FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo concreto - Conseguenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
IL PRINCIPIO
Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie. Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. In questo senso, di recente, si è così affermato che il fatto che si tratti di un reato di pericolo concreto significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell'elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sezione V, 7 aprile 2026, Capoferri). Nella stessa prospettiva, cfr. anche Sezione V, 10 dicembre 2025, Ventura: nella specie, in cui si discuteva della distrazione di alcuni mezzi meccanici vetusti, secondo la S.C. erroneamente la corte di merito, pur dando atto di un valore attualizzato minimale dei beni sottratti, proprio in ragione della loro obsolescenza, si è era limitata a sostenere che si trattava di beni "che avevano quanto meno un valore in termini di rottamazione" dimenticando di procedere alla necessaria verifica circa la pericolosità concreta della condotta; nonché, Sezione V, 21 marzo 2025, Rosselli e altro: dove, in ragione della natura di reato di pericolo concreto della bancarotta, è stata ritenuta la natura distrattiva di un'operazione di mutuo che neppure risultava acquisita al patrimonio della società in quanto la somma mutuata era destinata a una società controllata e incorporata, già in perdita alla data della fusione; sicché ciò aveva comportato per la società fallita sia l'esposizione alle richieste restitutorie provenienti dall'istituto di credito mutuante, sia il conseguente ed evidente danno per gli altri creditori, costretti a dover concorrere, vantando analoghe pretese, con l'ente mutuante.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Elementi distintivi. (Cp, articoli 393 e 629)
IL PRINCIPIO
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si differenziano tra loro essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, in quanto derivante da una pretesa contra ius, non vantando alcun credito ragionevolmente azionabile nei confronti del debitore (sezioni Unite, 16 luglio 2019, Filardo e altri).
Secondo le sezioni Unite (sentenza, 16 luglio 2019, Filardo), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si differenziano tra loro essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Non è rilevante, invece, ai fini distintivi, il profilo della "gravità" della violenza o minaccia (tale da determinare, in ipotesi, un effetto di "costrizione" della vittima) ovvero la "sproporzione" di tale violenza o minaccia rispetto al fine perseguito, giacché tale caratteristica non trova una copertura nella formulazione normativa, e anzi, al contrario, la previsione dell'aggravante dell'articolo 393, comma 3, del Cp, per il caso in cui la violenza o minaccia "è commessa con armi" accredita normativamente che vi possono essere ipotesi di esercizio arbitrario in cui la violenza o la minaccia possono essere di particolare gravità. Le Sezioni unite hanno ulteriormente chiarito che, poiché appunto il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro essenzialmente in relazione all'elemento psicologico, non assume invece rilievo il "carattere" della violenza o della minaccia, nel senso che anche laddove questa sia "grave", ciò di per sé non è incompatibile con l'esercizio arbitrario. Piuttosto, tale "carattere" può assumere rilievo per l'accertamento dell'elemento psicologico, perché la prova del dolo va acquisita secondo le ordinarie regole probatorie, onde, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, va desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Per l'effetto, alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà pertanto riconoscersi valenza, unitamente ad altri elementi, di elemento sintomatico del dolo di estorsione.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Atti dispositivi - Nesso causale con il fallimento - Necessità- Esclusione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Quindi, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione- Rapporti con la dichiarazione di fallimento. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex articoli 216 e s. della legge fallimentare, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Estorsione - Cessione di sostanze stupefacenti - Uso di violenza o minaccia per ottenerne il pagamento - Estorsione - Configurabilità. (Cp, articolo 629)
In tema di estorsione, il profitto deve ritenersi ingiusto allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico né in via diretta (quando, cioè, si riconosce al suo titolare il potere di farla valere in giudizio), né in via indiretta (quando, pur negandosi il potere di agire, si accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali menzionate nell'articolo 2034 del codice civile). Ne consegue, pertanto, che, essendo il contratto di cessione di droga nullo per illiceità della causa e non potendo sorgere dalla sua stipulazione alcuna pretesa tutelata dall'ordinamento, nessun dubbio può esservi sul carattere ingiusto del profitto perseguito da chi, con minacce e percosse, costringa un'altra persona a farsi consegnare una certa somma quale prezzo della droga consegnatale, e quindi sulla piena sussistenza di questo elemento costitutivo del delitto di cui all'articolo 629 del Cp, non potendosi, peraltro, invocare la tutela indiretta predisposta dall'articolo 2035 del codice civile, con il riconoscimento della soluti retentio, trattandosi di norma che fa riferimento ad un atto contrario al buon costume, e non, come nel caso di specie, ad un atto contrario a norme imperative, secondo la distinzione contenuta nell'articolo 1343 del codice civile.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato - Condotta materiale - Distrazione per finalità esclusivamente privata - Conseguenze - Inapplicabilità del reato in caso di pagamento da parte dell'ente delle somme a titolo di oblazione previste per reati contestati agli organi di vertice. (Cp, articolo 314)
Non integra il delitto di peculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni previste a titolo di oblazione delle contravvenzioni contestate ai soggetti ricoprenti incarichi apicali in seno all'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di un interesse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventuali responsabilità a suo carico ai sensi degli articoli 2049 del Codice civile e 197 del Cp. Il reato di peculato, infatti, è ravvisabile solo in caso di utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali, perché ciò determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti.
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità - Presupposti - Colpa di organizzazione - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6 e 7)
In tema di responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 2001, l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (articolo 5 del decreto legislativo cit.). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della "colpa di organizzazione", diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (articoli 6 e 7 dello stesso decreto). La "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi delinei le misure atte a contrastarli. L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare [nella specie, in cui era stato ravvisato l'illecito amministrativo ex articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, conseguente ad un infortunio verificatosi sul luogo di lavoro, la società, condannata in sede di merito, aveva contestato il fatto che l'infortunio derivasse da una politica aziendale improntata alla costante inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo per contro che derivasse dalla condotta "sconsiderata" tenuta dagli operai impegnati il giorno dell'infortunio tra cui la stessa persona offesa che aveva utilizzato un impalcato diverso da quello a norma, facendone derivare, tra l'altro, l'insussistenza di una colpa di organizzazione; la Corte ha annullato con rinvio la condanna a carico dell'ente, evidenziando come la sentenza di merito non si fosse soffermata proprio sul tema della colpa di organizzazione, limitandosi ad escludere che la condotta dei lavoratori, segnatamente della persona offesa, avesse nella specie integrato un'ipotesi di abnormità, tale da attivare un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia, senza però soffermarsi sullo specifico profilo di doglianza afferente ai presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente].
Responsabilità amministrativa degli enti - Reato presupposto colposo - Responsabilità dell'ente- Presupposti - Interesse e vantaggio - Contenuto. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, e 6)
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, occorre valutare i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, che alternativi e concorrenti tra di loro, devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.


