LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Comportamento del lavoratore - Prassi aziendale irregolare - Rilevanza rispetto alla responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18 e seguenti; Cp, articolo 41, comma 2)
IL PRINCIPIO
In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. Spetta al giudice di merito verificare se, in ragione delle evidenze disponibili, possa o meno ritenersi provata la conoscenza da parte del datore (ovvero la colpevole ignoranza), della prassi contra legem instauratasi: in via esemplificativa, a tal fine potranno assumere rilievo indici quali le dimensioni dell'impresa e dei locali, il numero di lavoratori, la diffusione della prassi o l'accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro [nella specie, è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza che aveva mandato assolto il datore di lavoro evidenziando in modo argomentando, a supporto della decisione liberatoria, l'assenza di elementi sintomatici di una organizzazione del lavoro inadeguata o comunque del sistematico ricorso all'attività pericolosa e di cui non si era mai discusso nelle riunioni periodiche in materia di sicurezza e che mai era stata segnalata dai preposti].
In termini, di recente, sezione IV, 25 settembre 2024, Trinchese, dove si è appunto affermato che, in caso di infortunio sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro nel caso in cui vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi: in applicazione del principio, nella specie, è stata ritenuta immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro, sul rilievo della imprudente tolleranza di modalità, non occasionalmente anomale, dell'impiego di macchinario di cui il predetto, per le ridotte dimensioni dei locali aziendali, per il contenuto numero di lavoratori e per la non episodicità del malfunzionamento, non poteva non essersi avveduto. Nello stesso senso, si è sostenuto che incombe al datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, è fonte di responsabilità per i danni subito dall'infortunato (sezione IV, 18 settembre 2020, Ambrogio). Peraltro, in tema di prassi e di dovere di controllo delle prassi distorte a carico del titolare della posizione di garanzia, si è anche opportunamente precisato, con attenzione ai profili della colpa, che laddove la condotta pericolosa [nella specie, derivante dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari] si innesti in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti, tale certezza può, in alcuni casi inferirsi sul piano logico (ad esempio, qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività). Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando, infatti, si porrebbe in
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Presupposti - Interesse e vantaggio - Apprezzamento- Erogazione indebita di somme da finanziamento pubblico - Storno in favore dell'autore del reato presupposto - Vantaggio per l'ente - Sussistenza. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità degli enti da reato, sono da ritenere sussistenti entrambi i presupposti dell'interesse e vantaggio in favore dell'ente allorquando a fronte di una condotta fraudolenta presupposta, posta in essere dai soggetti apicali e sostanziatasi nell'avere fatto ottenere indebitamente delle erogazioni pubbliche, risulti che tali somme siano comunque entrate nel patrimonio sociale; a nulla rilevando, di contro, che le medesime somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati del reato presupposto, non valendo tale condotta ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l'interesse dell'ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica.
La Cassazione ha affronta il tema dei criteri fondanti l'addebito a carico dell'ente, correlati al fatto che il reato presupposto sia stato commesso nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'ente stesso, adottando una lettura interpretativa estensiva del parametro del "vantaggio" per l'ente, sì da farvi rientrare anche quelle situazioni in cui il vantaggio per l'ente è stato solo temporaneo (finanche, per un arco temporale limitato), mentre il vantaggio finale dell'attività illecita presupposta si è riverberato in favore dell'autore del reato presupposto o di terzi comunque diversi dall'ente stesso.Nello specifico, la Corte di legittimità, a fronte di una condotta fraudolenta presupposta, posta in essere dai soggetti apicali dell'ente e sostanziatasi nell'avere fatto ottenere indebitamente delle erogazioni pubbliche entrate nel patrimonio sociale, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente, considerando, però, non rilevante il fatto che le medesime somme fossero state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati del reato presupposto: tale situazione, secondo il giudice di legittimità, non valeva ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l'interesse dell'ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica. La conclusione lascia qualche dubbio, attraverso una lettura ragionata dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In proposito, è dato interpretativo ormai acquisito quello secondo cui che la formula usata dal citato articolo 5 (reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente) non configura un'endiadi ma individua criteri alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell' interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Peraltro, se è vero che l'interesse o il vantaggio sono criteri alternativi, onde la sussistenza anche solo di uno di questi legittimerebbe l'addebito a carico dell'ente, si tratta pur sempre di criteri parzialmente interdipendenti, nel senso che l'avere il soggetto agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi, esclude la responsabilità dell'ente anche se questo possa avere avuto un vantaggio (indiretto e fortuito) dall'attività (come si desume, letteralmente, dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001). Da quanto esposto, sembra allora derivare la conclusione che la responsabilità da reato dell'ente dovrebbe essere esclusa qualora gli autori del reato presupposto [ergo, i soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto cit.] abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e l'ente ne abbia tratto un vantaggio solo apparente, solo strumentale al vantaggio direttamente perseguito dall'autore del reato presupposto, in proprio o a favore di terzi. In tale situazione, come è stato efficacemente sostenuto, viene meno lo schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Sezione I, 26 giugno 2015, Fenucci; nonché, Sezione VI, 23 giugno 2006, La Fiorita). È l'ipotesi, a ben vedere, in cui l'ente è strumentalizzato dall'autore del reato presupposto come "mezzo" essenziale per la soddisfazione dell'interesse proprio o di terzi che ha mosso l'agire dell'autore del reato presupposto: non merita quindi di rispondere dell'illecito.
