. Giorgianni; Pm (conf.) Viola; Ric. Proc. Rep. Trib. Imperia in proc. D'Or.

Polizia giudiziaria - Arresto in flagranza - Convalida - Apprezzamento del giudice - Limiti. (Cpp, articoli 380, 381, 382, 386, 390 e 391)

IL PRINCIPIO

In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, del Cpp, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, sulla base degli elementi fattuali al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli articoli 380, 381 del Cpp, una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'indagato (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), in quanto apprezzamenti riservati appunto a distinte fasi del procedimento. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Ne consegue, quindi, che il controllo del giudice deve avere come referente la situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria, senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi, accertando, con valutazione ex ante, l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale.

Nota

Nella fattispecie, in cui all'indagato era contestato il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, il giudice per le indagini preliminari, dopo aver dato atto che l'indagato era stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, aveva affermato che gli elementi oggettivi facevano ritenere che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale, in ragione della tossicodipendenza dell'indagato, sottoposto a terapia sostitutiva, come da certificazione in atti, e della modesta entità della somma di denaro rinvenuta, riferibile a reddito della madre pensionata. Tale ricostruzione, tuttavia, secondo la Cassazione, si era tra l'altro basata, per un verso, su dati successivamente emersi, attraverso produzione documentale dimostrativa dello stato di tossicodipendenza dell'arrestato, e su una deduzione - anch'essa successivamente formulata - relativa alla riferibilità del denaro al reddito della madre pensionata, mentre il giudicante della convalida aveva obliterato, per altro verso, circostanze esistenti al momento della misura precautelare operata dalla polizia giudiziaria e sottolineate dal pubblico ministero nella richiesta di convalida dell'arresto, vale a dire che l'arrestato, dichiaratosi non assuntore al momento del controllo, era stato arrestato più volte nei mesi precedenti sempre per violazione dell'articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990 e che si trovava in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi, per cui, al fine di procurarsi lo stupefacente, aveva verosimilmente anche violato le prescrizioni imposte. Per l'effetto, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto. La decisione è in linea con la giurisprudenza assolutamente consolidata, secondo cui il controllo spettante al giudice in sede di convalida dell'arresto in flagranza si concretizza in un giudizio ex ante sulla legittimità dell'arresto, onde il giudice deve valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di "ragionevolezza" in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del Cpp, ma senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (la cui valutazione rileva in sede di applicazione delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito [tra le tante, Sezione IV, 22 maggio 2009, Proc. Rep. Trib. Vercelli in proc. Pergamena e altro; Sezione VI, 16 giugno 2010, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Borrelli ed altro; Sezione III, 24 novembre 2010, Proc. Rep. Trib. Nola in proc. Aladie].

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 30 aprile 2026 n. 15895; Pres. Andreazza; Rel. Scarcella; Pm (diff.) Baldi; Ric. X

Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca - Presupposti - Periculum in mora - Necessità - Motivazione - Fattispecie. (Cpp, articolo 321, comma 2; cp, articolo 240)

IL PRINCIPIO

Il provvedimento di sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, del Cpp, finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 del Cp, deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportarsi alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Al riguardo, è da escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento all'incapienza del patrimonio del soggetto passibile di confisca, in quanto tale circostanza non è di per sé sufficiente a integrare il requisito, non coincidendo il presupposto applicativo del sequestro preventivo con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto esclusivamente per il sequestro conservativo [cfr. Sezioni unite, 24 giugno 2021, Ellade] [nella specie, è stata censurata la motivazione del tribunale che si era limitato a valorizzare la "tendenza elusiva dimostrata", in quanto, secondo la Corte, il periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve ancorarsi a elementi concreti che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, cosicché il mero riferimento all'incapienza patrimoniale, senza l'individuazione di specifici comportamenti dispersivi o di condotte concretamente rischiose per la garanzia patrimoniale, si risolve in un consentito "automatismo" decisorio].

Nota

La sentenza si colloca nel solco del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite, con la sentenza 24 giugno 2021, Ellade, laddove si è affermato che, anche alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà tutelato dall' articolo 42 della Costituzione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca - vuoi facoltativa, vuoi obbligatoria- richiede un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendo cioè il giudice dare conto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, in assenza del sequestro, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, perché il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Secondo le Sezioni unite, in vero, solo tale soluzione ermeneutica, inoltre, garantisce il rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. Secondo le sezioni Unite, tale conclusione interpretativa, vale per le ipotesi sia di confisca facoltativa, che di confisca obbligatoria, e vale, altresì, anche con riferimento alle cose che costituiscono il prezzo del reato. Unica eccezione, precisa la sentenza Ellade, riguarda le cose intrinsecamente illecite di cui all'articolo 240, comma 2, numero 2, del Cp, (le cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato"), per le quali, ai fini della motivazione del pericolo in mora, è sufficiente dare conto della confiscabilità del bene: infatti, si osserva in motivazione, difettando, per legge, per l'intrinseca pericolosità derivante dalle caratteristica della cosa, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria viene a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione della cosa tra quelle di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale.

