PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenza 9 gennaio 2025 n. 90 - Giudice Caraccia

Trattazione della causa - Articolo 185-bis Cpc - Proposta di conciliazione formulata dal giudice - Finalità - Rifiuto o mancata accettazione della proposta - Conferma, nella pronuncia resa all'esito del giudizio, dei criteri determinati dal giudice - Statuizione di condanna per responsabilità processuale aggravata - Configurabilità - Fattispecie relativa a compravendita mobiliare. (Cpc, articoli 96 e 185-bis)

La previsione di cui all'articolo 185-bis del Cpc, attribuendo al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tal senso, sebbene le parti non siano tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice siano sostanzialmente confermati in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto in sede di conclusione di un contratto di compravendita mobiliare, poi dichiarato risolto per inadempimento della società convenuta, il giudice adito, rilevato che quest'ultima, a differenza della società attrice, non aveva accettato la proposta conciliativa che, rispetto all'esito del giudizio, le avrebbe permesso di non corrispondere gli interessi legali, ha condannato la stessa, ex articolo 96, comma 3, codice di procedura civile, al pagamento di una somma, in favore della società attrice, equitativamente determinata in 851,00 euro, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo la formulazione della suddetta proposta e, precisamente, quelle relative alla fase decisionale).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Lodi, sezione civile, sentenza 23 gennaio 2025 n. 29 - Giudice Cappello

Responsabilità civile - Danno - Cagionato da animali - Responsabilità del proprietario - Contatto fisico tra animale e danneggiato - Necessità - Esclusione - Fatto posto in essere dall'animale quale causa primaria dell'evento - Sufficienza. (Cc, articolo 2052)

In tema responsabilità per danno cagionato da animale, non è necessario riscontrare un contatto fisico tra questo ed il danneggiato, essendo sufficiente che il fatto posto in essere dall'animale si ponga come causa primaria dell'evento (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva ex articolo 2052 codice civile della convenuta, proprietaria di un setter irlandese, nella causazione del fatto illecito occorso all'attrice che, nel cortile interno di un complesso condominiale, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione dell'animale che la inseguiva, era inciampata in un gradino, riportando gravi lesioni).

SOMMINISTRAZIONE

Tribunale di Bologna, sezione II civile, sentenza 28 gennaio 2025 n. 205 - Giudice Congiù

Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione - Ripartizione degli oneri probatori - Azione di accertamento negativo del credito - Diversa distribuzione degli oneri probatori - Insussistenza. (Cc, articoli 1218, 1559 e 2697)

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto che la società erogatrice del servizio di energia elettrica, nonostante la genericità della contestazione mossa dall'opponente, aveva comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato, comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico e le certificazioni del distributore locale, quale documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura e la conseguente regolarità della fatturazione).

VENDITA

Tribunale di Sondrio, sezione civile, sentenza 4 gennaio 2025 n. 5 - Giudice Romiti

Promessa di vendita - Di bene indiviso quale "unicum" - Prestazione dei venditori - Unitarietà - Sussistenza - Conseguenze. (Cc, articoli 1292, 1316, 1317, 1319, 1351 e 1470)

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale (Nel caso di specie, rilevato dal tenore testuale dell'atto di compravendita oggetto di causa, che i beni immobili ceduti erano stati considerati come un "unicum", sebbene in comproprietà tra i vari venditori, il giudice adito, ritenuto l'enunciato principio applicabile anche al contratto definitivo, ha concluso che gli effetti della pronunciata risoluzione si dovessero produrre "ex tunc" per tutte le parti del contratto, tenute di conseguenza a restituire quanto ricevuto, ivi inclusi i venditori diversi dall'odierno convenuto, i quali avevano omesso di comparire sia in sede di mediazione che nel successivo giudizio di merito).

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