IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Memoria del pubblico ministero territoriale - Irricevibilità. ( Cpp, articoli 51, comma 1, lettera b) e 606)
IL PRINCIPIO
Nel giudizio di cassazione il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'articolo 121 del Cpp, in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore generale presso la Suprema Corte. La "parte" del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è infatti quest'ultima, bensì l'ufficio del Pubblico ministero: il quale - secondo la regola generale dell'articolo 51, comma 1, lettera b), del Cpp - è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione. È quest'ultima, dunque, l'esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione. Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all'assurda situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbero per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti (nella specie, la Corte ha dichiarato irricevibile la memoria inoltrata direttamente alla Corte di cassazione dal Procuratore della Repubblica territoriale).
Affermazione pacifica. In termini, Sezione VI, 9 gennaio 2024, Germinara, dove si è affermato che il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'articolo 121 del Cpp nel giudizio di cassazione. Nello stesso senso, Sezione III, 28 gennaio 2025, Ferrigno, dove si è così puntualizzato che, una procura della Repubblica territoriale, che non sia ricorrente, non assume la qualità di parte del procedimento di cassazione, che invece è attribuita, secondo la regola generale (articolo 51, comma 1, lettera b), del Cpp),alla Procura generale presso la Corte di cassazione, che diventa dunque l'esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico Ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono essere poi sottoposte alla Corte di legittimità. Del resto, consentire al Pubblico Ministero non ricorrente di interloquire in Cassazione farebbe venire meno la funzione di supporto - che è svolta necessariamente in forma unitaria dalla Procura presso la Corte di cassazione - alla funzione nomofilattica, determinando altresì un'indebita sovrapposizione di ruoli che, qualora le argomentazioni e le deduzioni proposte non fossero condivise dalla Procura generale, potrebbe dare luogo alla situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado, finiscano per rappresentare posizioni loro sostanzialmente contrastanti (da queste premesse, nell'ambito di un ricorso in materia cautelare proposto dall'indagato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria scritta presentata dal Procuratore della Repubblica che aveva chiesto l'applicazione della misura).
PROVA PENALE
Sequestro penale - Mezzi di impugnazione - Riesame - Trasmissione degli atti - Termine - Perentorietà - Esclusione. (Cpp, articoli 309 e 324)
IL PRINCIPIO
In tema di riesame avverso misure cautelari reali, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, il termine per la trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, fissato dal comma 3 dell'articolo 324 del Cpp, non ha natura perentoria; con la conseguenza che è ammissibile la trasmissione frazionata degli atti e che il termine di dieci giorni per la relativa decisione decorre dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (sezioni Unite, 28 marzo 2013, Cavalli).
In termini, di recente, si è così affermato che, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'articolo 324, comma 7, del Cpp, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'articolo 309, comma 5, del Cpp, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'articolo 324, comma 3, del Cpp, che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sezione III, 16 novembre 2023, Ittica De Dominicis srl). Sulla questione, cfr. Sezioni unite, 28 marzo 2013, Cavalli, secondo cui, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile per la trasmissione degli atti al tribunale il termine di cinque giorni previsto, per le misure cautelari personali, dall'articolo 309, comma 5, del Cpp, come perentorio, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento in caso di inosservanza. Infatti, per il riesame delle misure cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti al tribunale, è rimasto stabilito nella sua durata di un giorno (cfr. articolo 324, comma 3, del Cpp) e nella sua natura ordinatoria. Anche per le misure cautelari reali, peraltro, in virtù del rinvio all'articolo 309, comma 9, operato dal comma 7 dell'articolo 324, la decisione deve avvenire nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti; con la precisazione che, in caso di trasmissione frazionata degli atti al collegio cautelare, ovvero nel caso in cui questo organo, nei limiti derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione, ritenga di disporre eventuali integrazioni degli atti, il termine perentorio per la decisione decorre dal momento in cui la trasmissione degli atti può ritenersi completa. Il problema interpretativo è nato dalla particolare costruzione della disciplina del riesame delle misure cautelari reali, operata dall'articolo 324 del Cpp con la tecnica anche del rinvio all'articolo 309 del Cpp, dedicato al riesame delle misure cautelari personali, e dalla realizzatasi, nel tempo, modificazione di quest'ultima disciplina, attraverso la trasformazione del termine per la trasmissione degli atti: questo, originariamente previsto di un solo giorno, è stato "allungato", sia pure in via subordinata, fino a cinque giorni, ma è stato contestualmente previsto come perentorio e non più come solo ordinatorio (cfr. il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'articolo 309 del Cpp). L'articolo 324 del Cpp, al comma 3, è invece rimasto immutato, onde per la trasmissione degli atti è stato mantenuto il termine originario (un giorno), ponendosi però il dubbio se tale termine debba ora considerarsi perentorio, in ragione del rinvio operato nel comma 7 dello stesso articolo 324 ai commi 9 e 10 dell'articolo 309, dove il termine previsto per la trasmissione degli atti è appunto configurato come perentorio, con conseguente previsione, in caso di inosservanza, della perdita di efficacia della misura. Le Sezioni unite, Cavalli hanno risolto il dubbio, ricostruendo e coordinando una disciplina che, per come costruita attraverso la tecnica del rinvio, non era immediatamente chiara. In proposito, le Sezioni unite hanno ritenuto di poter affermare che il rinvio che il comma 7 dell'articolo 324 del Cpp effettua ai commi 9 e 10 del precedente articolo 309 è un rinvio recettizio o statico [e non formale o dinamico], essendo cioè fatto