PUBBLICO MINISTERO

Sezione VI, sentenza 29 settembre 2026 n. 34812; Pres. De Amicis; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. De Pasquale e altri

Pubblico ministero penale - Attività del pubblico ministero - Attività di indagine - Svolgimento di indagini anche a favore dell'indagato - Finalità. (Cpp, articolo 358)

IL PRINCIPIO

L'articolo 358 del Cpp, laddove prevede che il pubblico ministero, nello svolgimento delle attività di indagine, "svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini", pone una doverosa regola di condotta, la cui osservanza da parte del pubblico ministero è legata al corretto esercizio dell'azione penale, alla necessità, cioè, che l'azione penale sia esercitata solo a condizione che le indagini siano complete e adeguate rispetto al risultato a cui tende. La norma non è connessa, infatti, al principio della parità delle parti ovvero al diritto di difesa, quanto, piuttosto, alla necessità di costruire un sistema di efficienza e di garanzie in cui il giudice è chiamato, a sua volta, ad applicare con rigore la nuova regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia fatto buon governo dell'identica regola operante per la richiesta di archiviazione. Un'azione penale debole, perché esercitata senza compiere indagini a favore dell'indagato e, dunque, incompleta, conduce, quindi, quasi fisiologicamente, ad una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare.

Nota

La Cassazione, in parte motiva, ha ulteriormente precisato che, all'errore o all'abuso del pubblico ministero, che, nel corso delle indagini preliminari, eserciti l'azione penale violando la detta regola di procedura prevista dall'articolo 358 del Cpp non consegue una specifica sanzione processuale, ma il rischio, da una parte, di una errata o, peggio, di una disattenta o inadeguata decisione in ordine all'esercizio di un'azione penale, destinata ad essere destrutturata, e, dall'altra, di irrogazione di sanzioni che possono operare su diversi piani di responsabilità, quali: 1) quella civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117; 2) quella disciplinare per violazione del codice etico della magistratura ordinaria (che, all'articolo 13, regola la condotta del pubblico ministero nell'esercizio delle funzioni, affermando, nel comma 1, che il pubblico ministero deve comportarsi con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo; mentre, nel comma 2, contiene una prescrizione che replica e approfondisce il dettato dell'articolo 358 del codice di rito, prevedendo che il pubblico ministero deve indirizzare la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato, senza tacere al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato); 3) quella penale, nel rispetto, tuttavia, della tipicità delle fattispecie. Nella vicenda sub iudice, correlata al noto processo ENI-Nigeria, la Corte di cassazione ha annullata senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza che aveva invece condannato due magistrati del pubblico ministero, che, secondo l'impostazione di accusa, si sarebbero rifiutati di riversare ed utilizzare, depositandoli anche nell'interesse delle difese, atti e documenti ricevuti da altro pubblico ministero, da cui si sarebbero potuto desumere elementi rilevanti per desumerne l'inattendibilità di un testimone di accusa.

REATO

Sezione V, 19 agosto 2026 n. 31583; Pres. Miccoli; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Vanorio; Ric. Proc. gen. App. Catania in proc. X

Cause di estinzione del reato - Atti persecutori - Remissione della querela - Remissione processuale- Necessità (Cp, articoli 152 e 612-bis, comma 4; cpp, articolo 340)

IL PRINCIPIO

In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione prevista dall'articolo 152, comma 3, numero 1, del Cp, in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall'articolo 612-bis, comma 4, del Cp, che ammette esclusivamente la "remissione processuale" nelle forme di cui all'articolo 340 del Cpp. Il riferimento contenuto nell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp alla remissione "processuale" richiama, infatti, la disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp, con la conseguenza che è idonea a determinare l'effetto estintivo del reato non soltanto la remissione ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella resa dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, purché effettuata nelle forme previste dalla legge. In altri termini, la remissione processuale non richiede che la dichiarazione sia resa nel corso di una specifica udienza o direttamente innanzi al giudice procedente, essendo invece sufficiente che essa sia ricevuta da un'autorità giudiziaria o da un ufficiale di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento, giacché ciò che rileva non è il contesto nel quale la volontà viene manifestata, bensì il carattere formale ed espresso della dichiarazione remissiva, che costituisce l'elemento indefettibile della remissione processuale.

