POSSESSO

Tribunale di Genova, Sezione III civile, sentenza 2 aprile 2024 n. 1019 - Giudice Lucca

Effetti - Usucapione - Atti compiuti con l'altrui tolleranza - Inidoneità all'acquisto del possesso - Accertamento relativo - Lunga durata del possesso - Presunzione di esclusione della situazione di tolleranza e di sussistenza di un vero e proprio possesso - Operatività - Limiti - Rapporto di parentela - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1144 e 1158)

In materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del Cc, e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può in

tegrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al "dominus" di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della "res" nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'attore aveva chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della piena proprietà di alcuni immobili i quali gli erano stati concessi in uso in virtù dello stretto rapporto di parentela, il giudice adito, in difetto di allegazione e prova di elementi idonei a integrare una interversione del possesso a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi", ha rigettato la domanda attorea).

PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 maggio 2024 n. 1562 - Giudice Ruggiero

Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Parti - Partecipazione delegata - Articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 28/2010 - «Giustificati motivi» necessari per attribuire il potere di rappresentanza - Accertamento demandato al giudice del merito. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, il legislatore, con l'articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, nel testo sostituito dall'articolo 7, lettera h), del Dlgs n. 149 del 2022, nel disciplinare la rappresentanza della parte nel procedimento, non ha definito i «giustificati motivi» la cui presenza consente alla parte interessata di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, non essendo, tra l'altro, possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina del rappresentante medesimo. Pertanto, spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto giustificati i motivi addotti dall'attore, il quale, nel promuovere un giudizio nei confronti di una banca al fine di ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di concessione di una linea di credito mediante carta di tipo revolving, aveva ritenuto di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione non solo dal difensore, ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro, presidente di un'associazione di consumatori).

Tribunale di Genova, Sezione V civile, sentenza 18-19 marzo 2024 n. 878 - Presidente Ravera - Relatore Lippi

Spese processuali - Responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, Cpc - Configurabilità Presupposti - Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso - Necessità - Fondamento. (Cpc, articolo 96)

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati.

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Lecco, Sezione I civile, sentenza 18-22 febbraio 2024 n. 182 - Giudice Arrighi

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria. (Costituzione, articolo 36; Cc, articoli 1226, 2056 e 2059)

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti da un intervento chirurgico, il giudice adito, pur accogliendo la domanda dell'attore danneggiato, in applicazione del riaffermato principio, ha escluso una personalizzazione del danno, non avendo la difesa attorea argomentato, né provato, alcunché in ordine agli elementi volti a suffragarne l'invocabilità in giudizio).

Tribunale di Lecco, Sezione I civile, sentenza 18-22 febbraio 2024, n. 182 - Giudice Arrighi

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Danno futuro da incapacità lavorativa specifica - Liquidazione equitativa - Congruità del ristoro - Onere motivazionale del giudice di merito. (Cc, articoli 1223, 1226, 2056 e 2059)

La liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, pur diretta alla tendenziale integralità del ristoro e non meramente simbolica, può essere solo equitativa trattandosi di danno patrimoniale futuro, sicché essa va condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso (e, in ispecie, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione), dovendo il giudice spiegare le ragioni del processo logico sul quale la valutazione equitativa operata si fonda, indicando i criteri assunti a base del procedimento adottato (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti da un intervento chirurgico, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e rilevato che l'attore, al momento dell'evento lesivo non possedeva un reddito in grado di esprimere la sua reale capacità lavorativa, ha concluso che, ai fini del calcolo del lucro cessante, dovesse prendersi a base il triplo della pensione sociale).

SOCIETÀ E IMPRESE

Tribunale di Roma, Sezione XVI civile, sentenza 30 maggio-7 giugno 2024 n. 9865 - Presidente Di Salvo - Relatore Pigozzo

Società di capitali - Partecipazioni sociali - Trasferimento - Clausola statutaria contenente un patto di prelazione - Violazione - Conseguenze - Inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1218, 2469, 2470 e 2479)

La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - stante l'"efficacia reale" del patto inserito nello statuto sociale - della cessione della partecipazione societaria che resta, però, valida tra le parti stipulanti, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il cosiddetto "retratto" non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificatamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari. In altre parole, l'efficacia reale comporta di per sé l'opponibilità "erga omnes" della clausola ma nel solo senso dell'inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola, potendo, in questa prospettiva, la società rifiutare di riconoscere quale socio l'acquirente della partecipazione il cui acquisto si sia verificato in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l'efficacia reale non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di "riscattare" la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata "denuntiatio".

