COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Giurisdizione - Estradizione - Corte penale internazionale - Richiesta di consegna ai sensi della legge n. 237/2012 di soggetto colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalla Cpi - Arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Previa interlocuzione tra Ministro della giustizia e Procura generale e trasmissione degli atti - Necessità - Conseguenze. (Legge n. 237/2012, articoli 2, 11 e 14; Legge n. 232/1999; Cpp, articolo 716)
IL PRINCIPIO
In tema di richiesta di consegna avanzata nei confronti di soggetto colpito da mandato di arresto internazionale dalla Corte penale internazionale ("Cpi"), la legge n. 237/2012 - di recepimento, nell'ordinamento italiano, dello statuto istitutivo della Cpi di cui alla legge n. 232/1999 - non prevede, diversamente dalla disciplina estradizionale ex articolo 716 Cpp, la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandato di arresto internazionale, ma prescrive una procedura speciale analiticamente scandita in tutti i suoi adempimenti relativi allo status libertatis della persona dall'articolo 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Cpi sia già pervenuta e dall'articolo 14 per i casi in cui tale richiesta non sia ancora pervenuta ma la Corte stessa faccia richiesta di applicazione provvisoria della misura cautelare; trattasi di procedura speciale che prescrive ex articolo 2, comma 1, legge n. 237/2012 una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro della giustizia e la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e la successiva trasmissione degli atti dal Ministro della giustizia alla suddetta Procura generale; in assenza di tali doverosi adempimenti, non è possibile applicare il disposto generale di cui all'articolo 716 Cpp, in ossequio al principio secondo cui "ubi lex voluit dixit". Ne consegue che, in difetto delle condizioni per la convalida dell'arresto provvisorio effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, va dichiarato il non luogo a provvedere sullo stesso, in quanto irrituale, non essendo previsto dalla legge n. 237/2012 e, in mancanza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore generale di Roma per mancata trasmissione degli atti della Cpi di competenza ministeriale, va ordinata l'immediata scarcerazione della persona richiesta in consegna. (Fattispecie relativa al mandato di arresto internazionale emesso in data 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale, Prima camera preliminare, a carico di Najeem Osema Almasri Habish, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, in Libia, dal 15 febbraio 2011 e in particolare oltraggio alla dignità umana, stupro, violenza sessuale, omicidio, tortura, trattamento crudele ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c, nn. 1 e 2, lettera 3, n. 6, in danno di vittime detenute per motivi di carattere religioso, in quanto cristiane o atee, ideologico, perché omosessuali o comunque perché asseritamente responsabili di atteggiamenti d'opposizione ai membri delle Forze speciali di deterrenza, di cui faceva parte di generale libico Elmasry).
Sul noto caso Almasri, la Corte di appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha condiviso la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, il quale aveva chiesto ai giudici di dichiarare «la irritualità» dell'arresto del generale libico capo della polizia tripolina effettuato, a seguito dell'allerta dell'Interpol inviata a sei Paesi, la notte tra il 18 e il 19 gennaio scorso dalla Digos di Torino «in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il Ministro della giustizia, titolare dei rapporti con la Corte Penale Internazionale»; Ministro che, pur essendo stato interessato dalla Procura generale in data 20 gennaio 2025, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, «non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito». Per tali ragioni, la Procura generale di Roma non avanzava neppure alcuna istanza di custodia cautelare del generale libico, ritenendo preclusivo sul punto il silenzio serbato dal Guardasigilli, pur prontamente informato dell'arresto provvisorio. La Corte di appello capitolina ha quindi scarcerato il generale libico il 21 gennaio 2025 e, nella stessa giornata, il Ministero dell'Interno ne ha ordinato l'immediata espulsione dal territorio italiano, perché ritenuto soggetto pericoloso, e ne curava l'immediato rimpatrio in Libia attraverso un mezzo aereo nella disponibilità dei nostri servizi segreti.La procedura in concreto attuata dagli operanti - si legge nell'ordinanza in epigrafe, a sostegno della disposta scarcerazione - «è stata quella prevista per le procedure estradizionali dall'articolo 716 Cpp, che prevede la possibilità dell'arresto d'iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandati di arresto internazionale a fini estradizionali» ma - secondo la Corte d'appello capitolina - nella specie avrebbe