IMPUGNAZIONI

Sezione V, ordinanza 15 aprile 2026 n. 13721; Pres. Pezzullo; Rel. Guardiano; Pm (diff.) Furnari; Ric. Barrese e altro

Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto della reformatio in peius - Diversa qualificazione del fatto da cui consegua un più grave trattamento in sede esecutiva - Ammissibilità o no - Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp, articolo 597, comma 3)

Per prevenire possibili contrasti ma anche per la speciale importanza, va rimessa alle Sezioni unite la questione se costituisca o no violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello nel giudizio instaurato su impugnazione del solo imputato, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento per il prevenuto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna [come si può verificare allorquando, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, l'imputato venga condannato per un reato, che, in ragione della sua gravità, il legislatore ha escluso dal novero dei reati per i quali, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 656, comma 5, del Cpp, è prevista l'adozione da parte del pubblico ministero dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva].

INTERNET E INFORMATICA

Sezione V, sentenza 28 aprile 2026 n. 15396; Pres. Pistorelli; Rel. Cavallone; Pm (diff) Sansonetti; Ric. Ser.

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Necessità - Obbligo di motivazione - Contenuto. (Cpp, articoli 253 e 275)

Anche il sequestro probatorio avente a oggetto il corpo del reato deve essere sorretto da motivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, fondato sugli articoli 42 della Costituzione e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale principio assume peculiare rilievo quando il vincolo riguardi dispositivi informatici o telematici, atteso che l'apprensione di tali supporti incide sulla riservatezza, sul segreto e, più in generale, sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo dell'interessato, tutelati anche dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Cedu. Ne consegue che è illegittimo il sequestro che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza previa selezione o senza l'indicazione dei relativi criteri, giacché il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una effettiva verifica della proporzionalità della misura tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, deve illustrare: le ragioni per cui sia necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse; i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

PENA

Sezione I, sentenza 4 maggio 2026 n. 15979; Pres. De Marzo; Rel. Gavoni; Pm (conf.) Viola; Confl. comp. in proc. Gasperoni

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Esecuzione - Competenza - Conseguenze in tema di concessione della liberazione anticipata. (Cp, articolo 20-bis; cpp, articolo 661; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 63; legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 54 e 69-bis)

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione VI, sentenza 14 maggio 2026 n. 17486; Pres. De Amicis; Rel. Licci; Pm (diff.) Alemi; Ric. Proc. gen. App. Brescia in proc. Az.

Lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni - Natura giuridica - Rimessione alle sezioni Unite. (Cp, articoli 582 e 583-quater)

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se, in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all'articolo 583-quater, comma 1, del Cp integri un'ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all'articolo 582 del Cp.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 27 aprile 2026 n.15023; Pres. Giordano; Rel. Amoroso; Pm (parz. conf.) De Masellis; Ric. Mat.

Oltraggio - Luogo di commissione - Cella di un carcere - Luogo di privata dimora - Esclusione - Necessità peraltro della presenza di più persone - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 341 bis)

In tema di oltraggio, è pur vero che la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios", ma per la configurabilità del reato occorre anche che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni [nella specie, il reato è stato escluso perché il detenuto chiamato a risponderne era in isolamento e non risultavano presenti ai fatti persone ulteriori e diverse dagli operatori penitenziari che stavano procedendo alla perquisizione della cella riguardati dalle espressioni offensive].

REATO

Sezione VI, sentenza 24 aprile 2026 n. 14879; Pres. Capozzi; Rel. Licci; Pm (conf.) Sciarretta; Ric. Pa.

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Oggetto materiale - Apparecchio telefonico privo della scheda Sim - Rilevanza. (Cp, articolo 391-ter)

Integra gli estremi del delitto di cui all'articolo 391-ter, comma 3, del Cp l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM ovvero anche se privo del cavo di alimentazione. Ciò che è confermato dalla formulazione letterale della norma incriminatrice, nella quale la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli "altri dispositivi", essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, per il quale non è necessaria, ai fini della rilevanza penale della condotta, la immediata capacità operativa.

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione II, sentenza 28 aprile 2026 n. 15384; Pres Alma; Rel. Ariolli; Pm (diff.) Cimmino; Ric. Bal. e altri

Misure di prevenzione - Autonomia del procedimento di prevenzione - Indipendenza dall'esercizio e dagli esiti del processo penale - Limiti. (Decreto legislativo, 6 settembre 2011 n. 159, articoli 1, 4, 29)

In tema di misure di prevenzione, pur essendo il concetto di "appartenenza" all'associazione mafiosa più sfumato e meno tecnico di quello di "partecipazione" ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve investire il collegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale, occorre pur sempre che il giudizio di pericolosità a base della misura di prevenzione sia supportato da elementi indiziari che, nella loro puntuale ricognizione, diano conto dell'esistenza di una piattaforma sufficiente ad asseverare il giudizio di pericolosità qualificata svolto, così sfuggendo alle censure di genericità/apparenza della motivazione. È pur vero, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, ma ciò è consentito purché il giudice della prevenzione dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.

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