PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Azione di restituzione - Azione di rivendicazione - Presupposti rispettivi - Individuazione - Riflessi sul regime probatorio. (Cc, articoli 948 e 2697)
La differenza tra l'azione personale di restituzione e l'azione reale di rivendicazione risiede nel fatto che mentre la prima è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario, con la seconda il proprietario - che necessariamente deve essere tale - chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo. Conseguentemente, in punto di onere della prova, per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce, laddove, invece, con l'azione di restituzione l'attore può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base a un titolo e del successivo venir meno dello stesso per qualsiasi causa (risoluzione, nullità, recesso, scadenza), gravando, poi, sul convenuto la prova di un diritto perdurante di detenzione. (Nel caso di specie, il giudice adito, ribaditi gli enunciati principi, ha accolto sia l'una che l'altra delle due azioni esperite in quanto riguardanti due diverse porzioni del fondo oggetto di giudizio e detenuto, a diverso titolo, dai convenuti).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità professionale - Prestazioni rese dal professionista - Accertamento - Criteri - Onere probatorio - Estremi. (Cc, articoli 1176, 1218 e 2697)
Nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, del Cc) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta; in particolare, la valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione e del livello di complessità della prestazione richiesta. In considerazione della natura contrattuale della prestazione professionale, al cliente attore spetta unicamente un onere di compiuta e precisa allegazione dell'inadempimento contestato, mentre sul professionista grava la prova di aver adempiuto diligentemente alla prestazione o dell'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione stessa per causa a lui non imputabile ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. (Nel caso di specie, relativo a un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal conferimento di un incarico di gestione della contabilità aziendale e personale dell'attore, il giudice, adito, richiamati gli enunciati principi, ha accolto parzialmente la domanda di quest'ultimo, in quanto, alla luce delle emergenze processuali, doveva ritenersi provato il dedotto inadempimento rispetto al mandato professionale conferito alla società convenuta).
Risarcimento del danno - Diritto al risarcimento del danno - Insorgenza - Verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale. (Cc, articoli 1218 e 2697)
In tema di azione per danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita. (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame, il giudice d'appello, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che l'indisponibilità temporanea di una somma di denaro in concomitanza delle ferie natalizie, dovuta alla mancata erogazione della stessa per un problema tecnico verificatosi nello sportello bancario, non fosse idonea a determinare un danno ristorabile "in re ipsa", presupponendo pur sempre l'invocata risarcibilità una dimostrazione di un danno-conseguenza che nei gradi di merito non era stata provata dall'odierno appellante).
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno da indisponibilità di immobile - Perdita concreta del diritto di godimento diretto - Configurabilità - Prova presuntiva - Contenuto. (Cc, articoli 832, 1223, 1226, 2043 e 2697; Cpc, articolo 115)
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'"id quod plerumque accidit", che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato a un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. In particolare, il proprietario è pertanto tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha rigettato la domanda, risultando l'allegazione attorea sul punto del tutto assente, anche sotto il profilo delle prove documentali o fotografiche, sia in ordine al danno patito che con riferimento alle qualità dell'immobile dalle quali inferire il ragionamento presuntivo).
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Prova della "participatio fraudis" del terzo - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Vincolo di parentela tra il disponente ed il terzo - Rilevanza. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901)
La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nel caso di specie, relativo a un'azione promossa da una banca al fine di accertare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia ex articolo 2901 del Cc, del contratto con il quale il convenuto, debitore dell'attrice in forza di due fideiussioni prestate a garanzia di due finanziamenti, aveva venduto alla consorte la propria quota di un mezzo della piena proprietà di un immobile nel quale i coniugi convivevano, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha osservato che nella circostanza fosse estremamente inverosimile che la predetta consorte non fosse stata a conoscenza dell'avvenuta assunzione delle garanzie fideiussorie da parte del marito, appartenendo all'"id quod plerumque accidit" l'esperienza, rinveniente il proprio fondamento nella comunione di vita tra gli sposi, della condivisione tra coniugi medesimi di informazioni circa le proprie iniziative, anche economiche, e le modalità di utilizzo delle proprie sostanze, anche nell'ottica di determinazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese della vita familiare).
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Eredità - Accettazione dell'eredità - Nozione - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Volontà incompatibile con la rinuncia all'eredità - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni. (Cc, articoli 460, 475, 476 e 948)
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del Cc, sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito ha concluso l'azione di rivendicazione intrapresa dall'attore fosse palese espressione di un'accettazione tacita della eredità proveniente dal defunto padre, la quale risultava comprensiva dei beni oggetto di giudizio).


