REATI CONTRO LA PERSONA
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Sfregio permanente - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 583-quinquies)
IL PRINCIPIO
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 583-quinquies del Cp, per la sussistenza dello "sfregio permanente del viso" è sufficiente, secondo il criterio dell'osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, che si tratti di lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, anche in assenza di ripugnanza. Non è richiesto, quindi, uno sfiguramento ripugnante o una sensibile modificazione delle sembianze, come avviene, invece, nel caso della "deformazione", rappresentata da un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento, ma è invece sufficiente un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso, compromettendone l'immagine in senso estetico; per "linee del viso" dovendo intendersi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio (nella specie, quindi, correttamente, era stato ravvisato lo "sfregio permanente" nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso).
In termini, di recente, Sezione V, 1° dicembre 2023, X., dove si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 583-quinquies del Cp, lo "sfregio permanente" è ravvisabile in qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso. Da ciò derivando che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità: nella specie, il reato è stato così ravvisato nella condotta dell'imputata che, con un morso all'orecchio della persona offesa, aveva determinato il distacco di quasi metà del padiglione auricolare. In tale occasione, la Corte, dopo avere osservato che, nella fattispecie, l'asportazione di quasi metà del padiglione auricolare aveva appunto determinato uno sfregio permanente, avendo determinato un'apprezzabile alterazione delle linee del volto, incidente sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso, ha puntualizzato in parte motiva: a) che l'apprezzamento sull'alterazione è di mero fatto e compete al giudice di merito, il quale è chiamato a esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità quando motivato in modo non manifestamente illogico (nella specie, il giudice di merito aveva formulato il giudizio sulla base di fotografie); b) che, comunque, ai fini della sussistenza dello sfregio permanente, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomica mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale, in quanto l'eventuale limitazione degli effetti estetici del danno costituisce un post factum non collegato alla condotta di aggressione.
STUPEFACENTI
Attività illecite - Fatto lieve - Fatto lieve occasionale e fatto lieve non occasionale - Caratteristiche. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5)
IL PRINCIPIO
In tema di fatto lieve in materia di sostanze stupefacenti, il fatto lieve occasionale si caratterizza per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un'attività stabilmente orientata allo spaccio: l'occasionalità, peraltro, non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo dato numerico, poiché il significato sostanziale della nozione impone di verificare se il fatto rappresenti realmente un episodio isolato ovvero l'espressione di una più ampia attività criminosa, conseguendone così che la mera esistenza di un precedente specifico non appare di per sé incompatibile con il riconoscimento dell'occasionalità, specie quando esso sia risalente nel tempo o riferibile a contesti del tutto diversi rispetto a quello oggetto di giudizio. Il fatto lieve non occasionale, invece, per il quale è previsto un aggravamento della pena, presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l'abitualità (la cui ricorrenza, a seguito del novum introdotto con il decreto legge n. 23 del 2026, convertito dalla legge n. 54 del 2026, esclude la configurabilità del fatto lieve): la non occasionalità ricorre, quindi, non solo nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia riportato un precedente specifico, ma anche nel caso in cui gli elementi fattuali della vicenda evidenzino la reiterazione dell' attività illecita ancorché non sfociata in un accertamento giudiziario.
La Cassazione ha ricostruito, in parte motiva, anche il concetto abitualità (la cui ricorrenza, a seguito del novum introdotto con il decreto-legge n. 23 del 2026, convertito dalla legge n. 54 del 2026, esclude la configurabilità del fatto lieve), sostenendo tale concetto postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all'attività criminosa. Sul punto, quindi, secondo la Corte, conserva valore di riferimento l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (sentenza 25 febbraio 2016), le quali, sia pure con riguardo alla causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del Cp, hanno individuato nell'esistenza di almeno due precedenti illeciti il presupposto necessario per configurare il comportamento abituale. Sulla nozione di non occasionalità, cfr. anche Sezione VI, 30 ottobre 2025, Merlino, secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'articolo 73, comma 5, terzo periodo, del Dpr n. 309 del 1990, non coincide con la mera sussistenza di almeno un precedente specifico, potendo essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita [in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente]; nonché, Sezione III, 22 gennaio 2025, Amendola, per la quale l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta ricorre comunque nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.
