INTERNET E INFORMATICA

Sezione VI, sentenza 26 novembre 2025 n. 38331; Pres. Fidelbo; Rel. D'Arcangelo; Pm (diff.) Ceroni; Ric. X.

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Necessità - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 275)

IL PRINCIPIO
Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, in caso di sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti [nella specie, è stato annullato il provvedimento di sequestro di un telefono cellulare e delle caselle e-mail e e-cloud sul rilievo che la motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero non era stata ab origine configurata in modo da rispettare il canone di proporzionalità, sia con riferimento al mancato ricorso ad apposite parole chiave o criteri di selezione della ricerca, che in relazione alla mancata delimitazione dell'ambito temporale dei dati da apprendere e alla delimitazione di un arco di ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale].

Nota

La Cassazione ha ribadito, in linea con la propria giurisprudenza e di quella eurounitaria, che il principio di proporzionalità della misura è applicabile anche relativamente al sequestro probatorio avente a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pone complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'articolo 8 della Cedu e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, giacché questa forma di sequestro rende possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui misura può incidere anche sulla loro sfera personale. Da ciò deriva che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un di un dispositivo, quale un personal computer o un telefono cellulare, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione. Il sequestro a fini probatori non può, infatti, secondo la Corte, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. In senso conforme, di recente e con particolare chiarezza: sezione VI, 29 gennaio 2025, Donadini, dove si è affermato che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (in motivazione, si è precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire); Sezione VI, 20 novembre 2024, Bozzano, secondo la quale è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza; nonché, Sezione VI, 15 febbraio 2024, Corsico, dove si è affermato che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

MISURE CAUTELARI

Sezione II, sentenza 10 novembre 2025 n. 36536; Pres. Verga; Rel. Nicastro; Pm (conf.) Alemi; Ric. Ha.

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo di recidiva - Contenuto. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c)

IL PRINCIPIO
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.

Nota

Di recente, in senso conforme, si è affermato che, ai fini dell'apprezzamento dell'esigenza cautelare connessa al rischio di recidiva, la formulazione dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo "concreto", ma anche "attuale", con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. Peraltro, tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica e occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, con la conseguenza che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive e immediate opportunità di ricaduta (sezione III, 5 marzo 2025, Cusimano).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 12 novembre 2025 n. 36922; Pres. Montagni; Rel. Mari; Pm (conf.) non indicato; Ric. Co.

Guida sotto l'influenza dell'alcool e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento- Obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Mezzi di prova - Deposizione dell'agente operante - Sufficienza. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; disposizioni di attuazione di Cpp, articolo 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta a esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 17 novembre 2025 n. 37471; Pres. De Marzo; Rel. Masi; Pm (conf.) Manuali; Ric. Peguero Qu.

Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Rigetto - Rilevanza della sanzione disciplinare - Limiti - Necessità di impugnazione - Esclusione. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 54)

In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. A tal fine, peraltro, il detenuto che richiede la concessione della liberazione anticipata non è obbligato ad impugnare la sanzione disciplinare ricevuta, potendo limitarsi a contestarne la rilevanza nel corso della procedura relativa all'applicazione di tale beneficio, e il giudice della sorveglianza deve valutare approfonditamente e in concreto se essa determini la non meritevolezza dello stesso.

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 19 novembre 2025 n. 37674; Pres. Ramacci; Rel. Gentili; Pm (diff.) Costantini; Ric. St.

Misure cautelari reali - Confisca - Confisca del profitto del reato - Concorso di persone nel reato - Solidarietà passiva - Esclusione - Limiti. (Cp, articoli 110 e 240)

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la 2 AW confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (sezioni Unite, 26 settembre 2024, Massini e altro).

Sezione II, sentenza 10 novembre 2025 n. 36536; Pres. Verga; Rel. Nicastro; Pm (conf.) Alemi; Ric. Ha.

Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Proporzionalità e adeguatezza - Reati caratterizzati da violenza . (Cpp, articolo 275)

In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento.

Sezione II, sentenza 10 novembre 2025 n. 36536; Pres. Verga; Rel. Nicastro; Pm (conf.) Alemi; Ric.Ha.

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo di recidiva - Pericolosità sociale- Apprezzamento. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))

La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. È, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione V, sentenza 14 novembre 2025 n. 37237; Pres. Pezzullo; Rel. Masini; Pm (conf.) Ceroni; Ric. X.

Indagini preliminari - Iscrizione sul registro delle notizie di reato - Richiesta di retrodatazione - Condizioni - Termine . (Cpp, articoli 335 e 335-quater)

Il termine di venti giorni, stabilito a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona indagata sia stata posta in condizioni di disporre degli elementi sufficienti a farla valere (non quindi dalla data in cui ha avuto conoscenza degli atti), e il termine deve essere rispettato tanto nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini decida di rivolgersi al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nel caso in cui la medesima intenda devolvere la questione nell'ambito del procedimento di riesame o di altro sub-procedimento nel quale sia stato richiesto un vaglio del giudice, con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini.

REATO

Sezione IV, sentenza 12 novembre 2025 n. 36922; Pres. Montagni; Rel. Mari; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Co.

Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Ambito di applicazione - Reati costruiti sulla base di "soglie" di punibilità - Ammissibilità - Applicazione in tema di circolazione stradale. (Cp, articolo 131 bis; decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto [articolo 131 bis del Cp] si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma, e, quindi, anche relativamente al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico (cfr. sezioni Unite, 25 febbraio 2016, Tushaj] (nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego attraverso la valorizzazione negativa della specifica pericolosità della condotta, accertata in orario notturno e in strada trafficata e del profilo attinente all'abitualità della condotta medesima, essendo il ricorrente gravato da precedenti specifici, di cui uno per fatto commesso successivamente a quello oggetto del presente procedimento).

Sezione IV, sentenza 13 novembre 2025 n. 36955; Pres. Di Salvo; Rel. Cappello; Pm (conf.) Pratola; Ric. Kh.

Reati contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Caratteristiche - Fattispecie. (Cp, articolo 516)

L'articolo 516 del Cp punisce la sola condotta di messa in vendita di alimenti adulterati, prescindendo da ogni attività di adulterazione del prodotto perché attiene alla sola fase, successiva, di commercializzazione (fattispecie in cui il reato è stato ravvisato a carico del titolare di un minimarket, che aveva posto in vendita salsiccia di bovino contenente solfiti, additivo non ammesso).

SENTENZA PENALE

Sezione IV, sentenza 13 novembre 2025 n. 36955; Pres. Di Salvo; Rel. Cappello; Pm (conf.) Pratola; Ric. Kh.

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Ambito di operatività. (Cpp, articoli 521 e 522)

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che la sua violazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva.

Riproduzione riservata Ⓒ