CONCORRENZA
Concorrenza sleale - Atti di concorrenza - Sviamento di clientela - Appropriazione di tabulati recanti nominativi di clienti e fornitori di un concorrente tramite soggetti già dipendenti del medesimo - Illecito concorrenziale - Sussistenza - Pregressa conoscenza di tali dati - Irrilevanza - Ragioni. (Cc, articolo 2598)
In materia di concorrenza sleale, integra gli estremi dello sviamento di clientela la condotta posta in essere da un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già al servizio di un concorrente, si appropri di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, essendo irrilevante la circostanza che detti nominativi fossero già noti al medesimo imprenditore e a tali dipendenti, trattandosi di informazioni comunque riservate e, come tali, non divulgabili.
Concorrenza sleale - Atti di concorrenza - Sviamento di clientela - Contratto di subagenzia - Scioglimento unilaterale - Comunicazione, da parte del subagente assicurativo, alla clientela di avere assunto incarico da altra compagnia assicuratrice - Illecito sviamento di clientela - Configurabilità - Condizioni e limiti. (Cc, articolo 2598)
In materia di concorrenza sleale, non è ravvisabile illecito sviamento di clientela nella condotta del subagente assicurativo che, avendo sciolto unilateralmente il contratto di subagenzia, avvicini i clienti onde comunicare loro di avere assunto incarico da altra compagnia assicuratrice, laddove i dati utilizzati riguardino soltanto i nominativi dei clienti e non anche informazioni di pertinenza della compagnia assicuratrice quali dati di polizza, scadenze, profilo del cliente. Infatti, soltanto nel caso in cui l'agente o il subagente utilizzi non solo i dati relativi all'identificazione del cliente, ma anche i dati relativi a contratti stipulati da quest'ultimo - in modo da proporgli contratti analoghi per conto di altra compagnia, a condizioni economiche più vantaggiose - viene in questione una condotta illecita ai sensi dell'articolo 2598 del Cc.
CONDOMINIO
Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Legittimazione - Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'impugnazione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 100)
In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'articolo 1137 del Cc ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'articolo 100 del Cpc, quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'approvazione nelle more di altra delibera sostitutiva di quella impugnata, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, al tempo della notifica dell'atto di citazione, momento rispetto al quale doveva valutarsi la sussistenza dell'interesse ad agire ex articolo 1137 del Cc, la condomina attrice aveva certamente interesse all'annullamento della delibera de qua inficiata dal vizio formale denunziato e consistente, nella circostanza, nell'omessa convocazione all'assemblea dei condomini chiamata a pronunciarsi ed a deliberare la revoca dell'amministratore in carica e la contestuale nomina del suo successore).
Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni assembleari - Previsione della possibilità di compromettere in arbitri tali controversie - Legittimità. (Cc, articolo 1137; Cpc, articoli 806 e 808)
In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'articolo 1137 del Cc, nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 del Cpc (Nel caso di specie, rilevata la presenza nel regolamento condominiale di una disposizione a mente della quale «…qualsiasi controversia tra i comproprietari attinente comunque allo stabile od al presente regolamento verrà inappellabilmente deferita ad un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo fra le parti contendenti ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente…» il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e accolta l'eccezione ritualmente sollevata dal Condominio convenuto, si è dichiarato incompetente a pronunciare sull'impugnazione delle due delibere assembleari oggetto di causa assegnando al contempo termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro irrituale).
CONTRATTO
Contratto di albergo - Nozione e oggetto - Disciplina applicabile - Individuazione . (Cc, articoli 1322, 1559, 1571 e 1655)
Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l'albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente un'unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali, che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo. Si tratta, dunque, di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di "dare" e di "facere", dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, lavanderia, centro benessere, etc.). In particolare, tali prestazioni si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a far assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale. Inoltre, gli obblighi posti a carico delle parti sono strettamente legati al libero ed utile godimento dell'alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti di locazione, appalto e somministrazione. (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, accogliendo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha rideterminato la somma che era stata ingiunta in via monitoria a titolo di saldo del soggiorno di parte opponente presso la struttura alberghiera di parte opposta riconoscendo in parte fondata la contestazione di una serie di disservizi emersi nell'erogazione di della articolata prestazione alberghiera).
