IMPUGNAZIONI

Sezione VI, sentenza 22 settembre 2026 n.34014; Pres. De Amicis; Rel. Giordano; Pm (diff.) Costantini; Ric. XX

Impugnazioni penali - Revisione - Casi di revisione - Prove nuove - Nozione. (Cpp, articolo 630, lettera c))

IL PRINCIPIO

Per prove nuove - rilevanti a norma dell'articolo 630, lettera c), del Cpp ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione - devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue nel processo di cognizione, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario [Sezioni unite, 26 settembre 2001, Pisano].

Nota

In parte motiva, la Cassazione ha evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale adottata è in linea con quella che la Corte Edu offre in merito all'articolo 4, comma 2, protocollo addizionale 7 della Cedu, a mente del quale la regola del ne bis in idem, sancita dal comma 1, non impedisce la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. Nel processo di revisione, è consentito, pertanto, dare accesso anche a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione, sebbene rilevanti ai fini del sindacato sulla colpevolezza (Corte Edu, Grande camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania).

INTERNET E INFORMATICA

Sezione II, sentenza 25 settembre 2026 n. 34562; Pres. Messini D'Agostini; Rel. Alma; Pm diff.) Pedicini; Ric. Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Scarpati e altro

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Provvedimento adottato dal pubblico ministero - Legittimità - Condizioni. (Cpp, articoli 253 e 275)

IL PRINCIPIO

In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Nota

In parte motiva, la Cassazione, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero avverso, ha ricordato che da tempo è stato costruito dal giudice di legittimità un decalogo motivazionale che deve presidiare il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero il quale, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, dovrà illustrare i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria, ciò in quanto solo un'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati: cfr., di recente, Sezione VI, 29 gennaio 2025, Donadini, secondo la quale si è infatti precisato che il decreto del pubblico ministero di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire); nonché, Sezione VI, 15 febbraio 2024, Corsico, dove si è pure affermato che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 21 settembre 2026 n. 33967; Pres. Calaselice; Rel. Monaco; Pm (conf.) Lignola; Ric. Gal.

Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato residente in altro Stato dell'Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI - Esecuzione all'estero - Ammissibilità - Ragioni. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38)

L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile a una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo articolo 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere (nella specie, correttamente era stata rigettata la richiesta del condannato di eseguire la misura dell'affidamento in prova in Germania, motivando sulla mancanza di un effettivo radicamento in quello Stato).

FISCO

Sezione III, sentenza 14 settembre 2026 n. 33546; Pres. Andreazza; Rel. Andronio; Pm (diff.) Monferini; Ric Proc. Rep. Trib. Arezzo in proc. D'Amico

Reati tributari - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Sequestro e confisca - Oggetto - Individuazione. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articoli 8, 9 e 12 bis; Cpp, articolo 321, comma 2)

Il sequestro preventivo a fini di confisca può avere a oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

IMPUGNAZIONI

Sezione V, sentenza 18 settembre 2026 n. 33934; Pres. Catena; Rel. Cirillo; Pm (conf.) Miranda; Ric. X

Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Decisione del giudice - Motivazione - Condizioni (Cpp, articolo 599-bis)

In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'articolo 129 del Cpp, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Né il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.

Sezione IV, sentenza 30 settembre 2026 n. 34891; Pres. Di Salvo; Rel. Bruno; Pm (concl. non indicate) non indicato; Ric. Proc. Rep. Trib. Siracusa in proc. Fannane

Impugnazioni penali - Sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale - Ricorso immediato in cassazione - Esclusione - Conversione del ricorso in appello. (Cpp, articoli 554- ter, 554- quater e 569)

La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex articolo 554-ter del Cpp, in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'articolo 569 del Cpp, solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste, tra le quali non è ricompresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale. Né in senso contrario potrebbe invocarsi il disposto dell'articolo 111 della Costituzione, in quanto, in base al principio della tassatività delle impugnazioni, il legislatore è libero di regolare e prevedere gli specifici mezzi di gravame delle sentenze e dei provvedimenti, senza che questo si traduca in una violazione delle garanzie costituzionali stabilite nella richiamata norma costituzionale [la Corte, pertanto, ha ritenuto di dovere qualificare l'impugnazione ex articolo 554- quater del Cpp come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello].

