REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Rapina - Trattamento sanzionatorio - Intervento della Corte costituzionale - Possibile applicazione di una diminuente quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Ambito di operatività - Rapina aggravata - Ammissibilità. (Cp, articolo 628)
IL PRINCIPIO
La sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024 n. 86, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, comma 1, del Cp, nella parte in cui non prevede, per il delitto di rapina, un'attenuante comune in forza della quale la pena può essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, trova applicazione anche nel caso in cui la rapina risulti aggravata, giacché in tal caso l' attenuante può ben coesistere (e portare all'eventuale giudizio di comparazione ex articolo 69 del Cp) con le eventuali circostanze aggravanti.
La sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale è intervenuta sul delitto di rapina, dichiarando incostituzionali i commi 1 e 2 dell'articolo 628 del Cp, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte costituzionale, in quella decisione, ha richiamato un proprio analogo precedente, relativo al delitto di estorsione, evidenziando che, come per l'estorsione, anche per la rapina, l'elevato minimo edittale previsto, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l'offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina, quindi, in quanto connotata da una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell'estorsione, la violenza o la minaccia possono essere di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Da ciò la necessità di prevedere anche in relazione a tale fattispecie un'attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 120 del 20230 per l'estorsione, quale "valvola di sicurezza", che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di detta attenuante - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono - secondo i giudici delle leggi- che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona. Qui, la Cassazione, nel fare applicazione dei principi della Corte costituzionale ha affermato che l'ipotesi attenuata ben può essere apprezzata come sussistente anche in caso di rapina aggravata.
REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà sessuale - Casi di minore gravità - Parametri di riferimento - Configurabilità - Valutazione - Criteri. (Cp, articoli 133 e 609 bis, comma 3)
IL PRINCIPIO
Ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'articolo 609-bis, comma 3, del codice penale, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto. Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'articolo 609-bis, comma 3, del Cp, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, tali da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico; mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (di recente, Sezione III, 29 maggio 29025, Proc. gen. App. Trento in proc. X.: nella specie, è stata ritenuta immotivatamente ed erroneamente concessa l'ipotesi attenuata con il mero richiamo all'irrilevante dato della incensuratezza dell'imputato). Nella fattispecie qui esaminata, relativa al reato di atti sessuali con minorenne (articolo 609- quater), la Corte ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per i casi di minore gravità, costituisse elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo (in termini, Sezione III, 24 gennaio 2017, M.).
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Casi di appello - Limitazioni all'appello - Limitazione all'appello dell'imputato in caso di proscioglimento per il riconoscimento del fatto di particolare tenuità anche nel caso di statuizioni civili - Questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, articoli 3, 24, 111 e 117; Cpp, articolo 593, comma 3; Cp, articolo 131-bis)
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 593, comma 3, del Cpp nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'articolo 131-bis del Cp per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Reati per i quali il beneficio va subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Omissione - Annullamento con rinvio. (Cp, articoli 163 e 165, comma 5; Cpp, articoli 606, 620 e seguenti)
L'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp non può tuttavia essere emendata direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento senza rinvio. Infatti, il provvedimento con il quale il giudice subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dalla disposizione ha natura complessa e richiede valutazioni non meramente esecutive, ma proprie del giudice della cognizione. Tale provvedimento deve contenere, in particolare: l'accertamento della libera, consapevole ed effettiva volontà dell'imputato di intraprendere il percorso, non essendo sufficiente una mera non opposizione; l'individuazione dell'ente o associazione specializzata in relazione allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto; la definizione della cadenza del percorso, comunque almeno bisettimanale nel testo vigente; la previsione della necessità del suo superamento con esito favorevole; la fissazione del termine di inizio, da far decorrere dall'irrevocabilità della sentenza; l'indicazione della durata massima del percorso (la Corte, quindi, ritenendo tali valutazioni non surrogabili in sede di legittimità, a fronte dell'erronea omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi di legge, ha annullato la sentenza rinviando al giudice di merito per un nuovo esame).