Risoluzione - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento - Valutazione del giudice - Criteri - Equilibrio del contratto e buona fede - Conseguenze - Locazione immobiliare - Sospensione totale del pagamento del canone da parte del conduttore in conseguenza della diminuzione di godimento del bene - Illegittimità. (Cc, articoli 1575, 1584, 1587 e 1460)
L'«exceptio non rite adimpleti contractus», di cui all'articolo 1460 del Cc, postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; ne consegue che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall'articolo 1584 del Cc.
LOCAZIONI
Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo - Evento dannoso imputabile al comportamento di un terzo - Obbligo di manutenzione a carico del locatore - Portata e fondamento . (Cc, articoli 1575 e 1576)
In tema di locazione immobiliare, non è revocabile in dubbio che il locatore debba effettuare le riparazioni necessarie a prescindere da ogni sua colpa, ricollegandosi l'obbligo all'obiettivo verificarsi del deterioramento che, diminuendo il godimento della cosa, squilibra le reciproche prestazioni: la godibilità deve restare ferma nei termini pattuiti. Invero, l'obbligo di manutenzione ricadente sul locatore si fonda sulla necessità di garantire la persistenza di un rapporto proporzionale tra il valore del godimento assicurato al conduttore ed il canone pagato al locatore: in mancanza dell'assolvimento di tale obbligazione, il conduttore alla fine del rapporto di locazione ben spesso si troverebbe a dover pagare un canone sproporzionato per il deperimento fisico del bene locato (il più delle volte derivante dal decorso del tempo) rispetto alla qualità del godimento ritraibile dal bene medesimo. In siffatta situazione, non rileva quale sia l'antecedente causale dell'evento dannoso, che può essere riconducibile tanto al fatto del locatore, quanto al caso fortuito o al comportamento del terzo: orbene, anche se debba escludersi ogni colpa del locatore, egli sarà tenuto ad effettuare le riparazioni del cespite locato, ma evidentemente non a rispondere dei danni strettamente derivanti dal guasto (dei quali sarà, invece, responsabile solo nel caso di suo diretto contributo causale, colposo e/o doloso). Pertanto, in linea generale, in presenza di fatti che determinano la limitazione del godimento della cosa locata, il locatore è obbligato ex articolo 1576 del Cc a rimuovere l'inconveniente, salvo il suo diritto di rivalersi sul terzo ove la causa dei lamentati danni sia ad esso imputabile.
MEDIAZIONE
Provvigione - Diritto del mediatore - Concorso di più mediatori - Diritto alla divisione della provvigione - Presupposti. (Cc, articoli 1754, 1755 e 1758)
In tema di mediazione, nel caso in cui l'affare sia causalmente riconducibile all'intervento di più mediatori, l'articolo 1758 del Cc prevede che ciascuno di essi abbia diritto - secondo il regime delle obbligazioni divisibili - ad una quota della provvigione, a prescindere dal fatto che l'intervento dei più mediatori sia congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi.
Provvigione - Diritto del mediatore - Presupposto - Divergenza tra oggetto iniziale della trattativa e oggetto conclusivo dell'affare - Condizioni - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Necessità - Accertamento - Mera successione temporale tra attività del mediatore e conclusione dell'affare - Sufficienza - Esclusione. (Cc, articoli 1754 e 1755)
In tema di mediazione, il diritto alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, motivo per cui tale diritto va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti. Tuttavia, proprio perché è necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e di una idonea intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo "post hoc, ergo propter hoc". In questa prospettiva, non si ritiene sufficiente la prova, da parte del mediatore, di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile, né di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, né che l'acquirente si sia più volte recato nella sede del mediatore.
Provvigione - Diritto del mediatore - Presupposto - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Sufficienza. (Cc, articoli 1754 e 1755)
In tema di mediazione, il disposto dell'articolo 1755, comma 1, del Cc («Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento») deve essere interpretato nel senso che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
PROCEDIMENTO CIVILE
Legittimazione - Attiva - Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 110 e 111; Dlgs n. 385/1993, n. 58)
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento del saldo residuo di un contratto di prestito personale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata titolarità del credito azionato dall'opposta, avendola, nella circostanza, gli opponenti sollevata, del tutto tardivamente, ovvero solo in sede di memoria conclusionale di replica, dovendo, pertanto ritenersi, anche ai sensi dell'articolo 115 del Cpc, che un siffatto contegno processuale denotasse l'implicito riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla controparte).