FISCO
Reati tributari - Dichiarazione infedele - Dolo specifico di evasione - Accertamento. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 4)
In tema di reati tributari (nella specie, quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000), la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, posto che il principio del libero convincimento del giudice non soffre distinzioni fra natura materiale e psicologica dei fatti emersi dal processo e oggetto di valutazione ai fini del convincimento stesso.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - Possibilità di revocare d'ufficio la sospensione la sospensione condizionale della pena - Esclusione. (Cpp, articoli 597)
Il giudice di appello ha il potere di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena non concessa in primo grado per l'espressa previsione dell'articolo 597, comma 5, del Cpp. Questa disposizione, però, è di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell'effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, conseguendone, in particolare, che il giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, pur illegittimamente applicata.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Estinzione delle misure - Istanza di revoca - Delitto commesso con violenza alla persona - Obbligo di notificazione alla persona offesa - Silenzio della persona offesa - Conseguenze. (Cpp, articolo 299, comma 3)
Ai fini della sostituzione della misura cautelare applicata per un delitto commesso con violenza alla persona, non può attribuirsi rilievo, per escludere il concreto pericolo di reiterazione, alla mancata opposizione della persona offesa alla richiesta di sostituzione della misura che le è stata notificata. L'interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di sostituzione della misura costituisce, infatti, esercizio di una mera facoltà e, pertanto, il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o timore per la propria incolumità - e valere a favore della persona già sottoposta a misura - venendo, altrimenti, trasformato da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa. Al contrario, l' individuazione della sussistenza delle esigenze cautelari, correlate al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di condotte dello stesso genere, costituisce precipuo compito del giudice, che deve procedervi sulla base delle circostanze del caso concreto, senza che rilevi di per sé il silenzio della persona offesa a seguito della notificazione dell'istanza di sostituzione della misura.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Trasmissione televisiva - Competenza territoriale. (Cp, articolo 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articolo 13; legge 6 agosto 1990 n. 223, articolo 30; Cpp, articolo 8 e seguenti)
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'articolo 30, comma 5, seconda parte, della legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato, ancorché non si tratti dei soggetti "propri" indicati nell'articolo 30, comma 1, della medesima legge, ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
REATO
Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Condizioni ostative - Abitualità del comportamento - Apprezzamento - Fattispecie. (Cp, articolo 131-bis)
Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131- bis del Cp, il comportamento abituale - quale presupposto ostativo alla concedibilità del beneficio - ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame. In particolare, i reati possono ben essere successivi a quello in esame, mentre, se sono precedenti, possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio, vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva; inoltre, con riferimento a tali reati in ipotesi ostativi, il giudice può fare riferimento sia alle condanne irrevocabili e alle precedenti pronunzie relative reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'articolo 131-bis del Cp, sia agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione e di cui comunque il giudice è in grado di valutare l'esistenza, in quanto il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla abitualità del comportamento (cfr. Sezioni unite, 25 febbraio 2016, Tushaj; Sezioni unite, 27 gennaio 2022, Ubaldi) [nella specie, l'imputato era stato assolto dal reato di minaccia a pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 131-bis del Cp; La Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza, evidenziando l'errore del giudicante che non aveva tenuto conto di due precedenti condanna per episodi, della stessa indole, relativi al reato di resistenza a pubblico ufficiale, integrandosi quindi il presupposto ostativo dell'abitualità].
Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Fattispecie in tema di verifica effettuata ai fini dell'iscrizione anagrafica. (Cp, articolo 479)
In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico l'accertamento compiuto dal personale della polizia municipale incaricato ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 223 del 1989 della verifica della effettività della sussistenza del requisito della dimora abituale ex articolo 43 del codice civile in Capo al richiedente l'iscrizione anagrafica, sicché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la relativa attestazione in cui si dia atto, contrariamente al vero, in assenza di accesso in loco finalizzato alla verifica dell'effettività della residenza dichiarata, di aver effettuato i controlli necessari ad appurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Evasione - Arresti domiciliari - Allontanamento. (Cp, articolo 385, comma 3)
In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'articolo 385 del Cp, deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria.
Reati contro la pietà dei defunti - Vilipendio di cadavere - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - Concorso di reati - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articoli 81, 410, 411)
Gli atti di mutilazione o di deturpamento del cadavere, che siano necessari per la soppressione o per la distruzione dello stesso, possono essere ricondotti al reato complesso previsto dall'articolo 411 del Cp; a tal fine, però, occorre che rimanga accertato in fatto che le predette modalità vilipendiose siano state necessarie e non superflue, dovendosi affermare, in mancanza, il concorso tra il reato di cui all'articolo 411 del Cp e quello di vilipendio di cadavere di cui al precedente articolo 410 del Cp. A tal fine, tuttavia, quello che conta non è la finalità perseguita da chi esegue il depezzamento del cadavere, ma l'oggettiva necessità di adottarle per giungere alla soppressione nel caso concreto [nella specie, correttamente i giudici di merito avevano motivato sul punto spiegando che la mutilazione era stata una condotta ulteriore rispetto a quella di soppressione, che si sarebbe potuta realizzare già solo con l'abbandono nelle acque del fiume del cadavere; gli imputati avevano, invece, deliberatamente commesso una condotta che sapevano offendere la pietà dei defunti con l'obiettivo ulteriore di depistare le indagini].


