CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
Libertà personale - Detenzione in condizioni inumane e degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissati al muro - Rilevanza - Fattispecie. (Costituzione, articolo 27; legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 3-ter; Cedu, articolo 3)
IL PRINCIPIO
Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'articolo 3 della Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, si deve avere riguardo anche all'effettivo ingombro determinato dai mobili fissi a parete rispetto allo spazio utile per il detenuto nel periodo detentivo oggetto di reclamo [nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con cui era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori per violazione dell'articolo 3 della Cedu formulata ai sensi dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, evidenziando come nell'ordinanza fosse stato puntualmente computato l'ingombro degli arredi fissati al muro, escludendo che fosse stato superato il limite dei tre metri quadrati pro capite stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo].
Secondo le Sezioni unite, nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'articolo 3 della Convenzione Edu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello (sezioni Unite, 24 settembre 2000, Ministero della giustizia). In proposito, con riguardo ai rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, si è affermato che esiste, per vincolo convenzionale, una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'articolo 3 della Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore ai tre metri quadrati; mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Al riguardo, si è precisato che, per la determinazione dello spazio a disposizione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano non solo i letti a castello, ma anche il letto singolo del soggetto ristretto, in quanto anch'esso arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno (Sezione I, 8 febbraio 2024, Barone).
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Circonvenzione di persone incapaci - Elemento materiale - Stato di infermità o deficienza psichica del soggetto passivo - Caratteristiche. (Cp, articolo 643)
IL PRINCIPIO
Lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'articolo 643 del Cp non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.
Sulla condizione pregiudicata della vittima nella circonvenzione di persona incapace, la giurisprudenza è nel senso che, per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 643 del Cp, non si richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche. In particolare, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (Sezione II, 18 luglio 2018, V. e altro).
CIRCOLAZIONE STRADALE
Norme di comportamento - Cinture di sicurezza - Passeggero privo di cintura di sicurezza - Conducente - Responsabilità - Sussistenza. (Cp, articolo 589-bis)
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza).
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Inquinamento probatorio - Duplice rilevanza cautelare e ai fini dell'interrogatorio preventivo. (Cpp, articoli 274, comma 1, lettera a), e 291, comma 1-quater)
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 114 del 2024, il pericolo di inquinamento probatorio assume un duplice rilievo, in quanto se, da un lato, esso continua a costituire una delle esigenze cautelari tipiche previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), del Cpp, idonea a giustificare l'applicazione di una misura coercitiva, laddove sussista il concreto e attuale rischio che l'indagato possa alterare, disperdere, occultare o influenzare le fonti di prova ovvero incidere sulla genuinità dell'accertamento processuale, dall'altro lato, il medesimo pericolo assume anche una distinta funzione processuale, in quanto rappresenta il presupposto per la deroga al previo interrogatorio dell'indagato, consentendo l'adozione della misura cautelare "a sorpresa". Nella prima prospettiva, il giudice è chiamato a formulare una valutazione prognostica, diretta a verificare la probabilità che, in futuro, l'indagato possa porre in essere condotte suscettibili di compromettere l'acquisizione di prove o la genuinità delle stesse. Nella seconda prospettiva, la valutazione del giudice non è finalizzata tanto accertare un rischio futuro di compromissione della prova, quanto piuttosto a verificare la fondatezza della prospettazione del pubblico ministero secondo cui l'anticipata discovery derivante dall'interrogatorio preventivo potrebbe, nell'immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l'acquisizione della prova o alterandone la genuinità. Le due valutazioni, pur accomunate dal riferimento al medesimo bene giuridico - la salvaguardia dell'integrità dell'accertamento probatorio- rispondono dunque a logiche differenti e operano su piani distinti. La valutazione posta a fondamento dell'applicazione della misura cautelare presenta natura tipicamente prognostica e richiede un giudizio sul pericolo attuale e concreto di future interferenze sull'acquisizione probatoria. Diversamente, la valutazione funzionale all'omissione dell'interrogatorio ha carattere essenzialmente preventivo e strumentale, essendo diretta a evitare che la conoscenza degli elementi investigativi da parte dell'indagato possa compromettere, nell'immediato, l'efficacia dell'azione investigativa, rendendo pertanto necessario il ricorso a un provvedimento "a sorpresa" (ne consegue, secondo la Corte, che il giudice del riesame, chiamato a valutare l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera a), del Cpp, non può limitarsi a richiamare le medesime ragioni che avevano inizialmente giustificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, ma deve procedere a un nuovo apprezzamento della concreta attualità del rischio di inquinamento probatorio alla luce dell'evoluzione della situazione fattuale).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nozione di pubblico ufficiale - Medico - Attività svolta presso clinica convenzionata - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni. (Cp, articolo 357)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico operante presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, poiché egli concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria pubblica, esercitando poteri autoritativi e certificativi.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Circonvenzione di persone incapaci - Presupposti normativi. (Cp, articolo 643)
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti; con la precisazione, peraltro, che della condizione di minorata capacità non è necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono.
