ESECUZIONE PENALE
Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata - Riduzioni della pena - Rilevanza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 54; Dpr 30 giugno 2000 n. 230, articolo 103)
IL PRINCIPIO
In tema di liberazione anticipata, l'oggetto della valutazione del tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo. Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. In questa ottica, la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione; così come le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purché esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio.
La liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordata una detrazione di pena (articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354) per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta. L'articolo 103, comma 2, del Dpr 30 giugno 2000 n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, che subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In questa prospettiva, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto e, a tal fine, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in sé e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell'articolo 103, comma 2, del dpr 30 giugno 2000 n. 230 (di recente, Sezione I, 31 ottobre 2025, Di Bella). Nella fattispecie sub iudice, la Cassazione, dopo avere quindi affermata la necessità che il giudice di sorveglianza debba procedere ad una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli eventuali addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo, ha ritenuto che, nella specie, il tribunale di sorveglianza aveva erroneamente desunto il carattere ostativo rispetto alla concessione del beneficio esclusivamente dalla circostanza che il condannato aveva commesso un'infrazione nel periodo in valutazione, senza avere preso in considerazione e valutato l'episodio, che aveva dato luogo all'applicazione della sanzione, al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative al periodo, la gravità e l'incidenza negativa sulla partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Diritto di critica e di satira - Condizioni. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)
IL PRINCIPIO
In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. Infatti, ciò che determina l'abuso del diritto di critica è la rappresentazione di dati falsi ed è la gratuità delle espressioni utilizzate, non pertinenti ai temi apparentemente in discussione e dirette a screditare il destinatario pubblico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne programmi e le azioni.
È costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di diffamazione, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono: a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate- non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; mentre, qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell'articolo 59 del Cp, presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche ed ai doverosi controlli; b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c) la continenza, che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca ed alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona (tra le tante, Sezione V, 26 giugno 2013, Maniaci). In particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione- pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non abbiano adeguati equivalenti ed abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (di recente, Sezione V, 22 maggio 2024, Penzo Doria).
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Dimostrazione - Differenze rispetto alla bancarotta semplice documentale. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2, e 217, comma 2)
Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell'amministratore, soprattutto nel caso in cui esso non si sia effettivamente occupato della gestione societaria, occorrendo invece la prova che l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori nel caso della sottrazione volontaria o della omessa tenuta delle scritture contabili. Laddove tale prova difetti deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa.
Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Ipotesi distinte. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)
In tema di bancarotta documentale, la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture contabili non è meramente nominalistica, ma incide sul perimetro applicativo delle diverse ipotesi incriminatrici. Infatti, l'omessa tenuta delle scritture, ove frutto di consapevole volontà diretta ad impedire la ricostruzione del patrimonio al fine di arrecare danno ai creditori, integra la bancarotta fraudolenta documentale "specifica", mentre la tenuta irregolare o inattendibile delle scritture configura la bancarotta fraudolenta documentale "generica". In mancanza di dolo, le stesse condotte, ricorrendone i presupposti, degradano nella figura della bancarotta semplice documentale.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Imputato alloglotta - Diritto alla traduzione del decreto di citazione - Omissione - Conseguenze. (Cpp, articoli 143, 178 e seguenti, 601)
L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f), del Cpp, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza ed è sanata dalla comparizione della parte (si è osservato in parte motiva che solo con la traduzione del decreto di citazione per il giudizio è data attuazione ai principi dell'equo processo, così come tratteggiato dalla Corte Edu, che assegna alla presenza fisica del diretto interessato all'andamento del processo e al diritto all'autodifesa la attuazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Cedu, non sostituibili di regola dalla sola assistenza del difensore).
PROCEDIMENTO PENALE
Atti - Imputato alloglotta - Diritto alla traduzione della sentenza - Omissione - Conseguenze. (Cpp, articoli 143, 178 e seguenti)
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera c), del Cpp, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli articoli 180 e seguenti del Cpp, nella specie con l'impugnazione, senza che, in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, perché l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive (in parte motiva, sotto il profilo operativo, la Corte ha tenuto a precisare che, nei confronti dell'imputato che non conosce la lingua italiana, la procedura di traduzione va attivata, con il conferimento dell'incarico all'interprete, al più tardi al momento in cui la "sentenza-documento" in lingua italiana è effettivamente depositata, cosicché l'imputato e la sua difesa sono posti in condizione di verificare l'adempimento tempestivo da parte del giudice dell'obbligo di traduzione, in vista dell'esercizio delle prerogative di impugnazione).
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Condotta materiale - Autosegregazione della vittima - Configurabilità. (Cp, articolo 572)
Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia plurimi e reiterati episodi di aggressione fisica e verbale, ancorché posti in essere in un ristretto arco temporale, dall'imputato ai danni della convivente persona offesa, che abbiano finito con l'imporre alla vittima, per il timore di subire ulteriori condotte lesive, l'"autosegregazione" nella camera da letto e, quindi, un regime di vita persecutorio e lesivo della propria dignità psico-fisica.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Elemento materiale - Offesa alla reputazione - Significato. (Cp, articolo 595)
Il reato di diffamazione non tutela la dimensione soggettiva dell'onore, vale a dire l'opinione che l'offeso abbia del proprio valore, in quanto lo scopo dell'incriminazione è, invece, quello di assicurare protezione alla dimensione oggettiva della reputazione, in relazione, all'opinione del gruppo sociale d'appartenenza, secondo il particolare contesto storico.
Diffamazione - Diritto di critica - Condizioni - Continenza - Significato. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)
In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere.
SENTENZA PENALE
Forme del provvedimento del giudice - Requisiti della sentenza - Motivazione- Motivazione apparente. (Cpp, articolo 125, comma 3)
In tema di motivazione della sentenza, l'obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell'articolo 125 del Cpp (sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di chiarire le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito. Alla radicale mancanza della motivazione (riconducibile ai casi di mancanza grafica o di sentenza illeggibile) è, poi, equiparata, dalla giurisprudenza, l'ipotesi della "motivazione apparente", in cui l'apparato argomentativo, pur formalmente esistente, sia privo di tali requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da rendere l'impianto argomentativo offerto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice: ipotesi nelle quali, appunto, la mera apparenza di una motivazione, solo formalmente offerta, non permette di ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale imposto dall'articolo 125 del Cpp, rendendo nulla la sentenza pronunciata. Le ipotesi più frequenti di motivazione apparente, nelle quali "c'è un'asserzione, ma manca l'argomentazione", sono ravvisabile, in particolare, nei casi della mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice), della mera esposizione di materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come "autoevidente", senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.