PROCEDIMENTO PENALE
Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Riconoscimento della continuazione con reati giudicati in precedenza con rito ordinario - Applicazione della diminuzione della pena prevista per il patteggiamento - Ambito di operatività. (Cpp, articoli 444 e 671; Cp, articolo 81, comma 2)
In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve tenere conto della riduzione concessa ai sensi dell'articolo 444 del Cpp. Ne consegue che, ove ritenga più grave il reato definito con rito speciale, deve porre a base del calcolo la pena già ridotta; ove, invece, lo qualifichi come reato-satellite, deve commisurare il relativo aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione premiale.
Procedimenti speciali - Decreto penale di condanna - Riconoscimento della continuazione con reati giudicati in precedenza con rito ordinario - Applicazione della diminuzione della pena prevista per il rito speciale. (Cpp, articoli 459 e 671; Cp, articolo 81, comma 2)
In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest'ultimo, la riduzione prevista dall'articolo 459 del Cpp, dando conto in motivazione di averne tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Riconoscimento della continuazione con reati giudicati in precedenza con rito ordinario - Applicazione della diminuzione della pena prevista per il giudizio abbreviato - Ambito di operatività. (Cpp, articoli 442, comma 2, e 671; cp, articolo 81, comma 2)
In caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con giudizio abbreviato, la riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2, del Cpp deve essere applicata soltanto con riferimento a questi ultimi, siano essi individuati come reati-satellite ovvero come violazioni più gravi. In tali ipotesi, il giudice deve dare atto, in motivazione, di aver tenuto conto della riduzione correlata al rito, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede alcuna specifica giustificazione in ordine al quantum [cfr. Sezioni unite, 22 febbraio 2018, Cesarano].
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Differenze. (Cp, articoli 571 e 572)
È da escludere l'applicabilità della meno grave fattispecie di cui all'articolo 571 del Cp alle condotte di violenza tenute in danno di un figlio, in quanto il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, e non è mai configurabile nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale nei confronti del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi. (nella specie, per l'effetto, correttamente era stato ravvisato il reato di cui all'articolo 572 del Cp).
REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà sessuale - Atti sessuali con minorenne - Condotta materiale - Utilizzo di sistemi di comunicazione telematica - Contestualità temporale tra le condotte - Esclusione. (Cp, articolo 609-quater)
Ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, non è richiesto, ove esso sia realizzato con l'impiego di sistemi di comunicazione telematica, la contestualità temporale tra le condotte poste in essere, rispettivamente, dal soggetto agente e dalla persona offesa, essendo sufficiente che quella tenuta da quest'ultima sia, sul piano causale, conseguenza della prima.
Reati sessuali - Età della vittima - Asserita ignoranza - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di atti sessuali con minorenne. (Cp, articolo 609-quater)
In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua.
REATO
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Reati per i quali il beneficio va subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Obbligatorietà. (Cp, articoli 163 e 165, comma 5)
L'articolo 165, comma 5, del Cp, nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 19 luglio 2019 n. 69 e poi modificato dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, prevede - tra le altre ipotesi - che, nei casi di condanna per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Cp, la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Tale previsione ha carattere cogente: una volta riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a condanna per uno dei reati compresi nel catalogo legale, il giudice non può omettere la relativa condizione, salva la diversa questione delle concrete modalità attuative del percorso.
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Reati per i quali il beneficio va subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Reati abituali - Ambito di operatività. (Cp, articoli 163 e 165, comma 5)
La previsione dell'articolo 165, comma 5, del Cp, nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 19 luglio 2019 n. 69 e poi modificato dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, laddove prevede l'obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per uno dei reati ivi previsti, pur avendo natura sostanziale, si applica anche ai reati abituali iniziati anteriormente alla novella ma protrattisi, senza significative cesure temporali, in epoca successiva, in ragione dell'unitarietà strutturale della fattispecie abituale.
Reato continuato - Riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con il rito abbreviato e reati per cui vi è stata applicazione della pena - Determinazione del reato più grave. (Cpp, articoli 442, 444 e 671; cp, articolo 81, comma 2)
In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato e un reato definito mediante patteggiamento, il giudice deve tenere conto, ai fini dell'individuazione della violazione più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive delle riduzioni operate per i rispettivi riti premiali.