Truffa - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Medico ospedaliero - Omessa comunicazione dello svolgimento di attività diversa da quella intra moenia autorizzata - Reato - Sussistenza.
Commette il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all'espletamento di attività sanitaria intra moenia, il quale ometta di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura privata, cosi da indurre la struttura ospedaliera corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva.
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Circostanza aggravante della relazione affettiva - Condizioni. (Cp, articolo 612-bis, comma 2)
In tema di atti persecutori, l'aggravante della commissione del fatto da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa sussiste a prescindere dalla serietà o meno del legame. Ciò in quanto la relazione affettiva, posta a fondamento della fattispecie circostanziata, non si sostanzia nella condivisione di una comune scelta di vita (ipotesi coperta con la specifica e parallela indicazione del rapporto di coniugio), laddove la previsione di un aggravamento di pena trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata: nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di una qualsiasi relazione affettiva (attuale o passata); legame che rende la vittima più vulnerabile alle aggressioni provenienti da un soggetto sul quale, al contrario, ripone aspettative di tutela e protezione (nella specie, è stato rigettato il ricorso dell'imputato volto ad escludere la sussistenza della fattispecie aggravata in ragione del fatto che la persona offesa aveva esplicitato la sua la sua volontà di non intrattenere con l'imputato una "relazione seria").
Violenza privata - Elementi costitutivi - Idoneità della violenza o minaccia a rendere disagevole l'esercizio di un diritto - Sufficienza - Fattispecie. (Cp, articolo 610)
Integra la violenza privata anche la condotta preordinata a rendere soltanto disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa. Pertanto, il reato sussiste nel caso della sostituzione della serratura di uno dei due accessi a un immobile, perché la sola esistenza di un diverso ingresso non è di per sé incompatibile con la sussistenza del reato, posto che anche in tal caso si costringe la persona offesa a tollerare un'indebita limitazione.
REATO
Reati contro l'ordine pubblico - Reati associativi - Associazione di tipo mafioso - Condotte materiali - Partecipazione - Requisiti. (Cp, articolo 416-bis)
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" a un gruppo criminale, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva (Sezioni unite, 27 maggio 2021, Modaffari).
Reati contro l'ordine pubblico - Reati associativi - Associazione per delinquere - Prova - Rilevanza della commissione dei reati fine. (Cp, articoli 416 e 416-bis)
La commissione dei reati fine. (Cp, articoli 416 e 416-bis)In tema di associazione per delinquere, se da un lato la realizzazione di attività esecutive o la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non sono necessarie, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, dall'altro la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati-fine che costituiscono il programma criminoso di un determinato sodalizio ben può costituire indice sintomatico dell'intraneità dell'agente rispetto al detto sodalizio criminoso, tant'è che, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso).


