CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento dello stato di ebbrezza - Etilometro - Rilevanza - Limiti - Accertamento sintomatico - Condizioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)
IL PRINCIPIO
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, sussiste la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, il reato di cui all'articolo 186 del codice della strada, nelle sue differenti specie [lettere da a) a c)], anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolimetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione. Infatti, l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, conseguendone che tutte le ipotesi di cui all'articolo 186 possano essere provate in tal modo. Né, una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, potrebbe affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave [lettera a), di rilievo solo amministrativo] perché, così dicendo, si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra). L'unica soluzione giuridicamente corretta è, dunque, quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del codice della strada, con l'ovvia precisazione che, in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano; mentre, coerentemente, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, ben potrà logicamente ritenere superate le soglie superiori.
La giurisprudenza si è già espressa nel senso che, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione [di recente, Sezione IV, 29 febbraio 2024, Marras, per la quale i giudici di merito, nel condannare l'imputato per la fattispecie di cui alla lettera c) dell'articolo 186, avevano congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l, per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria; Sezione IV, 24 aprile 2019, Gaggioli; nonché Sezione IV, 5 marzo 2019, Picca, che quindi ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b), lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell'incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili]. Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione [etilometro] e la procedura indicate nell'articolo 379 del dpr 16 dicembre 1992 n. 495: infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Per l'effetto, nulla vieta che il giudice, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, fornendo una adeguata motivazione, possa ritenere superate le soglie superiori di rilevanza penale [lettere b) e c)]. Per converso, il giudice, in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due face di maggiore gravità, deve ravvisare l'ipotesi più lieve [lettera a), di rilevanza solo amministrativa] [Sezione IV, 20 aprile 2016, Mazzocchi].
GIUDICE
Indagini preliminari - Attività - Incidente probatorio - Richiesta di incidente probatorio per l'escussione di minori o di vittime vulnerabili - Obbligo di disporlo. (Cpp, articolo 392, comma 1-bis)
IL PRINCIPIO
Per i reati dell'elenco dell'articolo 392, comma 1-bis, del Cpp il legislatore ha inteso fissare una presunzione iuris et de iure che la vittima sia vulnerabile per cui il giudice per le indagini preliminari, se richiesto, deve procedere all'incidente probatorio volto a raccoglierne le dichiarazioni [cfr. Sezioni unite, 12 dicembre 2024, Proc. Rep. Trib. Termini Imerese in proc. X.].
Come è noto, dopo la sentenza delle sezioni Unite, 12 dicembre 2024, Proc. Rep. Trib. Termini Imerese in proc. X., intervenuta a fronte di contrasto di giurisprudenza, è ormai principio assodato quello secondo cui è da ritenere abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'articolo 392, comma 1-bis, primo periodo, del Cpp, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. Infatti, l'interpretazione lettera della disposizione autorizza a sostenere che il riconoscimento dello status di vittima vulnerabile connesso alla tipologia del reato per il quale si procede, preclude al giudice la verifica concreta della indifferibilità dell'atto ovvero della non rinviabilità dell'assunzione della prova; si tratta, in sostanza, di presupposto dell'incidente probatorio che deve considerarsi oggetto di una presunzione iuris et de iure sicché, in presenza della acclarata appartenenza del teste da ascoltare ad una delle categorie protette, l'accertamento in concreto dell'esistenza requisito della non rinviabilità deve considerarsi escluso per legge non rientrando nello spettro del sindacato discrezionale spettante, in tale ipotesi, al giudice [Sezione III, 26 marzo 2025, Proc. Rep. Trib. Milano in proc. X.].
EDILIZIA E URBANISTICA
Costruzione abusiva - Momento consumativo - Individuazione. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 44)
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione, con la conseguente consumazione del reato, va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria о imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio. A tal riguardo, deve considerarsi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
IMPUGNAZIONI
In caso di totale riforma in grado di appello, l'onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello, in ossequio alla presunzione di innocenza e alla regola BARD [beyond any reasonable doubt], si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza: in altri termini, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte [cfr. Sezioni unite, 21 dicembre 2017, Troise] [nella specie, la Corte ha accolto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina, ribaltando la pronuncia di condanna in primo grado, ma ciò aveva fatto non solo non valorizzando la confessione dell'imputato, ma considerando rilevanti elementi fattuali che il giudice di cassazione ha definito ictu oculi illogici].
PROCEDIMENTO PENALE
Procedimento per decreto - Richiesta - Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Illegittimità - Necessità di restituzione degli atti al pubblico ministero. (Cpp, articoli 129, 178, 180 e 459; Cp, articolo 131-bis)
Nel caso di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il giudice non può, pronunciando sentenza ex articolo 129 del Cpp, applicare direttamente la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp, essendogli ciò precluso dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l'imputato la cui mancata osservanza integra una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli articoli 178, lettera c), e 180 del Cpp. Infatti, in tal caso, il giudice richiesto di emettere il decreto penale, ove ravvisi l'applicabilità della causa di non punibilità, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché lo stesso valuti la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto [cfr. Sezioni unite, 18 gennaio 2018, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Ksouri].
PROVA PENALE
Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro di somma di denaro - Fumus del reato di ricettazione - Fattispecie. (Cpp, articolo 321; Cp, articolo 648)
È legittimo il sequestro d'urgenza di una somma di denaro allorquando emergano indici rivelatori del fumus del reato di ricettazione (nella specie, rispetto al sequestro di un'ingente somma di denaro - 75.000 euro - rinvenuta nel domicilio dell'indagata, tali indici erano stati adeguatamente valorizzati motivando sullo stato di disoccupazione dell'indagata stessa, risultata priva di reddito dal 2020, sulla totale mancanza di spiegazioni sulla provenienza della somma, sulle modalità di occultamento, sui precedenti penali specifici, nonché sui rapporti con un parente dedito al narcotraffico, con conseguente presunzione di inserimento della ricorrente stessa in un contesto illecito e di affidamento dei proventi delle attività illecite del parente, che poteva essere destinatario di confisca).