alla mera veste letterale dei predetti commi, nella loro formulazione originaria: il comma 7 dell'articolo 324, in sostanza, richiamando il comma 9 dell'articolo 309 rinvia ad un precetto (il tribunale deve annullare o confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare entro dieci giorni dalla ricezione degli atti); richiamando il comma 10, invece, rinvia ad una sanzione (perdita di efficacia della misura, nel caso non vengano rispettati i termini). Con la conseguenza che, con riferimento ai termini per la trasmissione degli atti, vale tuttora il comma 3 dell'articolo 324 (che prevede la trasmissione degli atti entro il giorno successivo a quello della richiesta), non potendosi ritenere operativo alcun richiamo al comma 5 dell'articolo 309 ed al carattere perentorio ivi attribuito al termine per la trasmissione degli atti. Ne discende, quindi, che per il riesame delle misure cautelari reali, gli atti vanno trasmessi lo stesso giorno, ma l'eventuale inosservanza non determina la caducazione della misura, perché non si tratta di termine perentorio.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Circostanze aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gravità. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 2167 e 219, comma 1)
In tema di bancarotta, la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'articolo 219, comma 1, della legge fallimentare si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave, dovendosene cioè commisurare l'entità al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Oggetto materiale - Avviamento commerciale - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
L'avviamento commerciale, inteso come capacità di profitto dell'impresa e, dunque, come plusvalore dell'azienda avviata, alla stregua dei criteri di rappresentazione contabile dettati dagli articoli 2424 e 2426 del codice civile, è suscettibile di costituire l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale alla sola condizione che siano contestualmente oggetto di disposizione l'azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo, ossia il compendio degli elementi strutturali dell'attività produttiva (clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc.).
INTERNET E INFORMATICA
Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Criteri di selezione - Impugnazione - Poteri del tribunale del riesame - Fattispecie. (Cpp, articoli 253, 275 e 324)
In tema di impugnazione di provvedimento di sequestro avente a oggetto un telefono cellulare da sottoporre a verifica tecnica per acquisirne dati e informazioni utili alle indagini, il tribunale del riesame è chiamato a valutare e motivare anche in ordine alla idoneità dei criteri di selezione, in particolare delle parole chiave, onde limitare il sequestro ai soli dati tendenzialmente rilevanti ai fini delle indagini ed escludendo gli altri, così da rispettare in concreto i criteri di proporzionalità ed adeguatezza (nella specie, secondo la Corte, il tribunale, pur ritenendo erroneamente di non potere intervenire a limitare i criteri di selezione, si era comunque pronunciato adeguatamente sul tema della proporzionalità e adeguatezza, affermando che le parole chiave indicate nel provvedimento erano idonee a garantire una ricerca mirata ai soli dati di interesse investigativo; per l'effetto, la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, dove si censurava il provvedimento di sequestro sul rilievo che questo avesse stabilito dei criteri per selezionare i dati memorizzati sul supporto informatico da sottoporre a vincolo inidonei a tale scopo, come, tra gli altri, il cognome del soggetto utilizzatore del telefono o il numero di telefono associato alla scheda sim inserita nel dispositivo, perché tali criteri avrebbero condotto di fatto alla acquisizione indiscriminata di tutti i dati registrati sul supporto informatico e quindi ad un sequestro sovrabbondante rispetto agli scopi dichiarati nel provvedimento cautelare).
PROVA PENALE
Prova indiziaria - Valutazione - Fattispecie. (Cpp, articolo 187 e seguenti)
Nel processo indiziario il libero convincimento del giudice si esercita attraverso un'operazione logico-induttiva nella quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'articolo 192, comma 2, del Cpp si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) solo ove questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi, e cioè non suscettibili di una diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti, vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi. Nel dare corso a detta operazione, il giudice di merito non deve operare una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. [La Corte, ha così annullato con rinvio la sentenza di appello che, riformando quella di condanna di primo grado, aveva mandato assolto l'imputato di un reato di omicidio volontario, errando però, secondo il giudice di legittimità, nella valutazione della prova indiziaria: piuttosto che impegnarsi in una disamina qualificata da un approccio neutro dei diversi elementi indiziari, il giudice di merito aveva invece, per ciascuno di detti elementi, aderito in via aprioristica - e spesso in modo del tutto apodittico - alla lettura che valesse a demolirne la forza persuasiva riconosciutagli nella pronuncia di primo grado, in tal modo sfuggendo al primo compito demandatogli che era quello di apprezzarne l'intrinseca consistenza dimostrativa e di valutare poi se e quante tra le sue possibili interpretazioni presentassero connotati di aderenza al reale].
Sequestro penale - Mezzi di impugnazione - Riesame - Omessa o tardiva trasmissione degli atti – Effetti. (Cpp, articoli 309 e 324)
In tema di riesame avverso misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo; inefficacia che, pure, non si determina quando gli elementi di cui si deduca la mancata trasmissione non siano stati in alcun modo posti alla base del vincolo dall'autorità procedente; spettando, comunque, all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito carattere decisivo.
REATO
Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Cartella clinica - Natura - Atto pubblico. (Cp, articoli 476 e seguenti)
La cartella clinica redatta dal medico di una struttura pubblica costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata e assolve alla funzione di diario del decorso della malattia e degli eventi clinici rilevanti; ne consegue che i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi e secondo criteri di veridicità, completezza e continuità delle informazioni. (fattispecie in tema di falsità ideologica ex articolo 479 del Cp).


