INDAGINI PRELIMINARI
Polizia giudiziaria - Attività - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Nozione. (Cpp, articolo 382)
IL PRINCIPIO
In tema di arresto, la "quasi flagranza" è ravvisabile in due situazioni: 1) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; 2) nel caso in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cfr. Sezioni unite, 24 novembre 2015, Ventrice). Il requisito della "sorpresa" del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva "sorpresa" del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato. Non è peraltro richiesto che la polizia giudiziaria debba risalire alla commissione del reato direttamente dalle "tracce" rinvenute sull'arrestato, giacché nulla si oppone a che gli operanti vengano posti a conoscenza della sua commissione in altro modo (anche, ad esempio, a seguito di segnalazione della persona offesa) e che, comunque, in un circoscritto contesto spazio-temporale, rinvengano sul reo segni esteriori che lo ricolleghino al fatto denunciato (anche, ad esempio, le ferite, l'aspetto e perfino l'atteggiamento dell'arrestando possono costituire "tracce" indicative della commissione di un reato immediatamente antecedente).
La sentenza nel ricostruire la nozione di "quasi flagranza" si riporta alle puntuali indicazioni delle Sezioni unite, rese con la sentenza 24 novembre 2015-21 settembre 2016 n. 39131, Ventrice, in forza delle quali risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto ed il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare non solo nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, ma anche nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; mentre "non" si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo. È su questo profilo che interviene la puntualizzazione chiarificatrice della sentenza massimata: è da ritenersi la quasi flagranza quando la polizia giudiziaria, pur anche eventualmente attivata dalla vittima o da terzi, sorprenda l'autore, "subito dopo la commissione del reato", ma con cose e tracce che lo riconducano alla commissione del fatto, con riscontro diretto proprio ad opera degli operanti. In termini, v. anche Sezione II, 14 giugno 2019, Teducci, dove si è affermata la sussistenza della "quasi flagranza" allorquando la polizia giudiziaria abbia avuto la percezione diretta della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", anche laddove tale percezione sia avvenuta a seguito delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi: nella specie, quindi, la Corte ha ritenuto correttamente valorizzato lo stato di flagranza, essendo emerso che sulla base delle dichiarazioni della vittima della rapina, descrittive tra l'altro del vestiario dell'autore del fatto, la polizia giudiziaria prontamente intervenuta aveva identificato l'arrestato, rinvenendo, nei pressi del luogo dell'identificazione, la borsa oggetto della rapina e ottenendo, poi, ulteriore riscontro nel diretto riconoscimento dell'autore della rapina da parte della persona offesa.
PROVA PENALE
Mezzi di prova - Prova documentale - Acquisizione di screenshots - Formalità. (Cpp, articoli 187 e seguenti, 234)
IL PRINCIPIO
L'acquisizione di screenshots di messaggi forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario.
In termini, si è affermato che l'acquisizione di screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa del reato di atti persecutori) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato, dovendosi quindi escludere profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'articolo 15 della Costituzione riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti (Sezione V, 18 settembre 2025, X.). Conseguentemente, in tema di prova, non vi è alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione [nella specie, trattavasi della fotografia dei messaggi sms pervenuti su un telefono cellulare] [Sezione III, 6 novembre 2019, R.].
ARMI
Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Applicabilità anche in caso di intervenuta estinzione del reato - Operatività - Fattispecie in tema di oblazione. (Cp, articoli 162 e seguenti, 240; legge 22 maggio 1975 n. 152, articolo 6)
La previsione di legge di cui all'articolo 6 della legge n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'articolo 240 del Cp e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva la obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato [come, nella specie per intervenuta oblazione], restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
Libertà personale - Detenzione in condizioni inumane e degradanti - Rimedio risarcitorio - Obbligazione dello Stato - Compensabilità con l'obbligazione del detenuto al pagamento della pena pecuniaria. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 35-ter e 69)
L'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario è suscettibile di essere compensata con l'obbligazione che grava sul detenuto, nei confronti dello Stato, per il pagamento della pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato. Infatti, l'identità del titolo di provenienza non rientra tra i presupposti della compensazione perché presupposti sostanziali e oggettivi per l'operatività della causa estintiva sono solo la liquidità, la certezza e l'esigibilità del credito opposto in compensazione.
FISCO
Reati tributari - Frode fiscale - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dolo specifico - Dimostrazione. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 2)
II delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede il dolo specifico di evasione, ossia il soggetto attivo deve essere animato dalla volontà di conseguire l'evasione delle proprie imposte sui redditi o della propria Iva, ovvero di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta. Il dolo di evasione deve sussistere nel momento della presentazione della dichiarazione e non al momento antecedente dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, l'annotazione in contabilità della fattura e l'utilizzazione della stessa nella dichiarazione fiscale sono elementi tipici del reato non idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo, assumendo invece rilievo, a fini dimostrativi, il comportamento successivo del contribuente, quale in particolare il mancato pagamento dell'imposta dovuta [nella specie, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio, invitando il giudice di merito a valutare, per la prova del dolo specifico, il comportamento successivo del contribuente, sostanziatosi, nella specie, nel parziale pagamento del debito tributario, a seguito dell'adesione ad un accertamento tributario].
