CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Necessità. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9-bis)
IL PRINCIPIO
In caso di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada all'accertamento del reato "consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni" e ciò anche nel caso in cui la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada: in questo caso, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione e potrà essere revocata la confisca.
In termini, Sezione IV, 27 marzo 2019, Alonzo Ramos, dove si è affermato che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: ciò per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del lavoro sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione accessoria, come imposto dal citato articolo 186, comma 9 bis, dove si prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone che questa non sia stata ancora eseguita; nonché, Sezione IV, 8 febbraio 2018, Ferrarini, secondo cui, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. Nello stesso senso, quanto alla necessità di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, cfr. anche Sezione IV, 27 settembre 2017, Braghetto.
REATO
Contravvenzioni - Molestie o disturbo alle persone - Luogo pubblico o aperto al pubblico - Fattispecie in tema di condominio. (Cp, articolo 660)
IL PRINCIPIO
L'espressione "luogo pubblico o aperto al pubblico" che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone (come nell'ipotesi prevista dall'articolo 266, ultimo capoverso, numero 2, del Cp), ricorre negli articoli 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 del Cp, sta a indicare: per "luogo pubblico", quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per "luogo aperto al pubblico", quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un'intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo (affermazione resa relativamente alla contravvenzione di cui all'articolo 660 del Cp, in una fattispecie in cui sono state ritenute commesse in luogo aperto al pubblico una serie di condotte moleste realizzate nella corte condominiale, quindi in un luogo accessibile ad una categoria di persone aventi determinati requisiti: ossia ai condomini del palazzo).
Nello stesso senso, di recente, relativamente allo spazio condominiale, si è così affermato che, ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo, anche privato, al quale possono accedere un numero indeterminato di persone ovvero una categoria di persone con determinati requisiti, pur se solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto su quel luogo, sicché è tale uno spazio condominiale (Sezione I, 3 febbraio 2026, R. ) . In termini, sempre in tema di molestia "condominiale", si sono considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Sezione I, 16 giugno 2009, Leonini ) . Si è anche chiarito che il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all'articolo 660 del Cp è integrato anche qualora solo uno dei due soggetti - l'imputato, ovvero la vittima - si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico (Sezione I, 3 febbraio 2026, R.; in precedenza, Sezione I, 24 aprile 1986, Formenti, secondo la quale, ai fini del reato di cui all'articolo 660 del Cp, il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico).
IMPUTATO
Imputabilità - Ubriachezza volontaria o colposa - Rilevanza. (Cp, articolo 92)
In tema di imputabilità, quando la ubriachezza sia stata volontaria o colposa, la capacità intellettuale e psichica si considera normale e piena, anche se in realtà essa sia stata gravemente diminuita od ottenebrata, e si presume che l'ubriaco abbia agito con capacità piena non soltanto in astratto, sotto il profilo dell'imputabilità, ma anche in concreto, cioè sotto il profilo della coscienza e volontà dell'azione od omissione.
GIUSTIZIA RIPARATIVA
Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Condizioni - Mancanza di disponibilità della vittima - Valenza preclusiva - Esclusione. (Cpp, articolo 129- bis; decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, articolo 45 e seguenti)
In tema di accesso al programma di giustizia riparativa, la mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare a tale programma non ha di per sé valenza preclusiva. L'accesso al programma è infatti volontario e facoltativo per tutti gli interessati, ivi compresa la vittima del reato (articolo 45, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), e inoltre è specificamente previsto che detto programma possa svolgersi anche con la vittima cosiddetta "aspecifica" o "surrogata", cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (articolo 53 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2022). Tale previsione è finalizzata a soddisfare l'esigenza di evitare che il dissenso della vittima diretta operi come veto assoluto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa e risulta comunque coerente con l'obiettivo perseguito di responsabilizzazione dell'autore del reato, obiettivo che può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa in concreto dalla specifica condotta.
Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Valutazione del giudice. (Cpp, articolo 129-bis)
Ai fini dell'accesso al programma di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 129-bis, comma 3, del Cpp, il giudice è chiamato ad effettuare una duplice valutazione. Deve innanzitutto verificare l'utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. A tal fine "la nozione di "utilità" del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex articolo 56 del decreto legislativo n. 150 del 2022)" (cfr. Sezioni unite, 30 ottobre 2025, D.). L'ulteriore valutazione cui il giudice è tenuto attiene all'assenza di pericoli per gli interessati, e cioè di rischi per la loro incolumità, nonché per l'accertamento processuale, in ragione della possibilità di compromettere la genuinità della prova.
