CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 30 settembre 2026 n. 34892; Pres. Di Salvo; Rel. Vignale; Pm (conf.) Ciambellini; Ric. X

Incidente stradale - Responsabilità del conducente del veicolo che abbia violato le norme cautelari - Eventuale imperizia della vittima - Irrilevanza. (Cp, articoli 40, 41 e 589)

IL PRINCIPIO
Correttamente viene affermata la responsabilità dell'incidente stradale con esito mortale nei confronti del conducente del veicolo che risulti avere perso il controllo dell'auto, avendo eseguito un sorpasso non consentito oltrepassando la linea continua di mezzeria all'approssimarsi di una curva e avendo mantenendo una velocità eccessiva (perché superiore a quella massima stabilita per quel tratto di strada e comunque non prudenziale in presenza di asfalto bagnato dalla pioggia e di una curva debitamente segnalata), così finendo con il collidere con altro veicolo che procedeva regolarmente nella corsia opposta di marcia; e ciò senza che assuma alcun rilievo l'eventualmente ipotizzabile imperizia della vittima, perché questa, anche a volerla ritenere sussistente, non sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale: una causa sopravvenuta è infatti idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento solo se innesca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.

Nota

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, del Cp), come è noto, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, del Cp. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, nel senso che, in tal caso, la condotta dell'agente degrada da causa a mera occasione dell'evento: ciò che si verifica allorquando ci si trova in presenza di una causa sopravvenuta che, pur ricollegandosi causalmente all'azione o all'omissione dell'agente, si presenta con carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia come un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Proprio da queste premesse, è corretto il ragionamento della Corte, perché non potrebbe ritenersi causa totalmente autonoma ed imprevedibile il fatto di altro utente della strada che sia risultato (in ipotesi) inosservante delle regole che disciplinano la circolazione stradale, giacché, al contrario, sono sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali le altrui imprudenze o negligenze anche gravi e ciò non esclude la responsabilità penale del conducente cui si riconduce la verificazione dell'incidente stradale.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione III, sentenza 28 settembre 2026 n. 34744; Pres. Aceto; Rel Di Stasi; Pm (conf.) Costantini; Ric. Parisi e altri

Responsabilità amministrativa degli enti - Modello organizzativo - Assenza, inidoneità e inefficace attuazione - Conseguenze ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente collettivo - Limiti e condizioni - Colpa di organizzazione - Necessità - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 6 e 7; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità da reato degli enti, la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (c.d. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due. È proprio la verifica della "colpa di organizzazione", cioè di un deficit organizzativo che non ha consentito di evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi, che consente di affermare che l'ente risponde per fatto proprio e di scongiurare, per converso, addebiti di responsabilità oggettiva (fattispecie nella quale, quindi, secondo la Corte, correttamente era stata riconosciuta la responsabilità dell'ente poiché il reato presupposto accertato era addebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penale con condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001; emergeva un deficit organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato, dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto).

Nota

È assunto pacifico che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. L'ente, infatti, risponde per fatto proprio e - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione", dimostrandosi che, dall'ente, non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (di recente, Sezione IV, 28 gennaio 2026, Discom Group srl). La "colpa di organizzazione" è da intendere in senso normativo, ricollegata cioè al rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Ciò consente di dire, quindi, che l'ente risponde per "fatto proprio" e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva- deve essere verificata - e dimostrata dall'accusa- una "colpa di organizzazione" dell'ente, e cioè che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (cfr. Sezione IV, 9 gennaio 2024, Tagliatela ed altro). Ma ciò consente anche di affermare, quindi, che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (tra le altre, Sezione III, 10 aprile 2026, Ritrama spa; Sezione II, 18 marzo 2026, Global Oro srl; Sezione V, 22 ottobre 2025, Pamax Import Export srl).

GIUDICE

Sezione III, sentenza 28 settembre 2026 n. 34765; Pres. Di Stasi; Rel. Badas; Pm (diff.) Bertolini; Ric. Caenazzo

Competenza - Competenza per connessione - Disciplina. (Cpp, articoli 8, 9, 12 e 16)

In materia di competenza territoriale "per connessione", valgono le seguenti regole: a) la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli articoli 8 e 9, comma 1, del Cpp, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando invece risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'articolo 9, commi 2 e 3, del Cpp (Sezioni unite, 16 luglio 2009, Orlandelli); b) ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'articolo 12, lettera c), del Cpp e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sezioni unite, 26 ottobre 2017, G.).

