REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione IV, sentenza 4 giugno 2026 n. 20668; Pres. Serrao; Rel. Branda; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. X.

Violenza sessuale - Circostanza aggravante della relazione affettiva - Relazione affettiva - Nozione. (Cp, articolo 609-ter, comma 1, numero 5-quater)

IL PRINCIPIO

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell' aggravante speciale dell'articolo 609-ter, comma 1, numero 5-quater, del Cp, laddove in particolare si prevede la commissione del fatto nei confronti di persona con la quale il colpevole "è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza", per potere ritenere sussistente la "relazione affettiva" si richiede che il soggetto attivo possieda o abbia posseduto determinate qualità soggettive le quali, indipendentemente dalla convivenza tra autore e vittima, facilitano il delitto, in quanto il colpevole sfrutta il rapporto di fiducia che la vittima ripone nell'aggressore, ovvero rendono il delitto più odioso, perché compiuto dal coniuge o ex coniuge della vittima o da colui che intrattiene o ha intrattenuto una relazione affettiva, esorbitando dal raggio della fattispecie circostanziale qualsiasi riferimento alla stabilità e/o durata della relazione affettiva. Ai fini della ravvisabilità della "relazione affettiva", deve risultare l'esistenza di un legame stretto tra l'abusante e la vittima, dal quale sia scaturita, quantunque in un breve lasso di tempo, una comunanza di amabili sentimenti che, se anche non sfociati in pregressi rapporti sessuali, si siano tradotti in un idem sentire, in piacevoli emozioni, in premure, nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni configurabili anche alternativamente tra loro e non costituenti prerogativa delle sole coppie di fatto o conviventi.

Nota

In parte motiva, la Cassazione ha precisato che il fondamento dell'aggravante della relazione affettiva riposa sullo sfruttamento del rapporto fiduciario che il pregresso legame affettivo ha generato e che ha agevolato l'aggressione alla sfera intima della persona offesa, da ciò discendendone, sotto il profilo probatorio, che la qualificazione del fatto come aggravato ai sensi della disposizione speciale postula un accertamento in concreto della natura del legame intercorso tra le parti, della sua consistenza qualitativa e della sua idoneità causale a generare quel rapporto fiduciario il cui abuso giustifica il maggior disvalore della condotta; accertamento che non può essere risolto in via meramente nominalistica, ma esige il vaglio puntuale degli elementi fattuali emergenti dall'istruttoria. In termini, sul proprium dell'aggravante, Sezione III, 6 febbraio 2018, L., per la quale sussiste "relazione affettiva" integrante la circostanza speciale quando il soggetto attivo possieda o abbia posseduto determinate qualità soggettive che, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della "relazione", facilitino il delitto consentendo all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti e l'accesso violento o abusivo nella sfera più intima di quest'ultima [in motivazione, si è precisato che deve risultare l'esistenza di un legame stretto tra l'abusante e la vittima, dal quale sia scaturito, quantunque per un breve lasso di tempo, una comunanza di sentimenti che, se anche non sfociati in rapporti sessuali, si siano tradotti in un idem sentire o nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni configurabili anche in modo alternativo tra loro che non costituiscono prerogativa delle sole coppie conviventi]. In termini, invece, più restrittivi, si è espressa Sezione III, 4 maggio 20128, V., dove si è affermato che la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, comma 1, numero 5- quater, del Cp, va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della "relazione", e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti [nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall'imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione]. Va ricordato che la sussistenza di una "relazione affettiva "integra un'aggravante speciale anche per il reato di atti persecutori [articolo 612-bis, comma 2, del Cp]. In proposito, di recente si è affermato che, nello stalking, l'aggravante della commissione del fatto da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa sussiste a prescindere dalla serietà o meno del legame. Ciò in quanto la relazione affettiva, posta a fondamento della fattispecie circostanziata, non si sostanzia nella condivisione di una comune scelta di vita (ipotesi coperta con la specifica e parallela indicazione del rapporto di coniugio), laddove la previsione di un aggravamento di pena trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata: nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di una qualsiasi relazione affettiva (attuale o passata); legame che rende la vittima più vulnerabile alle aggressioni provenienti da un soggetto sul quale, al contrario, ripone aspettative di tutela e protezione [Sezione V, 2 aprile 2026, X.: nella specie, è stato quindi rigettato il ricorso dell'imputato volto ad escludere la sussistenza della fattispecie aggravata in ragione del fatto che la persona offesa aveva esplicitato la sua la sua volontà di non intrattenere con l'imputato una "relazione seria"; cfr., anche, Sezione III, 9 gennaio 2018, B., dove si è affermato che, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 612-bis, comma 2, del Cp per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione].

