RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione VI, sentenza 25 marzo 2026 n. 11236; Pres. Aprile; Rel. Di Giovine; Pm (diff.) Fiore; Ric. Ha. Im. srl

Responsabilità amministrativa degli enti - Misure cautelari interdittive - Cessazione per scadenza - Impugnazione - Interesse concreto e attuale - Sussistenza - Valutazione da parte del giudice. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 9 e seguenti, 45 e seguenti, 52)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità degli enti, l'interesse all'impugnazione persiste anche dopo la cessazione [nella specie, per scadenza del termine] della misura cautelare interdittiva [nella specie, del divieto di contrattare on la pubblica amministrazione] qualora l'ente alleghi e dimostri pregiudizi concreti cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione della misura cautelare. In tale ipotesi il giudice non può dichiarare automaticamente inammissibile il ricorso, ma è tenuto a valutare adeguatamente i pregiudizi allegati. E ciò in considerazione del contesto normativo ispirato, in tema di attività economiche, alla procedimentalizzazione di forme di compliance che passano, anche e soprattutto, per la due diligence nella scelta dei partner commerciali che deve far considerare concretezza e attualità dell'interesse all'impugnazione in un'accezione meno formalistica (fattispecie relativa a impugnazione di misura interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione, che aveva impedito all'ente la partecipazione a una gara pubblica di importo elevato nonché il conseguimento dell'attestazione Soa).

Nota

In senso conforme, si è affermato che l'appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia cessata [nella specie, revocata a seguito delle condotte riparatorie ex articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001 poste in essere dalla società indagata], non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall'articolo 127, comma 9, del Cpp, ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate (Sezioni unite, 27 settembre 2018, R.). Nello stesso senso, proprio con specifico riferimento alla vicenda processuale qui esaminata dalla Cassazione, si è sostenuto che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della persona giuridica, non determina ex se il venir meno dell'interesse all'impugnazione, in quanto assume rilevanza la possibile rimozione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla misura divenuta inefficace, a condizione che la persona giuridica abbia fatto espresso riferimento a una futura utilizzazione della decisione di originaria illegittimità della stessa [Sezione II, 11 novembre 2025, Hacca Impianti srl].

SANZIONI

Sezione I, 4 febbraio 2026- 17 aprile 2026 n.14016; Pres. Casa; Rel. Natalini; Pm (conf.) Manuali; Ric. San.

Contravvenzioni - Molestia o disturbo alle persone - Reciprocità delle molestie - Conseguenze - Insussistenza del reato - Ragione. (Cp, articolo 660)

IL PRINCIPIO

Non è configurabile il reato di molestie private di cui all'articolo 660 del Cp allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla "petulanza o altro biasimevole motivo" che permea l'elemento oggettivo del reato.

Nota

La Corte di legittimità ha supportato le proprie conclusioni osservando, in parte motiva, che allorquando vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno, in concreto, l'antigiuridicità del fatto tipico scolpito nell'articolo 660 del Cp, siccome (non più) connotato, in tal caso, dalla "petulanza o da altro biasimevole motivo", requisito che permea (non già l'elemento soggettivo del reato, bensì) l'elemento oggettivo del reato, nel senso che la tipicità del fatto si concreta con la condotta molesta e disturbatrice che si sia esplicata, già a livello realizzativo (e non meramente psichico), per il tramite di petulanza o per altro biasimevole motivo; parametri, questi ultimi, che vengono in concreto "paralizzati" o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo del reato e da quello passivo. La non configurabilità del reato in caso di reciprocità delle condotte moleste è una conclusione costantemente seguita dalla giurisprudenza: cfr., in particolare, Sezione I, 6 maggio 2004, Pirastru, secondo cui, appunto, la contravvenzione in esame non è configurabile allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto; successivamente, tra le altre, Sezione V, 13 dicembre 2022, Gaudesi, secondo la quale il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 23 marzo 2026 n. 10984; Pres. Pezzullo; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Bertolini; Ric. Mai

Reati fallimentari - Amministratore della società capo gruppo - Ruolo di amministratore di fatto delle società controllate - Condizioni. (Codice civile, articolo 2639; Rd, 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216 e 223)

In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.

INTERNET E INFORMATICA

Sezione III, sentenza 27 aprile 2026 n. 15010; Pres. Ramacci; Rel. Corbetta; Pm (conf.) Monferini; Ric. Arg. e altri

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Necessità - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 275)

In tema di sequestro probatorio di un apparecchio cellulare, allo scopo di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, si devono illustrare nel decreto acquisitivo: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del Dpr n. 309 del 1990, secondo la Corte il provvedimento di sequestro era stato congruamente motivato perché il giudice aveva circoscritto "l'identificazione e l'estrapolazione dei dati rilevanti per le indagini, attraverso ricerca per "parole chiave" con riferimento: ai messaggi (sia di testo che audio e video) scambiati tra gli indagati, che consentano di riscontrarne l'identificazione, chiarire i rapporti all'interno del sodalizio e fornire riscontro ad alcuni dei reati-fine oggetto di imputazione", nonché "ad altri documenti informativi contenuti nel telefono ed attestanti i rapporti tra gli indagati, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro destinato all'acquisto di stupefacenti o provento della vendita degli stessi"; il provvedimento impugnato, quindi, secondo la S.C., risultava avere assolto all'indicato onere motivazionale, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento alla data di contestazione sia del delitto associativo, sia dei reati fine].

