FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 13 maggio 2026 n. 17258; Pres. Pistorelli; Rel. Cavallone; Pm (conf.) Furnari; Ric. Capoferri

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Ipotesi distinte. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)

IL PRINCIPIO

L'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale "generale" e "specifica". La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse, con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa: ipotesi che presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico. La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, in tutto o in parte, ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto. Ne consegue che solo la materiale tenuta delle scritture con modalità "ingannatorie" (mediante l'annotazione di dati falsi o l'omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale "generale" e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico; mentre la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totale assenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo – bancarotta fraudolenta documentale "specifica", richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Nota

È affermazione consolidata quella secondo cui l'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare prevede due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: nella prima parte dell'articolo si fa riferimento alla bancarotta c.d. "specifica" che si configura nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione, omessa consegna (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; a tali condotte è parificata anche l'omessa tenuta, pur se parziale, dei libri contabili, purché anch'essa sia sorretta, come le altre ipotesi, da dolo specifico, in quanto, diversamente, non sarebbe possibile distinguerla da quella, analoga sotto il profilo materiale, di bancarotta semplice documentale prevista dall'articolo 217 della legge fallimentare. Nella seconda parte dell'articolo viene invece sanzionata la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. In tale ipotesi, a differenza della prima, dunque, si effettua un accertamento sui libri contabili, i quali vengono rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari, e, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, è sufficiente il dolo generico in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" ha riguardo alla condotta e non alla volontà dell'agente (di recente, tra le altre, Sezione V, 24 ottobre 2025, Visca). Dal punto di vista soggettivo, si è affermato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, essendo essi semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Al contrario è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori, o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio (di recente, Sezione V, 20 dicembre 2023, Reschini). In ordine poi ai rapporti tra le due ipotesi di bancarotta documentale, si è sostenuto essere legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale; con la precisazione, peraltro, che, se è vero che la bancarotta fraudolenta documentale specifica e quella generale, se effettivamente contestate, possono ricorrere entrambe, esse però possono convivere in relazione non alla medesima condotta, ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa (ancora, Sezione V, 24 ottobre 2025, Visca). Sul punto, cfr. anche Sezione V, 19 settembre 2025, Tarantino, secondo la quale è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione. Tuttavia, a fronte di un'imputazione alternativa, il giudice deve poi individuare la fattispecie concreta e sussumerla in una delle due ipotesi oggetto d'imputazione, che rimangono distinte sotto il profilo strutturale, oggettivo e soggettivo.

MISURE CAUTELARI

Sezione V, sentenza 19 maggio 2026 n. 17982; Pres. Miccoli; Rel. Giordano; Pm (conf.) Sansonetti; Ric. Romano

Misure cautelari personali - Divieto di dimora - Contenuto - Fattispecie. (Cpp, articolo 283)

IL PRINCIPIO

Il divieto di dimora di cui all'articolo 283, comma 1, del Cpp non deve necessariamente avere una dimensione "comunale" analoga a quella prevista per la diversa misura dell'obbligo di dimora di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma può riguardare anche un ambito spaziale più limitato, in quanto nella prima disposizione, a differenza che nella seconda, il legislatore fa riferimento al "dimorare in un determinato luogo", senza alcun'altra specificazione territoriale. Ne consegue che il divieto di dimora di cui al comma 1 dell'articolo 283 può anche essere limitato ad una determinata zona del comune ove il soggetto svolge la propria attività lavorativa ove l'impedire in concreto la frequentazione del luogo di lavoro sia funzionale a fronteggiare il periculum per il quale la misura è disposta [nella specie, quindi, correttamente, la misura del divieto di dimora era stata disposta con riferimento a una determinata zona del comune – un rione di un quartiere- per impedire all'indagato di frequentare il luogo di lavoro ove si assumeva che avesse posto in essere la condotta incriminata].

