INTERNET E INFORMATICA

Sezione IV, sentenza 10 luglio 2026 n. 26069; Pres. Vignale; Rel. Mari; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Sallaku

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Provvedimento adottato dal pubblico ministero - Legittimità. (Cpp, articoli 253 e 275)

IL PRINCIPIO

In tema di sequestro di un dispositivo informatico, tenendo conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. la decisione della Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21, intervenuta sull'interpretazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali], deve ritenersi che, nella nozione di "autorità giudiziaria", legittimata ad adottare il provvedimento cautelare è incluso anche il pubblico ministero, perché le garanzie apprestate dall'ordinamento interno in riferimento alla figura del pubblico ministero (in relazione all'articolo 107, comma 4, della Costituzione) siano tali da soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria; e, in ogni caso, anche a voler ipotizzare una nullità dell'atto [laddove si volesse escludere la legittimazione del pubblico ministero], questa dovrebbe ritenersi sanata per effetto della devoluzione della questione riguardante la legittimità del sequestro al tribunale del riesame il quale, sulla base delle normativa nazionale, è vincolato a termini contenuti e perentori per l'adozione della decisione.

Nota

La decisione prende le distanze dalla precedente sentenza della Sezione VI, 1° aprile 2025, Campanile, secondo la quale l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che [secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta con la citata decisione della Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21] devono essere "terzi" rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue, secondo tale decisione, che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia. Laddove quindi il pubblico ministero abbia proceduto direttamente al sequestro dei dati ritenuti utili ai fini delle indagini ciò può determinare un pregiudizio dei diritti della difesa, con conseguente nullità dell'atto: ciò che però, nella specie, la sentenza Campanile ha escluso, per essere intervenuto comunque, rispetto al sequestro, il tribunale del riesame, adito ai sensi dell'articolo 324 del Cpp, per cui l'interessato non aveva subito alcuna lesione dei propri diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali, essendovi stata una valutazione del giudice sul provvedimento di sequestro, effettuata con pieni poteri di cognizione, e ciò aveva garantito un esame effettivo e indipendente circa la necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati. Qui, invece, la Cassazione recupera il ruolo del pubblico ministero, che ricomprende nella nozione di "autorità giudiziaria", legittimata ad adottare il provvedimento cautelare.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione III, sentenza 2 luglio 2026 n. 24402; Pres. Gentili; Rel. Giorgianni; Pm (diff.) Monferini; Ric. Ritrama spa

Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità - Presupposti - Colpa di organizzazione - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6, 7 e 25-septies)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità degli enti da reato, il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio di imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso. L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa. A questi elementi si aggiunge l'elemento "soggettivo" della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato.

Nota

In termini, sulla necessità di una specifica dimostrazione dell'illecito amministrativo non bastando la mera prova del reato presupposto, di recente, Sezione VI, 29 gennaio 2025, Le fattorie degli Alburni soc. coop. Srl, secondo la quale, quindi, la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione: in motivazione, la Corte ha coerentemente precisato che, per affermare la responsabilità dell'ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve pertanto verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest'ultimo, non limitandosi ad invocare l'efficacia della sentenza di prescrizione; nello stesso senso, cfr. anche Sezione II, 18 marzo 2026, Global Oro srl. Quanto, poi, alla necessità che per la responsabilità dell'ente debba essere dimostrata la "colpa di organizzazione", è in questo senso la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, riprendendo l'autorevole insegnamento delle Sezioni unite, nella sentenza 24 aprile 2014, Espenhahn e altri, la colpa di organizzazione, è da intendere in senso normativo, consistendo nell'omessa adozione, da parte dell'ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, da formalizzare in un modello organizzativo idoneo a individuare le aree di rischio e a predisporre gli strumenti necessari al loro contenimento (tra le tante, Sezione IV, 9 gennaio 2024, Tagliatela ed altro; nonché, Sezione IV, 17 marzo 2026, X.).

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 3 luglio 2026 n. 25047; Pres. De Marzo; Rel. Natalini; Pm (conf.) Sansonetti; Ric. Verde

Ammissione al regime di semilibertà - Revoca - Condizioni. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 51)

Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento.

Sezione I, sentenza 2 luglio 2026 n. 24542; Pres. Centonze; Rel. Monaco; Pm (conf.) Ceccarelli; Ric. Cavallini

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà personale - Condannato sottoposto a misura alternativa - Conseguenze - Applicazione in caso di nuovo titolo esecutivo che importa la condanna all'ergastolo con isolamento diurno - Incompatibilità con la precedente misura alternativa della semilibertà. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 48 seguenti, 51-bis; Cp, articolo 72)

In caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso a misura alternativa, la valutazione demandata al giudice di sorveglianza investe la permanenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano la misura alternativa, e, laddove tali condizioni siano venute meno, la necessità di disporne la cessazione. Per l'effetto, nei confronti di un condannato cui sia stata concessa la semilibertà, il sopravvenuto titolo esecutivo che importi la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno determina la cessazione del regime di semilibertà, siccome incompatibile con l'isolamento diurno previsto dall'articolo 72 del Cp, che non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Per tale ragione, la sanzione dell'isolamento diurno deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, e ciò comporta la cessazione del regime della semilibertà, che non è compatibile con la necessaria esecuzione dell'isolamento diurno non ancora espiato.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 26 giugno 2026 n. 23850; Pres. Pistorelli; Rel. Occhipinti; Pm (conf.) Lori; Ric. Zoncada e altro

Reati fallimentari - Amministratore della società - Prelievo di somme a titolo di pagamento di proprie competenze - Rilevanza penale- Bancarotta per distrazione - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'articolo 2389 del Codice civile stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali deve essere determinata con delibera assembleare, onde, anche nel caso in cui tale compenso sia solo genericamente indicato nello statuto, e non vi sia stata determinazione di esso con delibera assembleare, il credito deve considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anche nel quantum.

Sezione V, sentenza 26 giugno 2026 n. 23850; Pres. Pistorelli; Rel. Occhipinti; Pm (conf.) Lori; Ric. Zoncada e altro

Reati fallimentari - Restituzione ai soci dei versamenti in conto capitale - Qualificazione a titolo di bancarotta per distrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 1, e comma 3, 223)

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'articolo 2467 del codice civile.

IMPUGNAZIONI

Sezione VI, sentenza 30 giugno 2026 n. 24068; Pres. Di Stefano; Rel. Amoroso; Pm (diff.) Ceroni; Ric. Trovato e altro

Impugnazioni penali - Appello - Cognizione del giudice di appello - Modifica dell'imputazione - Esclusione. (Cpp, articoli 522, 597, 604)

A norma dell'articolo 597 del Cpp, quando l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, il giudice di appello può pronunciare condanna e dare al fatto contestato anche una diversa definizione giuridica più grave, ma non può modificare l'imputazione o condannare per un fatto diverso o per una circostanza aggravante nuova e diversa da quelle descritte nell'imputazione, per non violare il principio della corrispondenza della sentenza al fatto contestato e la regola del doppio grado di giudizio. In tale evenienza, piuttosto, si impone l'annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione della nuova e diversa imputazione.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione VI, sentenza 1° luglio 2026 n. 24278; Pres. Di Stefano; Rel. Natale; Pm (diff.) Gamberini; Ric. Fedele

Indagini preliminari - Chiusura - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari- Omissione - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità. (Cpp, articoli 178 e seguenti, 415 bis, 416 e 552)

La nullità della mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si risolve in un vizio che incide sull'assistenza dell'imputato nel corso del procedimento penale e che determina, dunque (e a seconda dei casi), una nullità di ordine generale a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio (articolo 416, comma 1, secondo periodo, del Cpp) - che, ove non sanata, può riverberarsi in una nullità derivata, ex articolo 185, comma 1, del Cpp, del decreto che dispone il giudizio - ovvero una nullità del decreto del pubblico ministero che dispone la citazione diretta a giudizio (articolo 552, comma 2, secondo periodo, del Cpp). Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Sezione I, sentenza 3 luglio 2026 n. 25064; Pres. Boni; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Vanorio; Ric. D'Aguanno

Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza di applicazione della pena - Effetti - Revoca della sospensione condizionale della pena. (Cpp, articolo 444 e seguenti; Cp, articolo 168, comma 1, numero 1)

Anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "Riforma Cartabia") e alla stregua dell'attuale formulazione dell'articolo 445, comma 1-bis del Cpp la sentenza di applicazione di pena concordata, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'articolo 168, comma 1, numero 1, del Cp, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (secondo la Corte, che ha richiamato anche la sentenza delle Sezioni unite, 29 novembre 2005, Diop, il legislatore delegato con la c.d. Riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l'inefficacia della sentenza di cui all'articolo 444 del Cpp nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del Cpp non può essere utilizzata "ai fini di prova" nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del Cpp alla sentenza di condanna).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 18 giugno 2026 n. 22592; Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri; Pm (diff.) Senatore; Ric. Ar. Fer. Srl

Qualificazione come ente pubblico - Italferr spa - Esclusione - Conseguenze. (Cp, articoli 357 e seguenti, 640)

La società Italferr spa, facente parte del gruppo delle Ferrovie dello Stato, non è un ente pubblico, in quanto: 1) ha natura privata, soggettiva e oggettiva; 2) svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica; 3) gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale; 4) non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo e non ha poteri autoritativi; 5) non sussiste un rapporto di servizio derivante dal contratto che lega Italferr a Rfi (Rete ferroviaria italiana, società pure appartenente al gruppo delle Ferrovie dello Stato); 6) non è soggetta a diretti controlli e/o finanziamenti pubblici; 7) non è soggetta a nomine (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che Italferr Spa, pur svolgendo un servizio pubblico, non è un ente pubblico, conseguendone che in caso di truffa commessa ai danni di tale società, tali fatti vanno ricondotti all'articolo 640, comma 1, del Cp, e non all'ipotesi aggravata di cui all'articolo 640, comma 2, numero 1, del Cp.

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