COMODATO
COMODATO
Comodato - Uso della cosa - Regime applicabile alle spese di manutenzione straordinaria - Spese non necessarie ed urgenti - Pagamento da parte del comodatario - Diritto di rimborso da parte del comodante - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1808)
In tema di comodato, dal principio evincibile dall’articolo 1808, comma 2, del Cc, secondo cui l’onere economico delle spese straordinarie grava sul comodante, il quale ha l’obbligo di rimborsare al comodatario quelle da lui sostenute, purché siano urgenti e necessarie, si evince che se il comodatario, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria non necessarie ed urgenti può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, qualora decida di affrontarle non può pretendere il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli articoli 1150 e 936 del Cc.; né, in tale ipotesi, può parimenti invocarsi, in via di richiamo analogico, il disposto dell’articolo 1592 del Cc, perché un’indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario.
CONCORRENZA
CONCORRENZA/1
Concorrenza sleale - Articolo 2598, n. 2), Cc - Ipotesi di appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente - Configurabilità - Presupposti. (Cc, articolo 2598)
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’articolo 2598, n. 2), del Cc, ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi - quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù - da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. In particolare, gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l’illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto o un’impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente.
CONCORRENZA
CONCORRENZA/2
Concorrenza sleale - Articolo 2598, n. 2), Cc - Ipotesi di concorrenza sleale parassitaria - Configurabilità - Presupposti. (Cc, articolo 2598)
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’articolo 2598, n. 3), del Cc consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale forma di concorrenza sleale, che riguarda comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni “altro” mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei precedenti nn. 1 e 2.
CONCORRENZA
CONCORRENZA/3
Concorrenza sleale - Presupposti - Concorrenzialità tra imprenditori - Nozione - Comunanza di clientela - Necessità. (Cc, articolo 2598)
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.