dovuto applicarsi la speciale procedura applicativa della misura cautelare prevista dalla legge n. 237/2012 (di recepimento, nel nostro ordinamento, dello Statuto istitutivo della Cpr di cui alla legge n. 232/1999), la quale prescrive una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro della Giustizia e la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma (competenza espressamente individuata dalla norma stessa), in ossequio al principio sancito nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 237/2012, secondo il quale «i rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia». Tale procedimento - argomenta la Corte - deve passare necessariamente dalla:1) ricezione degli atti da parte del Ministro della Giustizia («al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito»: articolo 2, comma 1);2) trasmissione degli atti dal Ministro della Giustizia alla procura generale presso la corte d'appello di Roma («il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti…: articolo 11, comma 1);3) richiesta del Procuratore generale alla Corte d'appello, per l'applicazione della misura cautelare («…ricevuti gli atti, chiede alla medesima Corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare»: articolo 11, comma 1).Tali circostanze - nella vicenda al vaglio non verificatesi e non rispettate, conclude la Corte di appello di Roma - «precludono la possibilità di ritenere applicabile nella fattispecie il disposto di cui all'articolo 716 Cpp che costituisce un sostanziale diverso intervento non inserito dal legislatore nella procedura in questione ed al quale, per tale ragione, non può farsi riferimento attraverso il richiamo dell'articolo 3 della legge n. 237/2012». Poiché la procedura di applicazione della misura cautelare è stata esaustivamente scandita in tutti i suoi passaggi dalla legge n. 237/2012, che ha specificamente previsto ogni adempimento relativo alla compressione dello status libertatis della persona, per la Corte romana, in ossequio al principio secondo cui "ubi lex voluit dixit", l'arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria nella procedura di consegna su mandato della Cpi deve ritenersi escluso in quanto non espressamente previsto dalla normativa speciale.In disparte ogni valutazione sull'inerzia governativa nella trasmissione alla Procura generale degli atti ricevuti dalla Cpi, tema che esula la presente nota tecnica, l'ordinanza in epigrafe - su cui si registrano già note critiche della prima dottrina (vedi G. Vanacore, in «Sistema penale» 27 gennaio 2025; M. Caianiello-C. Meloni, ibidem, 24 gennaio 2025; V. Bolici-A. Martino in «Questione giustizia» 25 gennaio 2025; L. Parsi, su «Giustizia Insieme» 25 gennaio 2025) - non pare condivisibile sotto più profili.Anzitutto, non persuade la compiuta ricostruzione dei rapporti fra disciplina speciale (legge n. 237/2012) e disciplina generale (Libro XI del Cpp) laddove sembra confondere i diversi piani in cui operano gli istituti dell'arresto pre-cautelare (che è atto proprio della polizia giudiziaria, legittimato ordinariamente nei casi di fragranza e estradizionalmente nei casi d'urgenza) e quello della custodia cautelare (che è atto dell'autorità giurisdizionale). Ebbene, gli evocati articoli 11 e 14 della legge n. 237/2017 disciplinano la materia dell'applicazione di misure cautelari da parte della Corte d'appello; nulla stabiliscono circa il diverso istituto pre-cautelare dell'arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria, per il quale, in mancanza di espresse norme speciali, continuano ad applicarsi le norme generali, in base alla clausola "di chiusura" dell'articolo 3 della legge n. 237/2012, secondo cui si osservano le regole dell'estradizione del libro XI del Codice di procedura penale se non diversamente disposto dalla legge n. 237/2012 stessa e dallo Statuto di Roma. Dunque, a ben vedere, nessuna pertinente disposizione della legge n. 237/2012 avrebbe impedito l'arresto d'iniziativa secondo le forme dell'articolo 716 Cpp, ben applicabile alla speciale procedura de qua in forza dell'articolo 3 della stessa legge n. 237/2012; diversamente opinando - ossia nei termini di cui all'ordinanza in epigrafe - si ammetterebbe che, irragionevolmente, l'ordinamento italiano prevede la possibilità di intervento su iniziativa della polizia giudiziaria per reati comuni e non per i crimini internazionali puniti dallo Statuto di Roma, che sono per definizione connotati da una eccezionale gravità.E in ogni caso, anche a prescindere dalla (ritenuta ma contestabile) irritualità dell'arresto della polizia giudiziaria, essa, trattandosi di (pretesa) illegittimità che incide su una vicenda del passato, non precluderebbe, in ogni caso, che pro futuro la custodia cautelare possa essere validamente richiesta (dalla Procura generale) e validamente disposta (dalla Corte d'appello), onde scongiurare il rischio di fuga in attesa della consegna dell'indiziato alla Cpi.


