CONTRATTO
Forma - Scritta ad substantiam - Produzione giudiziale del documento - Necessità. (Cc, articoli 1988, 2033 e 2697; Legge fallimentare, articoli, 99 e 101)
IL PRINCIPIO
Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, 6° co, cod. proc. civ., è consentita la "mutatio" di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, "petitum" e "causa petendi", sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; infatti, il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'articolo 99 della legge fallimentare e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'articolo 101 della legge fallimentare, non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Inadempimento - Onere della prova - In caso di obbligazioni corrispettive - Spettanza. (Cc, articolo 1477)
IL PRINCIPIO
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto volere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresì provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte è creditrice, prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere.
La Corte ha affermato che, nella casistica non è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema del contratto d'appalto d'opera o della fornitura con posa in opera. Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare, cioè, l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per materia - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Accertamento incidentale e pregiudiziale su violazione del diritto d'autore - Controversia connessa con lite in materia di diritto d'autore - Rilevanza - Fattispecie. (Cpc, 38 e 40; Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, articolo 3)
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d'autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa. Tale competenza deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella causa petendi posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, ha evidenziato la Suprema Corte, viene in rilievo una domanda di pagamento delle royalties, quale adempimento del contratto di utilizzo di un marchio a favore del titolare, mentre l'oggetto del giudizio - secondo la prospettazione dell'attore in riconvenzionale e la relativa causa petendi - non riguarda l'accertamento incidentale della titolarità del marchio, né altre questioni interferenti con il petitum). (M.Fin.)
CONTRATTO
Nullità - Conversione contratto nullo - Accertamento della volontà concreta di concludere il contratto diverso - Esclusione - Soddisfacimento dell'intento pratico originariamente perseguito - Sufficienza. (Cc, articolo 1424)
Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'articolo 1424 del Cc, non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione - poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione - ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Regime patrimoniale (comunione legale, ecc.) - Comunione legale - Scioglimento per effetto della separazione consensuale - Atti dispositivi dei beni già comuni - Libertà delle parti - Conseguenze - Ripartizione di bene immobile in quote non egalitarie - Ammissibilità. (Cc, articoli 159, 177, 191 e 713)
Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato. In tale sede le parti possono, pertanto, liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità. (M.Fin.)
Separazione e divorzio - Assegno di divorzio - Revisione - Presupposti. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)
La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (M.Fin.)
Separazione e divorzio - Assegno di divorzio - Revisione - Provvedimento - Impugnativa ex articolo 111 della Costituzione - Motivi. (Costituzione, articolo 111; Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9; Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 13 )
Il decreto camerale della corte d'appello che decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale emesso ai sensi della legge n. 898 del 1970, articolo 9, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, articolo 13, in ordine alla revisione dell'assegno divorzile, è impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, quale provvedimento definitivo a carattere decisorio. Con tale mezzo di gravame possono essere denunciate solo violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo, con la conseguenza che la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI CIVILI
Appello - Appello in genere - Nuove prove in appello - Prove non potute proporsi in primo grado - Ammissibilità - Fattispecie. (Cpc, articolo 345; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
La preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 del Cpc, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Più precisamente, il novellato articolo 345, comma 3, del Cpc ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012. (Nella specie il giudice a quo aveva ritenuto la responsabilità professionale dell'avvocato che assisteva il debitore per non avere eccepito la estinzione dell'obbligazione da lui garantita, nel giudizio di primo grado, senza considerare che il documento comprovante l'avvenuto pagamento del debito avrebbe potuto essere invocato e prodotto anche in grado d'appello). (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Intervento in causa - Domande autonome, nuove - Ammissibilità. (Cpc, articoli 268 e 702-bis)
Agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove, poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa di trova al momento dell'intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. (M.Fin.)