PUBBLICO MINISTERO
Accusa penale - Correlazione tra accusa e sentenza - Fatto ritenuto diverso da quello contestato - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Contestuale assoluzione dell'imputato - Possibilità - Esclusione - Ragioni. (Cpp, articoli 521 e 530)
Il giudice dibattimentale non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto commesso dall'imputato è diverso da quello contestatogli e, nello stesso tempo, assolvere da quest'ultimo l'imputato, giacché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato. In una situazione simile occorre - sempreché non sia possibile la riqualificazione giuridica del fatto - rilevare la diversità del fatto come risultante dagli elementi di prova acquisiti nel giudizio rispetto a quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il fatto di reato in questione (nella specie, il tribunale erroneamente aveva assolto gli imputati dal delitto di ricettazione sul duplice rilievo che erano emersi dall'istruttoria elementi tali da farli ritenere, piuttosto, autori del reato di furto presupposto e che non era possibile effettuare una riqualificazione giuridica del fatto contestato ) .
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Esistenza di un temporaneo ed episodico riavvicinamento tra vittima e persecutore - Interruzione della abitualità del reato e della continuità delle condotte - Esclusione. (Cp, articolo 612-bis)
In tema di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'articolo 612- bis del Cp.
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Stato di ansia o di paura - Accertamento. (Cp, articolo 612-bis)
In tema di atti persecutori, la prova dello stato di ansia o di paura della vittima può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata
REATO
Contravvenzioni - Molestia o disturbo alle persone - Nozione. (Cp, articolo 660)
Agli effetti dell'articolo 660 del Cp, il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone; la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Atti osceni - Atti contrari alla pubblica decenza - Differenze - Fattispecie. (Cp, articoli 527 e 726)
La distinzione tra gli atti osceni (articolo 527 del Cp) e gli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 del Cp) va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. Più precisamente, tra le due fattispecie è rinvenibile una differenza sia qualitativa che quantitativa. Sul piano qualitativo, l'atto osceno ha quasi sempre un contenuto di tipo sessuale, non così invece l'atto contrario alla pubblica decenza che, più genericamente, comprende tutte quelle condotte che arrecano offesa al pudore in quanto tenute in violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza. Sul piano quantitativo, invece, si ravvisa un diverso grado di offesa al bene giuridico tutelato dalle due norme: negli atti osceni il sentimento della moralità sessuale viene leso in maniera così intensa da provocare disprezzo e repulsione in chi vi assista; negli atti contrari alla pubblica decenza, invece, si arreca offesa a quel riserbo che è doveroso mantenere in tutto ciò che attiene alla sfera sessuale, generando fastidio, disagio, riprovazione a causa della violazione di norme del costume, che impongono di mantenere, in dati ambiti, il decoro e la riservatezza (nella specie, non illogicamente i giudici del merito avevano ritenuto che il toccarsi i genitali, accompagnando il gesto da un esplicito invito di natura sessuale, avesse costituito una condotta in grado di generare disgusto nelle persone che vi hanno assistito, concretizzando il delitto di cui all'articolo 527 del Cp).
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Atti osceni - Fattispecie di cui al comma secondo dell'articolo 527 codice penale - Rilevanza penale - Persistenza - Luoghi "abitualmente frequentati da minori" - Definizione - Fattispecie. (Cp, articolo 527, comma 2)
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al comma 2 dell'articolo 527 del Cp, per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (nella specie, le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 527 del Cp sono state ravvisate rispetto ad una condotta che, benché compiuta a distanza di circa 400 metri da una scuola frequentata da minori, era stata posta in essere nei pressi del bar centrale della piazza dove i minori, atteso l'orario, erano soliti ritrovarsi dopo essere usciti da scuola, prima di prendere l'autobus, la cui fermata si trovava nelle adiacenze).
Riservatezza - Accesso abusivo a un sistema informatico - Fattispecie. (Cp, articolo 615-ter)
È ravvisabile il reato di cui all'articolo 615-ter del Cp nell'abusivo accesso ai computer in uso al capo area e al direttore di un istituto penitenziario nonché a quelli dell'ufficio comando-atti di polizia giudiziaria dello stesso istituto e nella successiva installazione, senza alcuna autorizzazione, del programma "spia" denominato "Veyon" (decisione adottata in sede cautelare reale, nei confronti di soggetto che svolgeva le funzioni di referente informatico presso l'istituto penitenziario, avendo la Corte ricordato che il reato è integrato non solo nel caso di accesso abusivo da parte di soggetto non abilitato, ma anche in quello in cui l'accesso avvenga da parte di soggetto abilitato, per motivi diversi da quelli d'ufficio).


