REATO

IL PRINCIPIO

Sezione III, sentenza 23 marzo 2026 n.10834; Pres. Ramacci; Rel. Zunica; Pm (diff.) Tocci; Ric. X.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Violenza assistita da parte del minore- Presupposti - Fattispecie. (Cp, articolo 61, numero 11 quinquies)

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del Cp, volta a tutelare soggetti il cui sviluppo psico-fisico è in piena formazione, la prescritta "presenza" del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezione coinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado di assimilare l'evento di cui è stato partecipe. Né è necessario che la presenza del minore sia "vigile", di guisa che il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno, di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore [nella specie, è stata ritenuta correttamente contestata l'aggravante in presenza di condotte di violenza sessuale commesse sul letto matrimoniale in cui si trovavano a dormire le figlie dell'imputato e della vittima].

Nota

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 572, comma 2, del Cp, già prevista dall'articolo 61, numero 11-quinquies, del Cp, nella forma della commissione del delitto di maltrattamenti "in presenza…di un minore di anni diciotto", non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, richiedendosi soltanto che l'azione si svolga "in presenza" del minore e non già che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé. Tale soluzione, del resto, è coerente con la ratio dell'elemento circostanziale, correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi realizzati in loro presenza. Tanto più che costituisce un approdo ormai consolidato della neuropsichiatria infantile che anche bambini molto piccoli siano in grado di percepire quanto avviene nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengano intorno a sé, con inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità (cfr. Sezione V, 9 gennaio 2024, X.).

STUPEFACENTI

IL PRINCIPIO

Sezione VI, sentenza 26 marzo 2026 n. 11350; Pres. Aprile; Rel. Silvestri; Pm (diff.) Alemi; Ric. Na.

Circostanza attenuante della collaborazione - Traffico di modesta entità - Concedibilità - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 7)

In materia di sostanze stupefacenti, quando si tratti di modesti traffici, ai fini della concessione dell' attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma 7, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, è sufficiente che l'imputato abbia offerto all'Autorità tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione, non richiedendosi che il risultato da raggiungere debba consistere nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, atteso che, quando si tratta di casi riguardanti modesti traffici di sostanza stupefacente, tale risultato può essere di fatto irrealizzabile.

Nota

La Cassazione, in parte motiva, dopo avere ricordato che la ratio della norma di cui all'articolo 73, comma 7, del dpr n. 309 del 1990 è insita nella sua funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, per cui la riduzione premiale della pena deve essere conseguenza di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti, ha escluso che sia consentito, per il principio costituzionale di uguaglianza, limitare la fruibilità di tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito degli stupefacenti. In altri termini, per la concessione dell'attenuante occorre che si sia in presenza [solo] di un comportamento collaborativo utile ed efficiente: deve trattarsi, cioè, di un contributo "completo", per quanto ovviamente a conoscenza del collaborante, che si sia risolto nella sottrazione all' attività criminosa di risorse (mezzi finanziari, stupefacenti, umane), anche se non necessariamente considerevoli dal punto di vista quantitativo, e che sia risultato, in concreto, "utile" e "proficuo" nel contrasto delle attività criminose presenti o future. Il risultato della collaborazione, in questa prospettiva, non deve necessariamente consistere nella sottrazione al mercato di "rilevanti risorse" per la commissione dei delitti, perché ciò non potrebbe verificarsi, malgrado la piena collaborazione, per traffici di media o finanche modesta rilevanza. In termini, efficacemente, Sezione VI, 16 marzo 2010, Khezami, secondo la quale, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'articolo 73, comma 7, cit., non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 20 marzo 2026 n. 10809; Pres. Montagni; Rel. Fallarino; Pm (conf.) non indicato; Ric. Campanella Vi..

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Confisca del veicolo - Veicolo appartenente a terzi - Concetto di appartenenza- Rilevanza dell'effettivo dominio sul veicolo - Prevalenza rispetto alla formale intestazione. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)

In tema di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) la confisca del veicolo è inibita in caso di" appartenenza" del veicolo a "persona estranea al reato", ma non è integrata tale condizione quando risulti che il trasgressore abbia la concreta disponibilità del veicolo.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione III, sentenza 7 aprile 2026 n. 12730; Pres. Ramacci; Rel. Noviello; Pm (conf.) Ciccarelli; Ric. X

Costruzione abusiva - Momento consumativo - Individuazione - Principio di immanenza dell'abuso edilizio - Conseguenze in caso di successivi interventi. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 44)

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio. In questa ottica, peraltro, la connotazione di abusività permane sull'immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta [è il c.d. principio di "immanenza" dell'abuso edilizio], anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazione dell'opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta, di guisa che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorché materialmente "lieve" quali interventi latu sensu di mera "manutenzione" (ad esempio, pitturazione delle pareti o installazione di elementi tecnici), incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente abusiva, si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato.

IMPUGNAZIONI

Sezione IV, sentenza 20 marzo 2026 n. 10809; Pres. Montagni; Rel. Fallarino; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Campanella Vi.