IMPUTATO

Sezione V, sentenza 30 settembre 2026 n. 34913; Pres. Borrelli; Rel. Brancaccio; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X

Imputabilità - Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti - Imputabilità - Rilevanza. (Cp, articolo 95)

La condizione di tossicodipendenza, tale da influire sulla capacità di intendere e di volere, è quella che, per la sua ineliminabilità e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche a livello cerebrale, implicanti psicopatie che permangono a prescindere dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di stupefacenti, di talché risulta indiscutibile trattarsi di vera e propria malattia psichica.

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 28 settembre 2026 n. 34744; Pres. Aceto; Rel Di Stasi; Pm (conf.) Costantini; Ric. Parisi e altri

Misure cautelari reali - Confisca - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche- Confisca del profitto - Determinazione. (Cp, articoli 640-bis e 640-quater)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'articolo 640-bis del Cp, in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione V, sentenza 6 ottobre 2026 n. 35492; Pres. Pezzullo; Rel. Mele; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Proc. Rep. Trib. Ravenna in proc. Ben Ali

Riti alternativi al dibattimento - Decreto penale di condanna - Richiesta - Omessa nomina del difensore di ufficio da parte del pubblico ministero - Restituzione degli atti da parte del giudice - Abnormità. ( Cpp, articoli 97, comma 3, e 459)

Il codice di rito non prevede che il pubblico ministero, prima di avanzare al Gip la richiesta di emissione di decreto penale di condanna debba procedere alla nomina del difensore, non essendo contemplata in tale fase la sua presenza, sempre che non debbano essere compiuti atti cui egli debba assistere (l'articolo 97, comma 3, del Cpp, infatti, prevede la nomina del difensore di ufficio solo quando deve essere compiuto un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'interessato ne risulti privo). La nomina del difensore d'ufficio all'imputato che ne sia privo è pertanto disposta solo al momento dell'emissione del decreto penale da parte del Gip, essendo, di regola, tale decreto il primo atto con cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento nei suoi confronti, ed essendo a tale momento che l'interessato è onerato di effettuare la scelta difensiva - per la quale necessita dell'assistenza di un difensore - tra il prestare acquiescenza al provvedimento di condanna emesso senza contraddittorio, ovvero proporre opposizione (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, il provvedimento del Gip che, a fronte della richiesta di emissione di decreto penale, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della omessa nomina di un difensore d'ufficio all'indagato che ne era privo, così avendo determinato una indebita regressione del procedimento).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezioni unite, sezioni Unite, sentenza 16 ottobre 2026 n.36525; Pres. Mogini; Rel. Liberati; Pm (conf.) Romano; Ric. Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Mammano

Truffa - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Superbonus 110% - Costituzione di un credito di imposta fittizio - Consumazione. (Cp, articoli 640 e 640-bis)

Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, la truffa aggravata di cui agli articoli 640 e 640-bis del Cp, realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.

Sezioni Unite, sentenza 16 ottobre 2026 n.36525; Pres. Mogini; Rel. Liberati; Pm (conf.) Romano; Ric. Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Mammano

Truffa - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Superbonus 110% - Costituzione di un credito di imposta fittizio - Rilevanza penale - Qualificazione. (Cp, articoli 640 e 640-bis)

Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli articoli 640 e 640-bis del Cp.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione III, sentenza 28 settembre 2026 n. 34765; Pres. Di Stasi; Rel. Badas; Pm (diff.) Bertolini; Ric. Caenazzo

Reati associativi - Competenza per territorio - Criterio di determinazione. (Cpp, articoli 8 e seguenti)

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti Capo al sodalizio e tale fase va riferita, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, non tanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto a quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, indipendentemente dal luogo di commissione dei delitti-fine.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione III, sentenza 28 settembre 2026 n. 34744; Pres. Aceto; Rel Di Stasi; Pm (conf.) Costantini; Ric. Parisi e altri

Responsabilità amministrativa degli enti - Prescrizione del reato presupposto - Effetti sulla responsabilità dell'ente - Conseguenze. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 8, comma 1, lettera b), e 22)

In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l'illecito fu commesso; accertamento che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

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