Tribunale di Ancona, Sezione civile, sentenza 7-8 febbraio 2024 n. 284 - Presidente e relatore Pompetti

Società di capitali - Patti parasociali - Nozione - Inquadramento sistematico - Violazione - Efficacia obbligatoria - Conseguenze. (Cc, articoli 1322, 2341-bis e 2341-ter)

In materia societaria, il patto parasociale corrisponde a una convenzione negoziale comprensiva di più ipotesi distinte per oggetto e funzione, il cui elemento comune di raccordo è correlato alla regolamentazione extrasociale dei diritti e degli obblighi nascenti dalla partecipazione alla società, la quale viene realizzata tra tutti o tra alcuni dei soci. Il carattere interindividuale del patto, unitamente alla mancanza di un vero rilievo organizzativo, ne determina l'assimilazione alla convenzione contrattuale di diritto comune, quanto ai criteri di interpretazione, alle valutazioni in punto di validità ed allo stesso controllo di meritevolezza. L'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude inoltre che essi possano incidere sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a tali patti. Il patto parasociale ha infine esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale.

Tribunale di Ancona, Sezione civile, sentenza 7-8 febbraio 2024 n. 284 - Presidente e relatore Pompetti

Società di capitali - Patti parasociali - Sottoscrizione di un patto parasociale da parte del socio - Successiva cessione della partecipazione sociale - Trasferimento al terzo acquirente dei diritti e degli obblighi previsti nel patto parasociale - Esclusione. (Cc, articoli 2341-bis e 2341-ter)

In materia societaria, qualora un socio che abbia sottoscritto un patto parasociale, traferisca la propria partecipazione, il cessionario non è automaticamente vincolato dal negozio. Infatti, i diritti e gli obblighi contenuti in un patto parasociale non si trasferiscono al terzo acquirente della partecipazione, in quanto non ineriscono a quest'ultima ma al socio, ed hanno carattere personale.

Tribunale di Genova, Sezione V civile, sentenza 18-19 marzo 2024 n. 878 - Presidente Ravera - Relatore Lippi

Società di capitali - Patti parasociali - Violazione - Azione risarcitoria promossa dal socio - Ammissibilità - Presupposti - Danno diretto e non riflesso - Necessità. (Cc, articoli 2341-bis e 2341-ter)

In materia societaria, i patti parasociali debbono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", poiché riguardano i rapporti personali tra i soci sui quali detti accordi sono destinati ad operare. In particolare, il socio parte del patto parasociale può agire in via risarcitoria nei confronti degli altri soci stipulanti solo ove sussistano gli estremi di un danno diretto nei suoi confronti quale conseguenza di un inadempimento del patto e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale.

Tribunale di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 21-29 maggio 2024 n. 359 - Presidente Buzzelli - Relatore Di Rosa

Società di capitali - Patti parasociali - Nozione - Oggetto - Efficacia - Violazione - Rimedi esperibili - Esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 Cc - Ammissibilità. (Cc, articoli 2341-bis, 2341-ter e 2932)

In materia societaria, i patti parasociali possono essere definiti come gli accordi tra i soci o tra soci e terzi, stipulati al di fuori dell'atto costitutivo, a mezzo dei quali costoro si obbligano a tenere (o a non tenere) un determinato comportamento in riguardo alla società, sia internamente ad essa che in chiave esterna rispetto ai suoi meccanismi di governo. Tali accordi possono avere ad oggetto la regolamentazione di interessi individuali o di rapporti giuridici preesistenti in capo ai soci, non necessariamente aventi causa nel contratto sociale, strutturandosi come veri e propri contratti distinti dall'assetto organizzativo societario, per quanto incidenti sullo stesso. Trattasi, pertanto, di contratti plurilaterali collegati unilateralmente al contratto sociale, posto che, mentre le vicende attinenti allo stesso incidono necessariamente, a cascata, anche sul patto parasociale, al contrario, il contratto sociale risulta del tutto indifferente ed insensibile rispetto a tutti gli avvenimenti che possano riguardare gli accordi tra i soci o tra i soci e i terzi. I patti parasociali hanno infine efficacia meramente obbligatoria ed "inter partes", così distinguendosi dalle disposizioni endosocietarie formalizzate nell'atto costitutivo o nello statuto, anche se si ritiene ammessa l'applicabilità del rimedio dell'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del Cc.

Tribunale di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 21-29 maggio 2024 n. 359 - Presidente Buzzelli - Relatore Di Rosa

Società di capitali - Patti parasociali - Disciplina applicabile - Patti parasociali cosiddetti "atipici" - Ammissibilità. (Cc, articoli 1322, 2341-bis e 2341-ter)

In materia societaria, al di là della disciplina del codice civile di cui all'articolo 2341-bis del Cc che prevede particolari categorie di patti parasociali, debbono ritenersi ammessi anche i patti parasociali cosiddetti "atipici", rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

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