PENA
Giustizia riparativa - Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Reato procedibile d'ufficio - Richiesta dell'imputato in sede di appello volta alla sospensione del giudizio - Esclusione - Ragione. (Cpp, articolo 129-bis; decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, articolo 53)
IL PRINCIPIO
La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d'ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, numero 6, ultima parte, del Cp, o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo. Infatti, l'articolo 129-bis, comma 4, del Cpp prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto «per un periodo non superiore a 180 giorni», la sospensione del processo [durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all'articolo 344-bis del Cpp, ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex articolo 303 del Cpp con ordinanza appellabile ex articolo 310 del Cpp, ferma restando l'applicazione dell'articolo 304, comma 6, del Cpp], unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti: nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e a richiesta comunque dell'imputato.
La Corte ha, in proposito, escluso che la disposizione di cui all'articolo 129-bis, comma 4, del Cpp, nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, possa essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, della Costituzione. Ciò in quanto la predetta disciplina appare in linea con le finalità deflattive dell'istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'articolo 152, comma 3, numero 2, del Cp, che sole giustificano la sospensione del processo; avendo, d'altro canto, chiarito la Corte costituzionale [sentenza n. 128 del 2025] che la giustizia riparativa «si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo (...) si tratta attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale». Ne consegue, secondo la Cassazione, che è onere del soggetto imputato di reati procedibili d'ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, numero 6, ultima parte, del Cp o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, di attivarsi in tempo utile a conseguire il predetto esito riparativo prima del giudicato.
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza sessuale - Consenso della persona offesa - Necessità - Condotta precedente della vittima - Irrilevanza. (Cp, articolo 609-bis)
IL PRINCIPIO
In tema di violenza sessuale, i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso; così come, allo stato modo, è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa.
La Cassazione ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito che avevano affermata l'esigenza che la sussistenza del consenso all'atto dovesse essere verificata al momento del compimento dell'atto sessuale, essendo pertanto irrilevante l'eventuale antecedente condotta provocatoria della persona offesa. A supporto, i giudici di legittimità hanno anche ribadita l'importanza di non incorrere, nella valutazione dell'attendibilità del racconto della vittima, nell'errore metodologico che risiede nella idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato a scrutinare il racconto della vittima. In tema di consenso della vittima all'atto sessuale va altresì ricordato il principio pacifico secondo cui il consenso deve investire non solo l'an dell'atto sessuale ma anche il "tipo" di atto sessuale da compiere, e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta in itinere desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (cfr. di recente Sezione III, 21 ottobre 2025, X.)
FISCO
Reati tributari - Confisca del profitto - Determinazione del profitto. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 12-bis; Cp, articolo 322-ter; Cpp, articolo 676)
Ai fini della confisca prevista in materia tributaria (articolo 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74) spetta al giudice penale - e non all'Agenzia delle entrate - la quantificazione dell'ammontare del profitto del reato, attraverso un accertamento che si fonda sugli elementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti della Guardia di finanza e finanche gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, ma con accertamento pieno, autonomo, nel contraddittorio delle parti, e senza alcun vincolo derivante dagli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, non essendo prevista alcuna interlocuzione con l'Agenzia delle entrate e a fortiori alcun vincolo derivante dall'accertamento dell'imposta evasa in sede tributaria. Inoltre, data la natura obbligatoria della confisca per equivalente nei reati tributari ai sensi del citato articolo 12-bis, onde il Giudice dell'esecuzione, a mente dell'articolo 676 del Cpp, può ordinarla anche là dove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione, anche tale giudice può, sempre in base all'articolo 676 del Cpp, procedere alla sua individuazione con determinazione del quantum.
GIUDICE DI PACE
Ricorso per cassazione - Reati di competenza del giudice di pace - Sentenza di appello - Vizio di motivazione - Deducibilità - Esclusione. (Cpp, articolo 606, comma 2-bis; decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 39-bis)
Ai sensi degli articoli 606, comma 2-bis, del Cpp e 39-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (introdotti dal decreto legislativo 6 febbraio 2018 n. 11) avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp, né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp.