MISURE CAUTELARI

Sezione IV, sentenza 19 settembre 2026 n. 33952; Pres. Serrao; Rel. Dawan; Pm (conf.) Mignolo; Ric. Basti

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Reato per il quale sussiste la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Decorso del tempo - Rilevanza - Condizioni. (Cpp, articolo 275, comma 3)

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'articolo 275, comma 3, del Cpp è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso articolo 275, comma 3, del codice di rito.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 3 settembre 2026 n. 32851; Pres. Catena; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X

Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Condotta materiale - Molestie - Rapporti con la fattispecie contravvenzionale. (Cp, articoli 612-bis e 660)

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'articolo 660 del Cp consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie: sicché si configura il delitto di cui all'articolo 612-bis del Cp solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'articolo 660 del Cp ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

REATO

Sezione feriale, sentenza 17 settembre 2026 n. 33833; Pres. Boni; Rel. Di Geronimo; Pm (conf.) Sciarretta; Ric. XX

Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Concedibilità - Presupposti - Rilevanza anche dei reati estinti. (Cp, articoli 133, 163 e 164)

Il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche da reati dichiarati estinti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. Infatti, il fatto storico in sé considerato, al pari di qualsivoglia ulteriore elemento che contraddistingue la personalità dell'imputato, ben può rilevare tra gli indici previsti dall'articolo 133 del Cp, di cui si deve tener conto ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Sezione VI, sentenza 16 settembre 2026 n.33634; Pres. De Amicis; Rel. Amoroso; Pm (conf.) Costantini; Ric. XX e altro

Reati contro la amministrazione della giustizia - Depistaggio - Condotta volta a eludere le proprie responsabilità - Reato - Sussistenza. (Cp, articolo 375)

Il reato di depistaggio, diversamente dal reato di favoreggiamento, non richiede che l'agente persegua l'interesse di un soggetto diverso da sé, ma soltanto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio realizzi la condotta manipolatrice con il fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale. Quindi, l'eventuale intento di sottrarsi anche all'accertamento di proprie ipotetiche responsabilità costituisce il movente dell'azione, ma non vale ad escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'articolo 375 del Cp.

Sezione VI, sentenza 16 settembre 2026 n.33634; Pres. De Amicis; Rel. Amoroso; Pm (conf.) Costantini; Ric. XXX e altro

Reati contro la amministrazione della giustizia - Depistaggio - Nesso funzionale tra qualifica soggettiva e condotta - Condizioni e limiti. (Cp, articolo 375, comma 1, lettera a))

Il reato di depistaggio materiale previsto dall'articolo 375 del Cp, quando sia riferito a condotte materiali d'immutazione artificiosa del corpo del reato, ovvero dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, postula l'esistenza di un "nesso funzionale" tra la veste soggettiva pubblicistica dell'agente [pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio] e l'accertamento penale che si assume inquinato. Tuttavia, tale nesso che deve indubbiamente sussistere tra la qualifica soggettiva richiesta dalla norma ed il fatto, non va inteso nel senso che la condotta manipolatrice debba essere commessa nell'esercizio della funzione. Ciò che rileva è, piuttosto, che l'oggetto delle indagini depistate ricada nell'ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, sicché la connessione richiesta dalla norma deve essere ravvisata tra tale ufficio o servizio e i fatti oggetto dell'accertamento penale, non necessariamente tra la specifica condotta materiale di immutazione dello stato dei luoghi e l'esercizio della funzione. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per restringere in modo ingiustificato l'ambito applicativo dell'articolo 375 del Cp, limitandolo ai soli soggetti investiti di compiti investigativi o ai soli atti formalmente compiuti nell'esercizio della funzione, in contrasto con la struttura della fattispecie e con la ratio di più intensa tutela dell'amministrazione della giustizia. Peraltro, la necessità di tale connessione consente, specularmente, di delimitare l'ambito applicativo della fattispecie ed escludere i casi in cui la qualifica pubblicistica resti del tutto "occasionale" rispetto all'oggetto dell'accertamento: ciò che ricorre quando la qualifica pubblicistica accompagni soltanto soggettivamente l'agente, ma non spieghi né la conoscenza del fatto, né la disponibilità dei luoghi o delle cose, né la possibilità di incidere sull'accertamento in ragione dell'ufficio o del servizio.

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