PENA

Sezione V, 11 sentenza 24 settembre 2026 n. 34450; Pres. Catena; Rel. Scordamaglia; Pm (conf.) Epidendio; Ric. Proc. gen. App. Bologna in proc. X.

Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla partecipazione a corsi di recupero - Indicazione dell'ente e del tempo di inizio e di fine del percorso di recupero - Competenza del giudice di merito. (Cp, articolo 165, comma 5)

IL PRINCIPIO

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp, compete al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso di recupero: questo perché l'effettiva realizzazione della finalità preventiva e rieducativa, perseguita con i programmi di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp, esige che il giudice adotti una logica di massima loro individualizzazione, dovendosi tener conto dello specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato (violenza sessuale, pedofilia, atti persecutori, maltrattamenti in contesto intrafamiliare, maltrattamenti nella relazione di coppia, violenza fisica, economica o psicologica, ecc.), della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato, della personalità della vittima in chiave intersezionale (età, persone con disabilità, provenienza geografica, identità di genere, ecc.) e della relazione con l'autore.

Nota

La norma di riferimento è quella di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp, nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 19 luglio 2019 n. 69 e poi modificato dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, laddove si prevede - tra le altre ipotesi - che, nei casi di condanna per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Cp, la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Tale previsione ha carattere cogente: una volta riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a condanna per uno dei reati compresi nel catalogo legale, il giudice, quindi, non può omettere la relativa condizione, salva la diversa questione delle concrete modalità attuative del percorso [cfr., di recente, Sezione V, 17 giugno 2026, Proc. gen. App. Brescia in proc. X.]. Nel contempo, risulta evidente che, nonostante il carattere cogente, la concreta disciplina delle modalità mediante le quali deve svolgersi il programma di recupero implica apprezzamenti di merito, che sono inevitabilmente riservati al giudice del merito. Da ciò consegue che l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp non può essere emendata direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento senza rinvio. Ciò in quanto il provvedimento con il quale il giudice subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dalla disposizione ha natura complessa e richiede valutazioni non meramente esecutive, ma proprie del giudice della cognizione. Tale provvedimento deve contenere, in particolare: l'accertamento della libera, consapevole ed effettiva volontà dell'imputato di intraprendere il percorso, non essendo sufficiente una mera non opposizione; l'individuazione dell'ente o associazione specializzata in relazione allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto; la definizione della cadenza del percorso, comunque almeno bisettimanale nel testo vigente; la previsione della necessità del suo superamento con esito favorevole; la fissazione del termine di inizio, da far decorrere dall'irrevocabilità della sentenza; l'indicazione della durata massima del percorso (v., di recente, Sezione V, 17 giugno 2026, Proc. gen. App. Brescia in proc. X.).

PROFESSIONISTI

Sezione IV, sentenza 23 settembre 2026 n. 34304; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. X

Medico - Responsabilità professionale - Errore diagnostico - Contenuto - Conseguenze. (Cp, articoli 43, 589, 590-sexies)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità del sanitario, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota, o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. In caso di omicidio colposo conseguente a ritardo diagnostico, l'evento non consiste in ogni caso nella perdita di una mera chance di maggiore sopravvivenza, bensì nella morte verificatasi in un momento anteriore rispetto a quello in cui, con elevato grado di credibilità razionale, sarebbe sopravvenuta ove fosse stata tempestivamente posta in essere la condotta doverosa, giacché l'evento-morte rileva nella sua concreta dimensione temporale, integrandone causalmente la produzione anche la significativa anticipazione, per effetto della condotta omissiva, di un esito comunque destinato a verificarsi.

Nota

L'esercizio dell'attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente. Cosicché, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Il medico, infatti, deve valutare se occorra compiere gli approfondimenti diagnostici necessari, per stabilire quale sia l'effettiva patologia che affligge il paziente ed adattare le terapie a queste plurime possibilità: fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell'arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari. Di guisa che l'esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata esclusivamente per la raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano incompatibili, che possa essere sospeso quello riferito alla patologia che, in base all'apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, se condotto secondo le regole dell'arte medica, possa essere ritenuto meno probabile, sempre che la patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggiore gravità e possa, quindi, essere ragionevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di quella più grave (in questo senso, tra le altre, Sezione IV, 12 novembre 2000, parte civile Usai in proc. Melis, che da queste premesse, sul ricorso della parte civile, ha annullato con rinvio al giudice civile, la posizione di un chirurgo, assolto in sede di merito dal reato di lesioni colpose, chiamato a rispondere della scelta di avere sottoposto una paziente ad un intervento di isterectomia totale per via laparoscopica per una sospetta endometriosi senza che sussistesse alcuna indicazione, omettendo di compiere preliminarmente gli accertamenti strumentali, quali una risonanza magnetica dello scavo pelvico e una ecografia transvaginale con sonda ad alta frequenza, che avrebbero consentito di formulare una diagnosi corretta e sicura, o comunque di escludere l'esistenza della suddetta patologia). In termini, cfr. ancora Sezione IV, 6 dicembre 202, Varriano ed altro, secondo la quale, pertanto, risponde a titolo di colpa per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente.