Impugnazioni penali - Appello - Appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale- Condizioni - Limiti. (Cpp, articolo 603, comma 3-bis)

Ai sensi dell'articolo 603, comma 3-bis, del Cpp, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria quando la prova [dichiarativa] ha, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (articolo 234 del Cpp); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna"; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Ne deriva che non deve procedersi alla rinnovazione quando la corte di appello, lungi dal procedere ad una diversa valutazione delle prove dichiarative, si limiti ad operare una diversa una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero a diversamente valutare la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'articolo 131- bis del Cp.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 25 marzo 2026 n. 11246; Pres. Pellegrino; Rel. Bifulco; Pm (parz. conf.) Patarnello; Ric. X

Truffa - Truffa telematica mediante utilizzo di carta prepagata - Consumazione - Competenza. (Cp, articolo 640; Cpp, 8 e seguenti)

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, perché attraverso la ricarica si realizza contestualmente sia l'acquisizione in modo immediato ed irrevocabile del denaro in capo all'autore del reato, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

Sezione V, sentenza 26 marzo 2026 n. 11337; Pres. Vessichelli; Rel. Francolini; Pm (diff.) Picardi; Ric. X

Turbativa violenta del possesso di cose immobili - Violenza privata - Concorso di reati - Condizioni - Limiti (Cp, articoli 15, 81, 610, 634)

Con il delitto di cui all'articolo 634 del Cp [turbativa violenta del possesso di cose immobili] può concorrere l'altro previsto dall'articolo 610 del Cp [violenza privata], che è reato generico e sussidiario, solo quando la violenza o la minaccia vengano usate anche al fine di coercire la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa di possesso di un immobile.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Sezione V, sentenza 25 marzo 2026 n.11187; Pres. Brancaccio; Rel. Morra; Pm (conf.) Sturzo; Ric. X

Atti persecutori - Condotta materiale - Pubblicazione di messaggi rivolti alla vittima sul proprio profilo social aperto a tutti - Configurabilità. (Cp, articolo 612-bis)

In tema di atti persecutori, il pubblicare sul proprio "stato" o sul proprio profilo social messaggi, leggibili senza restrizioni da parte di chiunque, chiaramente rivolti alla persona offesa, nella piena consapevolezza che la stessa visionerà quel profilo o quello stato "aperti", è del tutto equivalente ad un invio dei messaggi in modo diretto, cambiando semplicemente il mezzo attraverso cui un'informazione viene portata a conoscenza del suo destinatario. Né in senso contrario può sostenersi che la persona offesa abbia avuto la possibilità di leggere tali messaggi accedendo volontariamente allo "stato" dell'imputato, essendo del tutto naturale che la persona offesa si accerti di cosa l'imputato pubblichi in rete parlando di lei e rivolgendosi a lei, con messaggi che chiunque avrebbe potuto vedere, con una capacità di diffusione, tra l'altro, notevole per la pervasività dello strumento utilizzato.

Sezione VI, sentenza 20 marzo 2023 n. 10792; Pres. Aprile; Rel. Amoroso; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X.

Maltrattamenti - Rapporto di affinità - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articolo 572)

Il rapporto di affinità (definita all'articolo 78 del codice civile come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge) esistente tra suocera e nuora può essere inteso come equipollente a quello parentale per la nozione di familiare ex articolo 572 del Cp, pur dovendosi precisare che è imprescindibile, per l'integrazione del reato, la sussistenza di un vincolo interpersonale produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza. In altri termini, la nozione di familiare considerata dalla fattispecie incriminatrice dei maltrattamenti include anche il rapporto di affinità che si instaura tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge che assume rilevanza a prescindere dalla convivenza, purché però la relazione che intercorra tra i predetti soggetti presenti caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà (nella specie, tale rapporto è stato ravvisato, pur in difetto di un rapporto di convivenza, escluso dalla esistenza di due abitazioni separate, per il fatto che la suocera, vittima della condotta incriminata da parte della nuora, risultava essersi occupata del figlio della imputata, anche a causa della sua malattia, adoperandosi per cucinare e per accudire il bambino sia di giorno che di notte dando anche un contributo economico al menage familiare).

SPORT E SPETTACOLO

Sezione IV, sentenza 23 marzo 2026 n.10949; Pres. Ferranti; Rel. Dawan; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. X

Autodromo - Circolazione turistica - Necessità di rispettare le norme del codice della strada - Fattispecie. (Cp, articolo 590-bis)

In tema di utilizzo degli autodromi, oltre alle manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no), e prove relative, ed oltre alle prove sportive, tecniche o di altro genere, vi è la cosiddetta "circolazione turistica", che è la dizione normalmente usata per indicare le prove libere aperte a persone prive della licenza di pilota e con veicoli non necessariamente da competizione, rispetto alle quali trova applicazione il codice della strada: la ragione, in tal caso, del rispetto delle norme del codice della strada, va rinvenuta nel fatto che, trattandosi di eventi amatoriali, a cui possono partecipare tutti i soggetti, e non di gare professionistiche o di prove ad esse finalizzate o di prove tecniche, deve essere garantito all'interno del circuito del un livello di sicurezza più elevato a tutti i partecipanti alla circolazione [nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'articolo 590- bis del Cp pronunciata nei confronti di un partecipante ad un evento ludico sportivo, non competitivo, di circolazione turistica su motoveicoli all'interno di un circuito, cui era stato addebitato di avere violato le norme dettate dal codice della strada, oltre che quelle stabilite dal regolamento interno del circuito, per essersi immesso nel flusso di circolazione e poi spostato repentinamente dal cordolo sinistro al centro della pista, ove aveva proseguito a velocità ridotta, così omettendo di adottare le dovute cautele nell'esecuzione della predetta manovra e senza dare la precedenza ad motoveicolo che stava sopraggiungendo, con il quale entrava pertanto in collisione, determinando lesioni gravissime in danno del conducente di tale veicolo].

Riproduzione riservata Ⓒ