Nota

Per il reato di atti persecutori, quando procedibile a querela, l'articolo 612-bis, comma 4, del Cp prevede che la remissione della querela "può essere soltanto processuale". In questa ottica, ed in linea con la sentenza qui massimata, già si è chiarito, in giurisprudenza, integra la remissione processuale, idonea ad estinguere il reato, non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'articolo 612-bis, comma 4 del Cp, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp, che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità (Sezione V, 13 settembre 2023, X., secondo la quale, quindi, in tema di atti persecutori, per l'estinzione del reato è necessaria una formale remissione di querela, seguita da una formale accettazione del querelato, imposta dalla previsione dell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp, secondo cui la remissione della querela può essere soltanto processuale, con esclusione, dunque, della remissione extraprocessuale, espressa o tacita che sia, dovendosi intendere per remissione processuale quella disciplinata dal combinato disposto degli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp; Sezione V, 26 febbraio 2016, DV.; Sezione IV, 8 aprile 2016, M.; Sezione V, 28 novembre 2024, Proc. gen. App. Trento in proc. T.). Va ricordato che è comunque irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp all'articolo 612, comma 2, del Cp, quanto ai "modi" di formulazione della minaccia ["la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi cui all'articolo 612, comma 2, del Cp"] non può intendersi limitato a quelli considerati nell'articolo 339, comma 2 (commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza uso di armi), cui ulteriormente rinvia l'articolo 612, comma 2, del Cp, posto che non vi sono elementi, di natura letterale o sistematica, che consentano di escludere la "gravità" delle minacce dalle modalità esecutive richiamate dall'articolo 612 bis in tema di procedibilità del reato. Tale soluzione interpretativa, inoltre, è in linea con i principi di cui all'articolo 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, in attuazione della quale la legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha introdotto la disposizione in tema di irrevocabilità della querela [cfr. Sezione V, 18 febbraio 2019, Proc. gen. App. Cagliari in proc. X.; Sezione V, 14 gennaio 2020, V.; nonché, Sezione V, 7 novembre 2025, S., dove si è specificato, peraltro, che, sempre in tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione, in quanto la stessa rileva solo sotto il profilo della procedibilità del reato che è avulso dall'imputazione e non è soggetto alle regole della necessaria contestazione].

FISCO

Sezione III, sentenza 16 settembre 2026 n. 33672; Pres. Liberati; Rel. Zunica; Pm (diff.) Marzagalli; Ric. Vitrano

Reati tributari - Reato commesso da soggetto che abbia agito nell'interesse di una società - Confisca per equivalente del profitto nei confronti della persona fisica - Limiti. (Cpp, articolo 321; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 12-bis)

In caso di reati tributari, la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato nell'interesse della società può essere disposta solo nel caso in cui il provento del reato non sia stato stati rinvenuto nella sfera patrimoniale dell'ente, potendo farsi ricorso alla confisca per equivalente solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

IMPUGNAZIONI

Sezione V, sentenza 17 settembre 2026 n. 33688; Pres. Pezzullo; Rel. Cuoco; Pm (diff.) Furnari; Ric. Di Natale

Impugnazioni penali - Appello - Appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Condizioni - Limiti. (Cpp, articolo 603, comma 3-bis)

In caso di riforma della sentenza di proscioglimento, l'articolo 603, comma 3-bis, del Cpp, in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, impone al giudice di appello di assumere direttamente le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). Un onere, tuttavia, che non è generale e incondizionato, ma presuppone: a) che la sentenza assolutoria sia stata riformata - in peius - alla luce (anche) di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, non solo in termini di attendibilità o meno del dichiarante, ma di valutazione ed interpretazione delle risultanze, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante; b) che la prova da riassumere in secondo grado sia stata previamente assunta in primo grado, altrimenti non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", ben potendo essere superato, attraverso una "motivazione rafforzata", quel "ragionevole dubbio" nascente dall'originaria assoluzione, che il secondo giudice ha inteso ribaltare; c) che tale prova sia stata decisiva, avendo essa stessa determinato o anche soltanto contribuito a determinare, in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, l'assoluzione, cosicché, se espunta dal complessivo materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio.

