ARBITRATO
Arbitrato Irrituale - Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza - Fattispecie in tema di appalto . (Cpc, articoli 633, 645, 806, 808 e 808-ter)
L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento del corrispettivo di un appalto, ritenuta fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione, con la quale l'attrice aveva dedotto l'esistenza di una clausola compromissoria volta a deferire ad un collegio arbitrale, tenuto a giudicare in modo irrituale, tutte le controversie scaturenti dal contratto, il giudice adito, ha dichiarato l'improponibilità della domanda monitoria, per essere la stessa devoluta la cognizione della competenza arbitrale, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto).
PROCEDIMENTO CIVILE
Poteri del giudice - Principio di "non contestazione" - Ambito di operatività - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia bancaria. (Cpc, articolo 115)
Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, "a fortiori" non contestati "tout court", e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Nel caso di specie, nel rigettare la domanda proposta da una curatela fallimentare al fine di ottenere la condanna di una banca alla restituzione di somme indebitamente prelevate da soggetti non identificati dal conto corrente intestato al fallito, il giudice adito, pur rilevando che la convenuta non aveva diligentemente adempiuto ai propri obblighi contrattuali derivanti dagli obblighi di protezione, a fronte di quanto specificamente dedotto e documentato dalla stessa, ha ritenuto che fosse comunque onere di parte attrice fornire precisi elementi a conferma delle rilevate difformità di firma e della mancata verifica, secondo la richiesta diligenza, della legittimazione del soggetto che aveva operato sul conto corrente).
Poteri del giudice - Principio di "non contestazione" - Applicabilità - Fondamento e conseguenze - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti dalla lesione dell'onore. (Cpc, articolo 115; Dlgs, n. 7/2016, articolo 4)
L'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile, il quale impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte vada contestata e disattesa; la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrati gli estremi per affermare la sussistenza dell'illecito civile previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 7 del 2016, e, di conseguenza, ha condannato l'appellata al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'onore arrecata dalla stessa agli appellanti).
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità - Fattispecie relativa a giudizio di divisione di beni caduti in successione. (Cpc, articoli 61 e 116)
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'articolo 360, n. 5, del Cpc.
SPESE DI GIUDIZIO
Spese processuali - Rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni. (Cpc, articoli 91, 106 e 269)
In tema di spese processuali, se è vero che, in linea generale, laddove l'attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l'attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo, e parimenti innegabile che tale assunto vale solo se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, ed astratta fondatezza della chiamata in manleva, accertata incidentalmente; diversamente, le spese rimangono a carico del chiamante nel caso di domanda palesemente infondata od arbitraria (Nel caso di specie, rilevata l'infondatezza ed arbitrarietà della chiamata in causa dei terzi da parte del convenuto per difetto di legittimazione passiva, il giudice d'appello ha posto a carico di quest'ultimo il rimborso delle relative spese di lite di entrambi i gradi di merito).
TRASPORTI
Trasporto di cose - Spedizione - Differenze - Individuazione - Conseguenze - Responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1228, 1678, 1693, 1737, 1739 e 1741)
Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto. La differenza è rilevante, perché il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, mentre lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo, non essendo predicabile una responsabilità dello stesso per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'articolo 1228 del Cc, in quanto tali terzi non compiono, diversamente dai terzi contemplati in tale norma, un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di una sua obbligazione.
Trasporto di cose - Stipulazione tramite uno spedizioniere - Azione del mittente contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto - Legittimazione relativa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1678, 1705 e 1737)
Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell'articolo 1705 del Cc limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni; resta tuttavia salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.