ESECUZIONE PENALE
Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Liberazione anticipata - Applicabilità - Giudice competente - È il magistrato di sorveglianza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 54 e 69-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articoli 53 e 56-bis)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. A supporto, vi è la solida base testuale dell'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, che è l'unica disposizione del sistema che regola l'istituto della liberazione anticipata sotto l'aspetto procedurale, ed ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari reali - Confisca - Impugnazione - Decisione del giudice dell'impugnazione sulla confisca in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpp, articolo 578-bis)
La disposizione dell'articolo 578-bis del Cpp, introdotta dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 (che ha attribuito al giudice dell'impugnazione, in caso di reato estinto per amnistia o per prescrizione, il potere di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal comma 1 dell'articolo 240-bis del Cp e da altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall'articolo 322-ter del Cp), ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Ne deriva che l'articolo 578-bis del Cp consente, in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte di cassazione, di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, anche per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporre la confisca per equivalente, stante la propria natura sanzionatoria [nella specie, trattandosi di confisca per equivalente, la Corte ha disposto che l'annullamento senza rinvio per prescrizione travolgesse la statuizione relativa alla misura ablativa della confisca tributaria disposta ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000] (cfr. Sezioni unite, 29 settembre 2022, Esposito).
Sequestro penale - Sequestro probatorio - Oggetto materiale - Somma di denaro - Motivazione - Requisiti necessari - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 354)
Una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote (da queste premesse, è stato annullato il sequestro indicato come "probatorio" di una somma di denaro effettuato nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita in sede di esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari personale, difettando una motivazione effettiva sulle ragioni probatorie legittimanti il vincolo) [Sezioni unite, 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli ed altri; in precedenza, Sezioni unite, 28 gennaio 2004, parte civile Ferazzi in proc. Bevilacqua]..
PROCEDIMENTO PENALE
Procedimenti davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio - Presentazione immediata a giudizio - Asserita nullità della notificazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica da parte del giudice di pace (Decreto legislativo, 28 agosto 2000 n. 274, articoli 20-bis e 29; Cpp, articolo 178)
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la notifica dell'avviso di presentazione immediata dell'imputato ex articolo 20- bis del decreto legislativo n. 274 del 2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione; ciò dovendolo desumere anzitutto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo citato, il quale stabilisce che il giudice di pace, all'udienza di comparizione, "nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni", vi provvede egli stesso, anche d'ufficio
REATO
Fascismo - Manifestazioni usuali al disciolto partito fascista - Saluto romano - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie. (Legge 20 giugno 1952 n. 645, articolo 5; Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993 n. 205, articolo 2)
La condotta di avere fatto il cosiddetto "saluto romano" nel corso di una seduta di un consiglio comunale, cui si partecipi in qualità di consigliere comunale, integra il delitto previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, perché, avuto riguardo alle circostanze del caso, idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò alla luce della valorizzazione operata in sede di merito della volontarietà e della convinta rivendicazione del gesto e del suo riferimento all'ideologia fascista, della sede politica e del contesto in cui esso era stato eseguito, dell'irrilevanza del tempo trascorso dalla caduta del relativo regime e del consapevole inserirsi di detto gesto in un percorso di progressiva legittimazione pubblica della predetta ideologia (cfr. Sezioni unite, 18 gennaio 2024, Clemente e altri).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità - Presupposti - Colpa di organizzazione. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6 e 7)
In tema di responsabilità degli enti da reato, la colpa di organizzazione, intesa in senso normativo, consiste nell'omessa adozione, da parte dell'ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, da formalizzare in un modello organizzativo idoneo a individuare le aree di rischio e a predisporre gli strumenti necessari al loro contenimento.