NOTIFICAZIONI

Sezione I, sentenza 18 settembre 2026 n. 33860; Pres. Cas; Rel. Gavoni; Pm (conf.) Picardi; Ric. Bevilacqua

Notificazioni penali - Notificazione all'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Notificazione eseguita "a mani proprie" - Validità - Ragioni. (Cpp, articoli 157 e 161)

La notificazione eseguita personalmente ("a mani proprie") all'imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo e, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione VI, sentenza 29 settembre 2026 n. 34812; Pres. De Amicis; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. De Pasquale e altri

Attività successiva all'esercizio dell'azione penale - Attività integrativa di indagine - Discrezionalità. (Cpp, articolo 430)

L'attività integrativa di indagine [articolo 430 del Cpp] è rimessa all'esclusiva scelta del pubblico ministero titolare del potere di indagine e trattandosi di un'attività che si svolge quando il quadro di riferimento, costituito dall'imputazione, è già stato definito e assunto nel decreto che dispone il giudizio, quella integrativa risente di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla sua pertinenza al tema d'accusa delineato con la imputazione. Pertanto, l'attività integrativa d'indagine, intervenendo dopo il decreto che dispone il giudizio, non può che muoversi all'interno del perimetro della contestazione, così come precisato con le richieste già effettuate dal pubblico ministero. È quindi il pubblico ministero che, nell'esercizio della propria autonomia e assumendosi la relativa responsabilità, decide se compiere attività integrativa di indagine, ai sensi del comma 1, dell'articolo 430 del Cpp; mentre, solo laddove compia tale attività, il comma 2 dello stesso articolo 430 fonda un obbligo per il pubblico ministero, quello di immediatamente depositare la documentazione relativa e di avvisare le parti. L'articolo 430 del Cpp opera, quindi, su due piani distinti: ciò che è obbligatorio non è, infatti, il compimento dell'attività integrativa di indagine, ma "solo" la condotta successiva alla decisione discrezionale di compiere tale attività integrativa.

Sezione VI, sentenza 29 settembre 2026 n. 34812; Pres. De Amicis; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. De Pasquale e altri

Attività successiva all'esercizio dell'azione penale - Attività integrativa di indagine - Titolarità del potere di svolgere l'attività integrativa. (Cpp, articolo 430)

Il titolare dell'attività integrativa di indagine è solo il pubblico ministero del processo, onde, se è un altro pubblico ministero che trasmette a quello titolare atti o documenti in ipotesi rilevanti, l'attività di integrazione di indagine non è quella compiuta dal diverso pubblico ministero ma diventa "integrativa" solo se vi è, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento, un atto di recepimento, di acquisizione del materiale trasmesso che, in tal modo, "entra" nel diverso processo ricevente. Tale atto di recepimento non è però automatico, ma consegue ad un'attività valutativa e selettiva del pubblico ministero titolare del procedimento, perché tale attività valutativa risente di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla "pertinenza", dal contenuto specifico, dalla utilità degli elementi emersi. Da ciò consegue che è il pubblico ministero titolare del procedimento, all'esito di detta valutazione, a decidere se e cosa acquisire.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 11 settembre 2026 n. 33420; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Sassone; Ric. X

Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori- Abitualità - Significato. (Cp, articolo 612-bis)

Il reato di atti persecutori è integrato anche da due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice e, a tal fine, sono quindi sono sufficienti condotte reiterate anche in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Sezione V, sentenza 11 settembre 2026 n. 33420; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Sassone; Ric. X

Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Stato di ansia o di paura - Accertamento di uno stato patologico - Necessità - Esclusione (Cp, articolo 612-bis)

In tema di atti persecutori, la prova del perdurante e grave stato d'ansia o di paura sofferto dalla persona offesa non può che essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi diversamente "il foro interno" della vittima, e, a tal fine, non è necessaria la sussistenza di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612-bis del Cp non costituisce una duplicazione del reato di lesioni.

Riproduzione riservata Ⓒ