IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Giudizio abbreviato - Estensione della limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione. (Cpp, articoli 443, 550 e seguenti, 593)
IL PRINCIPIO
La limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall'articolo 593, comma 2, del Cpp, nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, del Cpp, pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'articolo 443 del Cpp.
La Cassazione, nell'affrontare il tema dell'ambito di applicabilità della limitazione al potere di appello del pubblico ministero nei confronti della sentenza di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, del Cpp, stabilita nell'articolo 593, comma 2, del Cpp, come innovato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, prende consapevolmente le distanze dal precedente di segno diametralmente contrario in cui, invece, la Corte di legittimità aveva ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte nell'articolo 593, comma 2, del Cpp dalla legge n. 114 del 2024, non fosse appellabile la sentenza di proscioglimento relativa a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio neanche nel caso in cui la sentenza risultasse emessa in esito a giudizio abbreviato, ciò argomentandolo sul rilievo che l'articolo 593, comma 2, del Cpp non limita l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (cfr. Sezione II, 23 aprile 2025, Proc. Rep. Trib. Torino in proc. Manca). La Corte ha argomentato la contraria opinione attribuendo specifica rilevanza alla disciplina generale stabilita dall'articolo 443 del Cpp, laddove sono stabiliti i limiti alla proponibilità per l'appello in caso di procedimento definito con il giudizio abbreviato; norma che, per la sua specificità in tema di giudizio abbreviato, già è stata riguardata da un intervento della Corte costituzionale [sentenza n. 320 del 20 luglio 2007], dove il giudice delle leggi sono intervenuti proprio sull'articolo 443 del Cpp, dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui limitava il potere di impugnazione del pubblico ministero, affermando che l'integrale soppressione del potere di gravame del pubblico ministero rispetto alle sentenze di proscioglimento rese in abbreviato determinava un'alterazione costituzionalmente non giustificata dell'equilibrio del sistema processuale.
REATI CONTRO LA PERSONA
Lesioni personali - Malattia - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 582)
IL PRINCIPIO
Sussiste il reato di lesioni personali anche in mancanza di una alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (nella specie, la Corte ha ritenuto integrare il reato la cervicalgia, in quanto "dolore cervicale" localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa, in particolare del rachide cervicale e, quindi, una alterazione funzionale dell'organismo, non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore; per l'effetto, è stata annullata la sentenza che, invece, aveva escluso che l'algia cervicale, nella specie refertata con quattro giorni di prognosi, potesse essere ritenuta lesione rilevante).
In termini, Sezione V, 18 maggio 2015, Bernazzi, che ha ritenuto integrare il reato di cui all'articolo 582 del Cp la "cervicalgia", in quanto "dolore cervicale" localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa, e, quindi, una alterazione funzionale dell'organismo. In generale, si è conformemente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sezione II, 2 ottobre 2024, X., in una fattispecie in cui il significativo processo patologico è stato ritenuto dimostrato in ragione del contenuto del certificato medico agli atti, attestante la presenza di plurimi traumi contusivi).
ESECUZIONE PENALE
Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Liberazione anticipata - Applicabilità - Giudice competente - È il magistrato di sorveglianza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 54 e 69-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articoli 53 e 56-bis)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. A supporto, vi è l'inequivoco dato normativo giacché, ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354, la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza [cfr. il comma 4 di tale disposizione: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"), che decide con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza (cfr. il successivo comma 5: «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»].
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Operazione distrattiva infragruppo - Rilevanza penale - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Perché, però, operi il descritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", quale soggetto economico unitario, in quanto, pur a fronte dell'esistenza di un soggetto economico unitario, l'esistenza del vantaggio compensativo derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex articolo 2634, comma 3, del codice civile, rispetto a quelli immediatamente negativi dell'operazione, deve essere provato dall'interessato in termini di saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Distrazione - Significato. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella nozione di distrazione può ricomprendersi: da un lato, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela; ma anche, dall'altro lato, la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori.
PROVA PENALE
Disposizioni generali - Valutazione - Lesioni personali - Dichiarazioni della persona offesa - Valore probatorio - Necessità del referto medico - Esclusione. (Cp, articolo 582; cpp, articolo 192)
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva.
REATI CONTRO LA PERSONA
Tortura - Fatto commesso da pubblico ufficiale - Natura giuridica - Reato autonomo o circostanza aggravante - Contrasto interpretativo - Rimessione alle Sezioni unite. (Cp, articolo 613 bis, comma 2)
Va rimessa alle Sezioni unite, registrandosi un contrasto interpretativo, la questione se la fattispecie prevista dall'articolo 613-bis, comma 2, del Cp, concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal comma 1 della medesima disposizione.
Violenza sessuale - Condizioni di inferiorità psichica - Assunzione anche volontaria di bevande alcooliche o stupefacenti - Reato - Configurabilità. (Cp, articolo 609 bis, comma 1).
In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'articolo 609-bis, comma 2, numero 1, del Cp, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per accedere alla sfera sessuale.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Corruzione - Consumazione - Conseguenze in tema di competenza per territorio. (Cp, articoli 318 e 319; Cpp, articolo 8 e seguenti)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la consumazione del reato di corruzione [articoli 318 e 319 del Cp] va riferita al momento ed al luogo in cui è intervenuto l'accordo corruttivo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o con l'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.
Corruzione - Identificazione del pubblico funzionario corrotto - Necessità - Esclusione. (Cp, articoli 318 e 319)
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto
Rivelazione di segreti di ufficio - Elementi costitutivi - Individuazione. (Cp, articolo 326)
Ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'articolo 326, comma 1, del Cp, è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa.
Traffico di influenze illecite - Consumazione - Conseguenze in tema di competenza per territorio. (Cp, articolo 346-bis; Cpp, articolo 8 e seguenti)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la consumazione del reato di traffico di influenze illecite [articolo 346- bis del Cp] va riferita al momento ed al luogo in cui si è verificata la dazione di denaro o altra utilità economica o si è formato l'accordo con l'accettazione della relativa promessa di futura dazione tra i soggetti che hanno pianificato la corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, senza che assuma rilievo il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo presupposto del traffico di influenze che tale soggetto qualificato resti fuori dall'accordo illecito e che non vi abbia in alcun modo aderito, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli articoli 318 e 319 del Cp.
REATO
Reati contro l'ordine pubblico - Reati associativi - Reati fine - Continuazione - Condizioni. (Cp, articolo 61, numero 2, 81, comma 2, 416 e 416 bis)
Il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati scopo o fine è astrattamente configurabile ma senza alcun automatismo, dovendo il giudice rinvenire nella fattispecie concreta posta alla sua attenzione gli elementi fondativi dell'istituto previsto dall'articolo 81, comma 2, del Cp. Ciò in quanto, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che, perché ricorra il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, perché si possano considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto commesso dai vertici apicali - Mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi - Responsabilità dell'ente - Sussistenza. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5 e seguenti)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, con specifico riferimento ai reati presupposto commessi da soggetti apicali, la mancata adozione del modello organizzativo è, di per sé, elemento sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente, poiché viene meno, ab origine, quel sistema organizzativo che dovrebbe costituire il parametro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di direzione e controllo anche nei confronti di coloro che esprimono direttamente la volontà della persona giuridica. In tale prospettiva, soltanto la dimostrazione dell'esistenza e dell'effettiva operatività di un adeguato assetto preventivo può escludere l'addebito organizzativo; viceversa, in mancanza di specifiche allegazioni sul concreto funzionamento di un tale sistema, non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità, un'ulteriore e distinta prova concernente la violazione di una specifica regola cautelare.


