REATO
Cause di giustificazione - Legittima difesa - Eccesso colposo - Presupposti. (Cp, articoli 55 e 59)
In tema di scriminanti, l'eccesso colposo di legittima difesa, a norma dell'articolo 55 Cp, presuppone in ogni caso l'esistenza della causa di liceità, fosse pure putativa, e si qualifica ulteriormente per il superamento, per colpa, dei limiti fissati dalla legge per l'esercizio della stessa, cosicché, una volta esclusa l'esimente della legittima difesa, non può parlarsi di eccesso colposo, dato che le due figure presuppongono identità di situazioni e si differenziano unicamente in ordine all'elemento della adeguatezza della reazione.
Imputabilità - Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti - Esclusione della capacità di intendere e di volere - Condizioni. (Cp, articoli 88, 89 e 95)
In tema di imputabilità, l'abuso di alcool o sostanze stupefacenti influisce sulla capacità di intendere e di volere solo se ed in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trova di fronte ad una vera e propria malattia, dovendosi escludere dal vizio di mente - totale o parziale - la presenza di anomalie e forme di degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico.
Prostituzione - Favoreggiamento - Natura - Eventualmente abituale - Ragioni. (Legge n. 75/1958, articolo 3, n. 8)
Il reato di favoreggiamento della prostituzione ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta quanto nella reiterazione di più azioni omogenee, posto che la fattispecie di cui all'articolo 3, n. 8, della legge n. 75/1958, è connotata dalla mera occasionalità del comportamento ovvero dalla commissione di ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione agevolatrice dell'attività prostituiva.
Reddito di cittadinanza - Indebita percezione - Abrogazione dell'articolo 7 Dl n. 4/2019 - Abolitio criminis - Esclusione - Ragioni - Principio di retroattività della legge più favorevole - Deroga - Irragionevolezza - Esclusione. (Costituzione, articoli 3 e 25, comma 2; Dl n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26/2019; articolo 7; Dl n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023, articolo 8; Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 318; Cp, articolo 2)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, l'abrogazione, a far data dal 1 gennaio 2024, del delitto di cui all'articolo 7 Dl 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex articolo 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex articolo 2, comma 2, Cp, ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'articolo 8 Dl 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
SENTENZA PENALE
Giudizio in assenza - Rescissione del giudicato - Condizioni - Indicazione - Elezione di domicilio presso difensore di fiducia - Successiva cancellazione dall'albo - Rilevanza - Fattispecie. (Cpp, articoli 420-bis, 420-ter, 604-comma 5-bis)
In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte d'appello ha annullato la sentenza impugnata per essere stato l'imputato erroneamente dichiarato assente dal giudice di prime cure, non potendosi ritenere sufficiente a tale scopo la circostanza che avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia, in mancanza di elementi da cui trarre la convinzione e la certezza che avesse avuto effettiva conoscenza del processo o, almeno, che avesse instaurato con il difensore domiciliatario un minimo rapporto professionale).
SPORT E SPETTACOLO
Manifestazioni sportive - Daspo sportivo - Patteggiamento - Applicabilità - Condizioni. (Legge 401/1989, articolo 6, comma 7; Cpp, articolo 444)
La misura del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è applicabile ai sensi dell'articolo 6, comma 7, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal Dl n. 16/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, dal giudice in sede di patteggiamento, indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti, purché a tale decisione si accompagni la necessaria motivazione sulla pericolosità in concreto della persona destinataria e sulla durata della misura stessa.
STUPEFACENTI
Detenzione e spaccio - Fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, Dpr n. 309/1990 - Natura - Ambito di applicazione - Piccolo spaccio - Individuazione. (Dpr 309/1990, articolo 73, comma 5)
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, avente natura autonoma, è configurabile nelle ipotesi di cd. "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti.


