INDAGINI PRELIMINARI
Polizia giudiziaria - Polizia municipale - Qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria - Condizioni e limiti. (Cpp, articolo 57, comma 2, lettera b); legge 7 marzo 1986 n. 65, articolo 5)
IL PRINCIPIO
Con riguardo ai soggetti appartenenti alla polizia municipale, le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non derivano automaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, ma presuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore. In particolare, la qualifica di agente di "pubblica sicurezza" degli appartenenti alla polizia municipale presuppone un formale provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 [Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»], laddove si prevede, da un lato, che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia di Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne viene fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità [articolo 3]; e, dall'altro, che il prefetto, appunto, conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco e previo accertamento dei requisiti prescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza [articolo 5, comma 2]. Invece, la qualifica di "polizia giudiziaria" è attribuita al personale della polizia municipale alle condizioni indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Cpp, dove si desume che la qualifica è limitata nel tempo, essendo riferita al periodo in cui gli appartenenti alla polizia municipale sono in servizio, e nello spazio, in quanto circoscritta all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, a differenza di quanto previsto per gli appartenenti ad altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza, che operano sull'intero territorio nazionale e sono considerati sempre in servizio; con la precisazione che, entro tali limiti, le attribuzioni delle guardie municipali possono riguardare, comunque, l'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche non lesivi di interessi comunali, purché verificatisi in loro presenza o comunque richiedenti un pronto intervento ai fini dell'acquisizione probatoria.
Quanto al riconoscimento della qualifica di polizia giudiziaria in capo agli appartenenti al corpo della polizia municipale, la giurisprudenza è nel senso che, a norma dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Cpp, gli agenti della polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; ne consegue che tale qualifica è limitata nel tempo e nello spazio, a differenza di altri corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio [Sezione II, 10 giugno 2015, Mancini, che, quindi, in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittimo l'arresto operato da agenti della polizia municipale al di fuori del territorio di propria competenza, sebbene lì avesse avuto inizio l'inseguimento dell'indagato; in senso conforme, Sezione I, 9 maggio 1995, Macrì, che, dal principio, ha fatto derivare la regolarità della costituzione della Corte d'assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non rivestiva in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria]. Quanto alla dimensione "qualitativa" dell'attività di polizia giudiziaria, in senso conforme alla sentenza massimata, si è già chiarito che gli appartenenti alla polizia municipale, pur limitati nel potere di intervento all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, possono svolgere le loro funzioni relativamente all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria [Sezione III, 7 giugno 2022, Munaò; in termini, Sezione I, 10 marzo 1994, Perina]. Relativamente poi al limite "territoriale" di intervento, opera, comunque, il disposto dell'articolo 4, lettera b), della legge 7 marzo 1986 n. 65, laddove è previsto che "le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza", in ragione proprio del fatto che l'inseguimento era iniziato nel territorio di competenza di quello specifico ufficio di Polizia municipale (cfr. Sezione VI, 21 novembre 2019, Bodini, dove, quindi, è stato ravvisato il reato di resistenza di cui all'articolo 337 del Cp in una fattispecie caratterizzata dal fatto che la condotta di resistenza era stata posta in essere nei confronti di attività di controllo posta in essere da personale della polizia municipale, che aveva controllato il contravventore nel territorio di competenza, proseguendo l'inseguimento, dopo la fuga, in altro territorio comunale).
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità professionale - Colpa - Reato omissivo colposo - Colpa omissiva del medico - Accertamento della responsabilità. (Cp, articolo 40)
IL PRINCIPIO
Nei reati colposi in ambito sanitario l'accertamento della colpa del sanitario deve essere condotto in prospettiva ex ante, individuando la regola cautelare pertinente, il rischio che essa mirava a governare, la concreta esigibilità della condotta alternativa lecita e il rapporto tra la violazione cautelare e l'evento. Non è consentito trasformare il giudizio di colpa in una valutazione retrospettiva fondata sull'esito avverso, facendo cioè ricorso, erroneamente, all'errore cognitivo del "senno di poi" (hindsight bias).
Nella specie, all'imputato, medico ginecologo in servizio quale medico di guardia all'atto dell'accettazione di una paziente partoriente, era stato contestato di avere cagionato al neonato gravissime lesioni neurologiche, successivamente diagnosticate come esiti di una sofferenza anossico-asfittica perinatale, con compromissione cognitiva e neuro-motoria di estrema rilevanza, e di avere provocato tale lesioni per colpa, consistita in una condotta omissiva e negligente, per avere omesso un adeguato e continuo monitoraggio clinico e strumentale delle condizioni della partoriente e del feto, nonché per non avere disposto tempestivamente il ricorso al taglio cesareo d'urgenza, nonostante la presenza di segni indicativi di sofferenza fetale emersi nel corso del travaglio. Secondo la Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico avverso la sentenza di condanna, il ragionamento dei giudici di merito era stato argomentato in modo congruamente motivato e giuridicamente corretto, attraverso: 1) l'individuazione della regola cautelare già esigibile al momento della condotta omissiva: in presenza di una gravida con fattori di rischio, di dati ematochimici significativi e di un tracciato cardiotocografico non rassicurante, il medico di guardia avrebbe dovuto assicurare un controllo stretto del benessere fetale e non poteva lasciare la paziente priva di monitoraggio; mentre: 2) la condotta alternativa lecita era stata individuata nel monitoraggio continuo o ravvicinato e, all'emersione del tracciato patologico, nell'attivazione tempestiva del taglio cesareo, cosicché la violazione cautelare era stata correlata al rischio concretizzatosi, ossia alla mancata tempestiva rilevazione della sofferenza fetale e al protrarsi dell'esposizione del feto a condizioni ipossico-asfittiche.
EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Efficacia. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44)
L'ordine di demolizione dell'immobile abusivo produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano o diventino proprietari del bene su cui esso incide, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili. Pertanto, l'ordine di demolizione conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede del condannato, così come nei confronti dell'acquirente dell'immobile, con la sola conseguenza, in questo caso, che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.
PROCEDIMENTO PENALE
Arresto in flagranza - Convalida - Termine per la richiesta di convalida - Decorrenza. (Cpp, articoli 390 e 558)
L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale; il lasso di tempo necessario ad identificare la persona sottoposta ad indagini può legittimamente essere scomputato dal calcolo dei termini per verificare la tempestività della presentazione dell'arrestato per l'udienza per la convalida dell'arresto solo ove – nel periodo necessario a procedere a detta identificazione – la persona non sia in una condizione di completa privazione della libertà personale che ecceda il livello di coazione consentito dall'articolo 349, comma 4, del Cpp
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto - Circostanze aggravanti - Esposizione alla pubblica fede - Esercizio commerciale - Condizioni. (Cp, articoli 624 e 625, numero 7)
In caso di furto di merce esposta sui banchi di un supermercato, l'installazione di un sistema di videosorveglianza non garantisce quel controllo costante e continuativo che consente di escludere che la merce sia esposta alla pubblica fede. Il sistema di videosorveglianza, infatti, costituisce mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, non potendosi considerare equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza specifica del bene, che, invece, consentirebbe di escludere, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.
REATI CONTRO LA PERSONA
Tortura - Elementi costitutivi. (Cp, articolo 613-bis)
Il reato di tortura, di cui all'articolo 613-bis, comma 1, del Cp è un reato comune (potendo essere realizzato da chiunque); è reato a forma vincolata (potendo il reato essere commesso solo mediante violenze o minacce gravi oppure agendo con crudeltà); è un reato di evento (dovendo essere cagionate acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico); è un reato eventualmente abituale improprio (soltanto per talune modalità della condotta – ossia per le violenze o le minacce gravi- è richiesta la reiterazione della condotta; requisito non previsto per altre modalità di realizzazione della fattispecie incriminatrice ovvero qualora si agisca con crudeltà); è un reato a dolo generico, che ammette la forma del dolo eventuale (potendo le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico costituire eventi semplicemente accettati e voluti dal soggetto attivo, secondo il modello proprio del dolo eventuale); la limitazione della libertà personale, la relazione di affidamento e la condizione di minorata difesa sono presupposti della condotta (comunque rientrando nel fuoco del dolo).
Tortura - Fatto commesso da pubblico ufficiale - Natura giuridica - Reato autonomo. (Cp, articolo 613 bis, comma 2)
In tema di tortura, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 613- bis del Cp non è una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dal comma 1, bensì trattasi di due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato: la "tortura privata" (cosiddetta comune o orizzontale o impropria), disciplinata dal comma 1, e "la tortura pubblica" (cosiddetta di Stato o verticale o propria), che si configura se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto nell'articolo 613 bis, comma 1, del Cp, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.
Tortura - Reato aggravato ai sensi dell'articolo 613-bis, comma 4, del Cp - Condizioni - Rapporti con il reato di lesioni. (Cp, articoli 582 e 613-bis, comma 4)
È configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell'articolo 613-bis, comma 4, del Cp, nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall'agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Oltraggio a pubblico ufficiale - Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Divieto di applicazione sancito dall'articolo 131-bis, comma 3, numero 2, del Cp in caso di oltraggio in danno di appartenente alla polizia municipale - Limiti. (Cp, articolo 131-bis; cpp, articolo 57, comma 2, lettera b); legge 7 marzo 1986 n. 65, articolo 5)
Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall'articolo 131-bis, comma 3, numero 2, del Cp, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest'ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza (nella specie, è stato escluso che gli agenti di polizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada, rivestano, per ciò solo, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza).
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità professionale - Colpa - Ambito della causa normativa di non punibilità - Fattispecie. (Cp, articolo 590-sexies)
L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica: per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza; per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non sia regolato da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali; per colpa anche lieve nell'individuazione o scelta di linee guida non adeguate alla specificità del caso concreto; per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni contenute in linee guida o buone pratiche adeguate, tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico. L'area di non punibilità di cui all'articolo 590-sexies del Cp. resta, pertanto, circoscritta all'imperizia non grave nella fase esecutiva di linee guida o buone pratiche adeguate al caso concreto [Sezioni unite, 21 dicembre 2017, Mariotti] (nella specie, per l'effetto, correttamente era stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità, in quanto l'addebito non era stato ricondotto a un errore esecutivo per imperizia non grave, ma ad omissioni gravemente negligenti nella presa in carico, nella valutazione dei dati clinici disponibili, nella predisposizione del monitoraggio e nell'attivazione dell'intervento urgente: ciò con riferimento alla condotta del medico ginecologo che aveva preso in carico una partoriente, con fattori di rischio, di dati ematochimici significativi e di un tracciato cardiotocografico non rassicurante, omettendo in modo gravemente negligente di assicurare un continuo monitoraggio sulle condizioni della partoriente e del feto, con la conseguente mancata attivazione per l'effettuazione del parto cesareo, imposto dalle condizioni patologiche del feto, sicché ne erano derivate, per il neonato, gravissime lesioni).