Nota

Va peraltro ricordato che la misura di cui all'articolo 283 del Cpp, contenendo la prescrizione di non dimorare "in un determinato luogo" e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice, è preordinata a vietare all'indagato di accedere e trattenersi nel territorio del comune di dimora abituale (o in una parte di esso), mentre sarebbe illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'articolo 283 del Cpp al fine di proibire al destinatario di avvicinarsi a determinati o specifici edifici. Un tale provvedimento, semmai, potrebbe essere adottato ricorrendo a diverse previsioni cautelari: in particolare, quelle di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del Cpp, specificamente applicabili in materia di violenza familiare o di genere, ovvero quelle di cui agli articoli 289 e 290 del Cpp, queste ultime specificamente applicabili per interdire, rispettivamente, l'esercizio di un pubblico ufficio o l'esercizio di attività professionali o imprenditoriali (cfr. Sezione III, 25 giugno 2014, G.; nonché, Sezione V, 9 marzo 2010, Ferrando, dove, in particolare, si è ritenuto illegittimo il provvedimento che aveva applicato la misura di cui all'articolo 283 del Cpp al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui, semmai, era preordinato l'articolo 290 del Cpp che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell'attività di dipendente di una società).

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 13 maggio 2026 n. 17258; Pres. Pistorelli; Rel. Cavallone; Pm (conf.) Furnari; Ric. Capoferri

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo concreto - Conseguenze -Elemento soggettivo - Dolo - Contenuto - Dimostrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto. Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell'elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

MISURE CAUTELARI

Sezione V, sentenza 19 maggio 2026 n. 17982; Pres. Miccoli; Rel. Giordano; Pm (conf.) Sansonetti; Ric. Romano

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo di recidiva - Contenuto. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lettera c), del Cpp, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

PENA

Sezione VI, sentenza 14 aprile 2026 n. 13538; Pres. Di Stefano; Rel. Paternò Raddusa; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. X.

Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dell'esercizio di essa - Maltrattamenti in famiglia - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo applicativo - Conseguenze. (Cp, articoli 34, comma 2, e 572, comma 2)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 aprile 2025 n. 55, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del Cp, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex articolo 572, comma 2, del Cp, commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla, va annullata con rinvio la sentenza che, pur intervenuta prima della declaratoria di illegittimità costituzionale, ha applicato automaticamente la pena accessoria, senza la possibilità di tenere in considerazione l'interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare. Infatti, alla luce della citata sentenza, divenuto illegittimo, con efficacia retroattiva, tale automatismo valutativo, diventa attuale e imprescindibile tale verifica di merito, volta ad accertare, in concreto, l'interesse del minore coinvolto a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l'irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 14 aprile 2026 n. 13515; Pres. Catena; Rel. Masini; Pm (conf.) Balsamo; Ric. Sabato e altri

Reati societari - Corruzione tra privati - Reato plurioffensivo. (Codice civile, articolo 2635)

Il reato di corruzione privata di cui all'articolo 2635 del codice civile è un precetto penale a connotazione plurioffensiva, perché non è posto soltanto a presidio della trasparenza del mercato e del divieto di concorrenza sleale tra più imprese, ma investe anche il profilo "lealistico" dei rapporti fiduciari interni all'ente, a protezione del rispetto dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede che il lavoratore è tenuto a garantire nei confronti del datore di lavoro, e che non possono essere piegati al perseguimento di profitti personali.

Sezione V, sentenza 14 aprile 2026 n. 13515; Pres. Catena; Rel. Masini; Pm (conf.) Balsamo; Ric. Sabato e altri

Reati societari - Corruzione tra privati - Rilevanza penale della condotta e momento consumativo. (Codice civile, articolo 2635)

In relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile, a seguito della riforma del decreto legislativo n. 38 del 2017, ne sono derivati, da un lato, l' anticipazione della soglia della punibilità, che si realizza in presenza della "sollecitazione" dell'illecita prestazione da parte dell'intraneus nei confronti del soggetto concorrente o nella accettazione, da parte del trasgressore del dovere di fedeltà, della "promessa" della indebita prestazione (ciò che ha trasformato un reato di danno e di evento in un reato di pericolo e di mera condotta) e, dall'altro, l'ampliamento dell'area di rilievo penale alle condotte puramente inosservanti dei doveri di lealtà che sono il fondamento della relazione di affidamento tra il datore il lavoro e il dipendente o, comunque, tra l'ente e la persona che con esso ha stipulato un mandato, indipendentemente dalla causazione di un nocumento (da individuarsi in qualsiasi pregiudizio, giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura, suscettibile di valutazione economica).

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