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione IV, sentenza 7 aprile 2026 n. 12780; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (conf.) non indicato; Ric. X

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento del lavoratore - Attivazione di un rischio eccentrico nell'ambito delle proprie mansioni - Significato. (Codice civile 2087; Dpr 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18; Cp, articolo 41)

La normativa antinfortunistica è destinata a proteggere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa e impone al datore di lavoro di prevenire prassi operative scorrette e foriere di pericoli, governando anche il rischio dell'errore umano, che costituisce evenienza tipica del lavoro. Ne consegue che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema prevenzionistico approntato dal datore di lavoro, non assume efficacia esimente. In ogni caso, per poter ipotizzare, con effetti esimenti per il datore di lavoro, l'abnormità della condotta del lavoratore, occorre pur sempre che questa abbia determinato un rischio eccentrico rispetto all'ambito dell'attività lavorativa, dovendosi precisare che tale nozione non coincide con ogni ipotesi in cui il lavoratore si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un'operazione non richiesta, postulando, piuttosto, che l'evento sia espressione di un pericolo del tutto estraneo all'area di rischio governata dal garante, perché derivante da una condotta che si colloca al di fuori del processo lavorativo e delle situazioni che il lavoratore può ragionevolmente incontrare nello svolgimento delle proprie funzioni.

MISURE CAUTELARI

Sezione IV, sentenza 15 aprile 2026 n. 13628; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (conf.) non indicato; Ric. Zaf.

Libertà personale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto all'equa riparazione - Condizioni - Esclusione - Colpa del richiedente - Fondamento - Silenzio, reticenza e mendacio- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, articoli 314 e 315)

Secondo il disposto dell'articolo 314, comma 1, del Cpp, così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 («L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»), il silenzio non può essere posto a fondamento del diniego della riparazione. Dal silenzio, peraltro, va tenuta distinta la dichiarazione menzognera, perché questa, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della richiamata modifica dell'articolo 314 del Cpp, posto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti. Inoltre, anche a seguito della citata modifica, pure la reticenza in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante ai fini dell'intervento dell'Autorità e/o del suo mantenimento, è suscettibile di incidere sull'accertamento dell'eventuale dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta volontaria fortemente equivoca e ambigua, non assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (nella specie, peraltro, è stata annullata con rinvio la ordinanza che aveva negata la riparazione ad un richiedente assolto nell'ambito del procedimento penale, in quanto il giudice della riparazione si era limitato a rilevare che il cautelato non avrebbe contribuito a disvelare la sua estraneità al fatto, senza tuttavia spiegare in qual modo si fosse dimostrato reticente o quali informazioni avrebbe potuto fornire con riferimento ad accuse dalle quali era stato poi assolto).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezioni unite, sentenza 4 maggio 2026 n. 16114; Pres. Beltrani; Rel. Siani; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Proc. gen. App. Torino e altri in proc. X. e altri

Rapina impropria - Omicidio successivo alla rapina - Aggravante del nesso teleologico - Sussistenza. (Cp, articoli 61, comma 1, numero 2, 575, 576, comma 1, numero 1, 628, comma 2)

Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui agli articoli 576, comma 1, numero 1) e 61, comma 1, numero 2, del Cp.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezioni unite, sentenza 4 maggio 2026 n. 16114; Pres. Beltrani; Rel. Siani; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Proc. gen. App. Torino e altri in proc. X. e altri

Rapina impropria - Omicidio successivo alla rapina - Aggravante del nesso teleologico - Sussistenza. (Cp, articoli 61, comma 1, numero 2, 575, 576, comma 1, numero 1, 628, comma 2)

Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui agli articoli 576, comma 1, numero 1) e 61, comma 1, numero 2, del Cp.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione II, sentenza 8 aprile 2026 n. 12909 Pres. De Santis; Rel. Sgadari; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. X

Reati associativi - Scambio elettorale politico-mafioso - Reato di pericolo - Aggravante dell'effettiva elezione di colui che ha accettato la promessa. (Cp, articolo 416-ter)

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416- ter del Cp, ha natura di reato di pericolo, per la cui consumazione non occorre che la promessa di scambio di voti produca un qualche effetto concreto. Mentre, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dal comma 3 della stessa disposizione incriminatrice, è necessario e sufficiente che colui che ha accettato la promessa sia stato eletto nelle competizioni elettorali alle quali fa riferimento il patto di scambio elettorale politico-mafioso, non richiedendosi altri requisiti, dal momento che, stante la segretezza del voto, non sarebbe riscontrabile attraverso un qualche accertamento l'effettiva incidenza del patto illecito nella elezione del candidato.

REATO

Sezione III, sentenza 23 marzo 2026 n. 11012; Pres. Aceto; Rel. Badas; Pm (conf.) Costantini; Ric. X

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Favoreggiamento personale - Elemento materiale - Dimostrazione - Fattispecie (Cp, articolo 378)

Il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (nella specie, relativa a ricorso in materia cautelare, il reato era stato contestato ad un operatore della polizia penitenziaria cui era stato addebitato di avere rivelato a due detenuti che erano in corso attività di intercettazione all'interno dell'istituto penitenziario).

SANZIONI

Sezione I, sentenza 17 aprile 2026 n.14016; Pres. Casa; Rel. Natalini; Pm (conf.) Manuali; Ric. San.

Contravvenzioni - Molestia o disturbo alle persone - Elemento materiale - Molestia e disturbo - Contenuto. (Cp, articolo 660)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 660 del Cp, il "disturbo" è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone; mentre la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole momentanea.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 23 marzo 2026 n. 10984; Pres. Pezzullo; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Bertolini; Ric. Ma.

Responsabilità dell'amministratore di fatto - Individuazione del ruolo di amministratore di fatto. (Cc, articolo 2639)

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l'oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

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