MINORI
Esami dei testimoni minorenni - Inosservanza delle linee guida della "Carta di Noto" - Conseguenze - Inutilizzabilità della testimonianza - Esclusione - Onere motivazionale rafforzato circa l'attendibilità della deposizione - Sussistenza. (Cpp, articoli 187 e seguenti, 191)
La violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla cosiddetta "Carta di Noto", non determinano l'inutilizzabilità della deposizione, pur imponendo al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile (nella specie, la Corte, per escludere rilevanza alla pretesa violazione delle regole della Carta, ha ulteriormente precisato che le indicazioni contenute nella cosiddetta "Carta di Noto" sono rivolte agli operatori che intervengono per raccogliere la "testimonianza" di un minore, mentre diverso è il caso - ricorrente nella specie- in cui le dichiarazioni della minore erano state raccolte dalla psicologa dello sportello di ascolto scolastico, in un contesto, quindi, orientato più che ad obiettivi di "raccolta" della prova a funzioni di ascolto e supporto ad una minore in situazione di difficoltà familiare e/o psico-evolutiva).
PROCEDIMENTO PENALE
Acquisizione delle prove - Prove documentali - Nozione - Documento contenente dichiarazioni. (Cpp, articolo 234)
Costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del Cpp, che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni (nella specie, relativa al reato di maltrattamenti, trattavasi della relazione redatta dalla psicologa dello sportello di ascolto scolastico contenente le dichiarazioni rese da una minore, vittima del reato).
Indagini preliminari - Rilievo tecnico e accertamento tecnico - Differenze - Disciplina applicabile in tema di garanzie defensionale - Applicazione in tema di accertamenti sul Dna. (Cpp, articoli 359 e 360)
In tema di indagini preliminari, il rilievo tecnico consiste nell'attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, mentre l'accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende alloro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici. In questo contesto, i prelievi sul Dna, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, non sono atti invasivi o costrittivi, essendo attività materiali - qualificabili appunto come rilievi tecnici - semplicemente prodromiche all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici e che non richiedono, conseguentemente, l'osservanza di garanzie difensive. Diverso, invece, è il procedimento di identificazione del Dna della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici, il cui espletamento comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico-fattuale, comporti la distruzione o il grave deterioramento dei campioni utilizzati. La natura irripetibile dell'accertamento tecnico che conduce all'estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere quindi accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del Dna sulla stessa presente, conseguendone che solo nell'ipotesi in cui l'espletamento degli accertamenti tecnici sul Dna comporti la distruzione dei reperti acquisiti attraverso i rilievi tecnici, tali accertamenti devono ritenersi irripetibili e soggiacciono, sotto il profilo delle garanzie difensive, alla disciplina dell'articolo 360 del Cpp, la cui applicazione presuppone però l'individuazione di un soggetto indagato, con la conseguenza che i risultati di tali attività sono utilizzabili nei confronti di soggetti che al momento del conferimento dell'incarico non erano ancora indagati per assenza di elementi indiziari a carico.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa - Soggetto passivo - Identificazione - Coincidenza tra il soggetto ingannato e quello che subisce il pregiudizio - Necessità - Esclusione - Conseguenza in tema di querela. (Cp, articolo 640)
Il delitto di truffa non richiede l'identità tra la persona indotta in errore e il soggetto che subisce il pregiudizio patrimoniale; né è necessario che vi siano rapporti diretti tra autore del reato e persona danneggiata. La truffa è pertanto configurabile anche quando tali soggetti non coincidano, purché sussista un nesso causale tra l'induzione in errore, il conseguimento dell'ingiusto profitto e il danno patrimoniale arrecato. Ne consegue che, in tema di truffa, il diritto di querela spetta tanto al soggetto raggirato e privato del bene quanto al titolare dell'interesse patrimoniale leso, essendo configurabile la coesistenza di più persone offese dal medesimo reato [nella specie, correttamente era stata attribuita la qualità di persona offesa e la correlata legittimazione alla proposizione della querela ad una persona, quale destinataria dell'attività fraudolenta e quale soggetto che, in virtù della disponibilità materiale dello strumento di pagamento del tipo Postepay, pur formalmente intestato al coniuge, era stata indotta a compiere l'atto dispositivo produttivo dell'evento dannoso]