INDAGINI PRELIMINARI
Polizia giudiziaria - Arresto - Nozione. (Cpp, articolo 380 e seguenti)
La qualità di arrestato presuppone che la persona sia stata privata della libertà personale e si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari reali - Confisca - Esecuzione della confisca su immobile non indiviso - Valore dell'immobile superiore al valore dell'importo da confiscare - Modalità operative. (Cp, articoli 240 e 322-ter)
Nei casi di esecuzione di una confisca di un bene immobile non indiviso, e di valore nettamente superiore all'ammontare della confisca, ai fini dell'osservanza del principio di proporzionalità, il condannato è onerato, anzitutto, dell'allegazione di avere altri beni di valore inferiore, ma comunque capienti rispetto all'ammontare del profitto, in sostituzione del bene individuato in sede di esecuzione della confisca e, può, finanche, chiedere la sostituzione del bene con una somma di denaro in forza dei principi di matrice civilistica in tema di esecuzione forzata immobiliare, che ammette la conversione del pignoramento immobiliare, in applicazione analogica dell'articolo 495 codice di procedura civile. Diversamente, qualora il bene immobile confiscato sia l'unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità sarà rispettato dalla restituzione di parte del ricavato dalla vendita eccedente l'ammontare della confisca.
Misure cautelari di reali - Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Oneri probatori. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articolo 24)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il reddito che dovrebbe legittimarne l'acquisto, mentre è onere del proposto o del terzo intestatario (che si assuma fittizio), il quale deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni.
Misure di cautelari reali - Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Rapporti con il procedimento penale. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)
In tema di misure di prevenzione, il rapporto tra giudizio penale e giudizio di prevenzione non può essere risolto in termini di automatica sovrapposizione, dovendosi invece verificare se la decisione assolutoria abbia escluso il fatto storico posto a fondamento della misura ovvero abbia accertato in termini positivi l'estraneità del soggetto alle vicende rilevanti ai fini della prevenzione. Solo in tale ipotesi, infatti, la negazione irrevocabile del fatto in sede penale può assumere efficacia preclusiva rispetto al diverso accertamento demandato al giudice della prevenzione.
PENA
Giustizia riparativa - Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Consenso della vittima - Necessità - Esclusione - Ragioni. (Cpp, articolo 129-bis; decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, articolo 53)
In tema di giustizia riparativa, il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l'accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la c.d. vittima surrogata, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l'unica circostanza ostativa prevista dall'articolo 129-bis, comma 3, del Cpp è la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Ciò in quanto l'obiettivo perseguito dal legislatore di responsabilizzazione dell'autore del reato ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Autoriciclaggio - Confisca del profitto - Determinazione. (Cp, articoli 648-ter.1 e 648-quater)
Nel delitto di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del Cp), il profitto del reato (assoggettabile a confisca, anche per equivalente, ai sensi dell'articolo 648-quater del Cp) deve essere parametrato alle condotte tipizzate (diverse dalle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale»: cfr. il comma 5 dello stesso articolo 648- ter. 1 del Cp) poste in essere dal reo e va individuato nel guadagno [diverso dalla mera utilizzazione o al godimento personale, come detto] originato dall'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza sessuale - Consenso della persona offesa - Necessità - Rilevanza dell'esimente putativa del consenso - Esclusione. (Cp, articolo 609-bis)
In tema di violenza sessuale, non è mai configurabile l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è quindi sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Rifiuto di atti d'ufficio - Indifferibilità e urgenza dell'atto rifiutato - Rilevanza - Fattispecie. (Cp, articolo 328, comma 1)
Il reato di rifiuto di atti d'ufficio, è configurabile anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato a intervenire, dimodoché l'inerzia soggettiva del medesimo assume la valenza di rifiuto (il reato, nella specie, è stato ravvisato a carico di un agente della Polizia penitenziaria - per tale ragione, qualificato quale agente di polizia giudiziaria - che aveva omesso di coadiuvare un collega, intervenuto all'interno di una tabaccheria per sventare un tentativo di rapina, essendo risultato che l'imputato, pur accortosi che il collega, all'interno dell'esercizio commerciale, tentava di fermare i rapinatori, tenendoli sotto minaccia con l'arma di servizio, si era allontanato, prelevando delle sigarette da un vicino distributore automatico ed omettendo di fornire ausilio al collega).