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 2 ottobre 2026 n. 35238; Pres. Aceto; Rel. Badas; Pm (conf.) Parasporo; Ric. Pacilli

Sequestro preventivo - Sequestro adottato in via di urgenza - Richiesta di convalida e richiesta di emissione del decreto di sequestro - Autonomia. (Cpp, articolo 321, comma 3-bis)

L'applicazione del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la specifica domanda del pubblico ministero, onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza. Infatti, a norma dell'articolo 321, comma 3-bis, ultimo periodo, del Cpp, il pubblico ministero "richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria", conseguendone che la richiesta di convalida e quella di emissione di autonomo decreto di sequestro costituiscono adempimenti necessariamente e formalmente distinti, senza che alcuno spazio possa al riguardo attribuirsi a richieste implicite.

Sezione II, sentenza 25 settembre 2026 n. 34563; Pres. Messini D'Agostini; Rel. Alma; Pm (diff.) Pedicini; Ric. Luini

Sequestro probatorio - Motivazione - Requisiti necessari - Individuazione. (Cpp, articoli 253 e 354)

Il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero deve contenere, a pena di nullità di ordine generale in quanto incidente sul diritto di difesa, l'indicazione del reato in relazione al quale l'accusa assume l'esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato, nonché la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione IV, sentenza 23 settembre 2026 n. 34304; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Valenzano

Responsabilità professionale - Omicidio colposo - Ritardata diagnosi tumorale - Responsabilità - Accertamento - Fattispecie in tema di melanoma. (Cp, articolo 589)

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'intempestiva diagnosi di una malattia tumorale e il decesso del paziente, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove dal giudizio controfattuale risulti l'alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie atte a incidere positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata nei confronti di un medico specialista in dermatologia che, nel corso di tre visite effettuate nei confronti di una paziente - rispettivamente il 4 novembre e il 23 dicembre 2013 e il 18 giugno 2014 - durante le quali la professionista aveva ripetutamente qualificato come "verruca seborroica" una neoformazione pigmentata presente sul polpaccio sinistro, omettendo di effettuare la doverosa diagnosi differenziale, di avvalersi del dermatoscopio, di documentare adeguatamente i rilievi clinici e di avviare con urgenza la paziente verso un percorso diagnostico-terapeutico idoneo; il ritardo diagnostico di circa sette mesi, secondo la ricostruzione del giudice di merito, aveva determinato l'evoluzione della neoformazione - risultata poi essere un melanoma nodulare maligno ulcerato in stadio T4b - e l'insorgenza di metastasi multiple, cui era seguito il decesso della paziente il 17 aprile 2020; in sede di merito, erano stati considerati la giovane età della paziente, l'assenza di patologie pregresse, il suo complessivo stato di salute e l'evoluzione della lesione, pervenendo alla conclusione, ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione, che, alla data della seconda visita del 23 dicembre 2013, il melanoma fosse riconducibile a uno stadio iniziale e che la tempestiva escissione avrebbe offerto alla paziente una probabilità di sopravvivenza assai elevata, compresa tra il 93 e l'85 per cento).

Sezione I, sentenza 1° ottobre 2026 n. 35190; Pres. Casa; Rel. Valiante; Pm (conf.) Picuti; Ric. X

Tentato omicidio - Prova del dolo. (Cp, articoli 56 e 575)

La prova del dolo del tentato omicidio ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente: sicché ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso [nella specie, correttamente era stato ravvisato il tentato omicidio nel comportamento dell'imputato che aveva tentato di colpire la vittima con un coltello alla gola, avendogli poi effettivamente inflitto una coltellata sulla coscia, con il rischio quindi di attingere l'arteria femorale, vaso arterioso di vitale importanza, la cui lesione può determinare un rapido dissanguamento e la morte del colpito in assenza di soccorsi tempestivi].

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione I, sentenza 30 settembre 2026 n. 35018; Pres. Rocchi; Rel. Tona; Pm (parz. diff.) Perelli; Ric. Proc. gen. App. Palermo ed altro in proc. Bonafede

Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Partecipazione all'associazione - Differenze. (Cp, articoli 110 e 416-bis)

Ai fini dell'accertamento del concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario verificare la correlazione del comportamento tenuto dal soggetto che fornisce il contributo con la realizzazione del programma criminoso: questa verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso. Nell'ipotesi, invece, della partecipazione all'associazione mafiosa, è necessario acquisire elementi fattuali circa lo stabile incardinamento del soggetto nella struttura associativa, anche se del caso traendo gli indicatori dalle singole condotte esecutive.

REATO

Sezione I, 1° ottobre 2026 n. 35190; Pres. Casa; Rel. Valiante; Pm (conf.) Picuti; Ric. X.

Circostanze di reato - Circostanze aggravanti comuni - Motivi futili - Gelosia - Rilevanza. (Cp, articoli 61, numero 1)

La gelosia non costituisce in sé un movente automaticamente qualificabile come futile, ma può assumere tale connotazione quando si traduca in abnormità dello stimolo possessivo o in uno spirito punitivo verso la persona amata o verso un terzo, quale espressione di un desiderio di appartenenza distorto e violento, innescato da reazioni emotive aberranti rispetto a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione.

SENTENZA PENALE

Sezione I, sentenza 30 settembre 2026 n. 35018; Pres. Rocchi; Rel. Tona; Pm (parz. diff.) Perelli; Ric. Proc. gen. App. Palermo ed altro in proc. Bonafede

Sentenza d'appello - Conferma della sentenza di primo grado - Motivazione. (Cpp, articoli 546, 605 e 606)

In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate; mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.

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