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 2 luglio 2026 n. 24677; Pres. Ricciarelli; Rel. Zavaglia; Pm (conf.) Piccirillo; Ric. Ragni e altro

Concussione e induzione indebita - Abuso della qualità - Caratteristiche. (Cp, articoli 317 e 319-quater)

IL PRINCIPIO

In tema di concussione e di induzione indebita, l'abuso della qualità da parte del pubblico ufficiale consiste nella strumentalizzazione non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. Si tratta di una forma di abuso soggettivo che, per assumere rilievo, deve concretizzarsi in un facere, non essendo configurabile in forma omissiva, deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato: costui, cioè, deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta (Sezioni unite, 24 ottobre 2013, Maldera).

Nota

È pacifica in giurisprudenza che la nozione di "abuso dei poteri" è riferibile ai soli casi in cui la condotta rientri nella competenza tipica dell'agente, sia cioè una manifestazione delle sue potestà funzionali pur se esercitate per uno scopo diverso da quello per il cui soddisfacimento l'agente sia stato investito; mentre la nozione di "abuso delle qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle specifiche competenze proprie del soggetto attivo, si manifesta quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso agente ricoperta nei confronti del privato. Sul punto, si è anche precisato, conseguentemente, che, nell'abuso della qualità, non è necessario che la condotta rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità, sempre che vi sia una connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente. È cioè necessario che il comportamento oggetto di mercimonio rientri nelle competenze del settore all'interno del quale l'agente svolge la sua funzione ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza o di influenza, mentre non è necessario che rientri pure nell'ambito delle sue specifiche mansioni [tra le altre, Sezione VI, 27 aprile 2018, Cipriano: nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di un soggetto, dipendente dell'ispettorato del lavoro, che, benché non fosse un ispettore del lavoro, aveva esercitato la propria condotta coercitiva proprio valorizzando il suo ruolo rispetto ad annunciate iniziative dell'ufficio di appartenenza].

IMPUGNAZIONI PENALI

Sezione VI, sentenza 2 luglio 2026 n. 24677; Pres. Ricciarelli; Rel. Zavaglia; Pm (conf.) Piccirillo; Ric. Ragni e altro

Ricorso per cassazione - Casi di ricorso - Difetto di motivazione - Sindacato di legittimità - Travisamento della prova - Deducibilità - Condizioni. (Cpp, articolo 606, comma 1, lettera e))

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

MISURE CAUTELARI

Sezione VI, sentenza 2 luglio 2026 n. 24677; Pres. Ricciarelli; Rel. Zavaglia; Pm (conf.) Piccirillo; Ric. Ragni e altro

Misure cautelari reali - Confisca - Concorso di persone nel reato - Mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente - Ripartizione in parti uguali. (Cp, articoli 110, 240 e 322-ter)

In caso di concorso di persone nel reato, quando sia impossibile individuare una diversa partecipazione al profitto illecito la confisca va disposta in quote paritarie tra i diversi concorrenti (cfr. Sezioni unite, 26 settembre 2024, Massini).

