CONDOMINIO
Condominio negli edifici - Amministratore - Revoca - Procedimento di revoca giudiziaria - Oggetto dell'accertamento giudiziale - Criteri di valutazione - Individuazione. (Cc, articoli 1129, 1130, 1131, 1218 e 1713; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 64)
In tema di condominio negli edifici, la revoca giudiziale dell'amministratore - pure in presenza delle gravi irregolarità descritte dall'articolo 1129 del Cc con elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa - costituisce oggetto di un potere discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria tenuta a valutare se la condotta del revocando possa essere giustificata, se sia stata causa di pregiudizio per il condominio o comunque rappresenti indizio di gestione impropria o illegittima, militando in tal senso l'allocuzione lessicale "può essere revocato" utilizzata dal dall'articolo 1131, comma 4, del Cc proprio in riferimento ad una condotta espressamente tipizzata dal legislatore quale grave irregolarità (articolo 1129, comma 11, del Cc) e richiede il riscontro giudiziale sia dell'imputabilità dell'inadempimento ascritto all'amministratore - mandatario per violazione del rapporto di mandato intercorrente tra i condomini e l'amministratore ex articolo 1218 del Cc - sia la valutazione dell'importanza dello stesso parametrato al criterio - desumibile dal sistema e dalla delineata natura giuridica del rapporto tra condominio ed amministratore - dell'incidenza sulla relazione fiduciaria tra la compagine condominiale e l'amministratore stesso (Nel caso di specie, nel pronunciare la sola condanna a rifondere le spese del procedimento sostenute dai condomini ricorrenti in applicazione del principio della soccombenza virtuale, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere dovuta alle dimissioni irrevocabili rassegnate dall'amministratrice resistente, il collegio del tribunale adito ha ritenuto fondata la domanda di revoca giudiziale, avendo, nella circostanza, quest'ultima omesso, nel termine di legge, di far approvare i bilanci di gestione condominiale relativi a ben quattro esercizi).
Condominio negli edifici - Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Omessa convocazione di un condomino - Vizio relativo - Annullabilità - Sussistenza - Termine di decadenza - Applicabilità - Decorrenza - "Dies a quo" - Momento rilevante - Individuazione. (Cc, articolo 1137)
In tema di condominio negli edifici, la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità della conseguente delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137, terzo comma, del Cc, decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Nel caso di specie, il giudice d'appello, rilevato che il condomino appellato, assente alla riunione assembleare, aveva avuto conoscenza delle deliberazioni assembleari solo con l'avvenuta notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, al quale le stesse risultavano allegate, ha ritenuto, di conseguenza, tempestiva l'impugnazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione).
CONTRATTO
Requisiti del contratto - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Clausole onerose - Efficacia - Specifica approvazione per iscritto - Ambito applicativo - Limiti - Strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti - Necessità - Fattispecie relativa a clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto di servizi. (Cc, articoli 1341 e 1342; Cpc, articolo 808)
In tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale, se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, quanto dal punto di vista formale, ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che la clausola compromissoria inserita in un appalto di servizi ed opposta all'attrice dalla convenuta, non esigesse, ai fini della sua validità ed efficacia, della specifica sottoscrizione dei contraenti, trattandosi, nella circostanza, di contratto predisposto unicamente al fine di disciplinare lo specifico rapporto intercorso tra le parti, e non sostanziandosi in un contratto per adesione o comunque in un modulo standardizzato).
Somministrazione - Fornitura di energia elettrica - Anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva - Contestazione - Onere probatorio dell'utente - Contenuto. (Cc, articoli 1218, 1559 e 2697)
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva - in difetto di prova evidente dell'alterazione dello strumento - deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare l'attività illecita del terzo (dimostrando che il consumo di energia è e si è verificato "invito domino") ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero, ancora, di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Nel caso di specie, nel rigettare l'opposizione proposta a fronte di un'ingiunzione di pagamento di somme rivendicate a titolo di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, l'opponente non avesse provato che il prelievo era stato effettuato da terzi "invito domino", né di avere adottato ogni possibile cautela e dunque di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non alterassero il normale funzionamento del contatore).
DIVISIONE
Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione - Oggetto - Azione di collazione autonoma dalla divisione ereditaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 737; Cpc, articolo 100)
La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento. Infatti, la collazione per imputazione di una porzione del "donatum" - che si tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe "pro quota" al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha dichiarato inammissibile la domanda di collazione in quanto formulata dalla parte attrice in difetto di una contestuale richiesta di divisione della massa ereditaria).
PROCEDIMENTO CIVILE
Giudizio civile e penale - Rapporto - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Sentenza di non doversi procedere per prescrizione o amnistia - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di somministrazione di energia elettrica. (Cc, articoli 1218, 1559 e 2697; Cpp, articoli 651, 652, 653 e 654)
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'articolo 652 del Cpp, cosi come quelle degli articoli 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Nel caso di specie, nel rigettare l'opposizione proposta a fronte di un'ingiunzione di pagamento di somme rivendicate a titolo di somministrazione di energia elettrica, nel cui giudizio si dibatteva anche dell'avvenuta manomissione del contatore, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha escluso che l'opposta sentenza non già di assoluzione, ma di non doversi procedere per mancata proposizione della querela pronunciata in sede penale nei riguardi dell'odierno opponente potesse ritenersi vincolante in sede civile in ordine al fatto oggetto di accertamento).