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione II, sentenza 1° luglio 2026 n. 24280; Pres. Messini D'Agostini; Rel. Sgadari; Pm (conf.) Tocci; Ric. X.

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture - Lettura di dichiarazioni predibattimentali per irreperibilità del dichiarante - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie. (Costituzione, articolo 111; cpp, articoli 512 e 526)

Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'articolo 526, comma 1-bis, del Cpp, può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio. (fattispecie nella quale i presupposti per la deroga al contraddittorio sono stati desunti dalla circostanza che la persona offesa, nel corso del procedimento, non era stata mai raggiunta da una regolare citazione, sicché non si avevano elementi per ritenere che si fosse volontariamente sottratta all'esame per qualsiasi causa).

PROVA PENALE

Sezione III, sentenza 30 giugno 2026 n. 23918; Pres. Aceto; Rel. Macrì; Pm (conf.) Sassone; Ric. Mastria

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzabilità - Acquisizione illegittima di dati di utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati - Successiva attività di captazione - Inutilizzabilità derivata - Esclusione - Ragioni. (Cpp, articoli 185, 195, 266 e seguenti)

L'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 22 giugno 2026 n. 23025; Pres. Miccoli; Rel. Renoldi; Pm (diff.) Odello; Ric. Conca

Diffamazione - Diritto di critica politica - Presupposti. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di critica, la necessità della "verità" del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica subisce un temperamento con riferimento all'esercizio della critica politica. In tale ambito, infatti, l'interpretazione di fatti di pubblico interesse tende a prescinde dal mero obiettivo informativo, per assumere i tratti di un contributo prestato al libero svolgimento della vita democratica, con la conseguenza che i giudizi e le valutazioni esprimono, inevitabilmente, connotazioni soggettive e opinabili; ciò che concorre ad attribuire al requisito della verità del fatto un rilievo attenuato, non potendosi pretendere, per definizione, che la critica sia rigorosamente obiettiva e asettica. In tali casi, tuttavia, è essenziale il rispetto del limite della "continenza", che non va inteso soltanto in senso formale, ossia come astensione dall'uso di espressioni grevi o insultanti, quanto in senso sostanziale, quale esigenza di rispetto della dignità altrui, che deve essere preservata da attacchi gratuiti alla persona e da arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale e intellettuale. La scriminante trova, infatti, il proprio fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori. In ogni caso, nella valutazione del requisito della continenza, occorre tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui la condotta si è realizzata, dovendosi verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e incisivi, siano gravemente infamanti e gratuiti ovvero, al contrario, risultino comunque pertinenti rispetto al tema in discussione: la continenza, in questa prospettiva, consente anche il ricorso a espressioni particolarmente sferzanti, purché esse risultino correlate al livello della polemica e ai fatti richiamati, potendo le valutazioni assumere toni tanto più incisivi e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario.

Sezione IV, sentenza 4 giugno 2026 n. 20668; Pres. Serrao; Rel. Branda; Pm (conf.) non indicato; Ric. X.

Violenza sessuale - Circostanza aggravante della relazione affettiva - Rapporti con l'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche. (Cp, articoli 61, numero 11, e 609-ter, comma 1, numero 5-quater)

In tema di violenza sessuale, l'aggravante speciale dell'articolo 609-ter, comma 1, numero 5-quater, del Cp, laddove in particolare prevede la commissione del fatto nei confronti di persona con la quale il colpevole "è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza", si pone in rapporto di specialità unilaterale con l'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche di cui all'articolo 61, numero 11, del Cp, sicché, per il delitto di violenza sessuale, la prima ricorre nelle ipotesi di abuso del rapporto fiduciario derivante da una pregressa relazione affettiva, mentre la seconda resta circoscritta ai casi di attuale coabitazione o di attuale relazione domestica. Si versa, dunque, in una vicenda di concorso apparente di norme da risolvere in applicazione dell'articolo 15 del Cp.

Riproduzione riservata Ⓒ