PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2025 n. 1733 - Giudice Frallicciardi

Legittimazione - "Ad causam" - Titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva - Carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto eccepita dal convenuto - Modalità - Soggezione a decadenza - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 99 e 167)

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, del Cpc; pertanto, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere la restituzione delle voci commissionali corrisposte all'istituto finanziatore convenuto in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da quest'ultimo sul presupposto che i costi di intermediazione fossero stati incamerati dall'agente-mediatore, dedotta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, fosse da ritenersi tempestiva, afferendo la stessa alla carenza di titolarità passiva del rapporto).

Tribunale di Cagliari, sezione II civile, sentenza 28 gennaio 2025 n. 134 - Giudice Mascia

Notificazioni - Notificazione per pubblici proclami - Omessa specificazione delle generalità dei destinatari e della "vocatio in ius" - Inesistenza della notifica - Limiti - Ipotesi di difficoltà di identificazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articolo 150)

In tema di notificazioni per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 del Cpc, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza della notifica e della "vocatio in ius" solo quando il ricorso a tale forma è determinato dalla difficoltà della notifica per l'elevato numero dei destinatari (nel qual caso, è onere del notificante effettuare una specifica indicazione di tali soggetti), ma non anche quando è determinato da difficoltà di identificazione dei destinatari, per cui, ad insindacabile giudizio dell'organo che emette il provvedimento autorizzativo, risulti sommamente difficile procedere a tale identificazione (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda del ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una disposizione del regolamento condominiale che gli inibiva l'accesso al complesso condominiale in compagnia del proprio cane, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha, preliminarmente ed in rito, ritenuto che il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato, in quanto l'obiettiva difficoltà di individuare tutti i destinatari della notifica del ricorso risultava, nella circostanza, giustificata non solo dall'elevato numero dei condomini convenuti, ben 270 membri, ma anche dal mancato aggiornamento della scheda anagrafica consegnatagli dall'amministratore la quale non aveva registrato le indicazioni relative ai condomini deceduti o cedenti la loro porzione esclusiva).

Tribunale di Enna, sezione civile, sentenza 11 febbraio 2025 n. 32 - Giudice Vacirca

Spese processuali - Responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc - Natura pubblicistica - Presupposti - Accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Necessità - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Nozione - Fondamento. (Cpc, articolo 96)

La condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, del Cpc, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. Il legislatore, invero, ha voluto in tal modo sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (cfr., articoli 24 della Costituzione e 6 Cedu) con la ragionevole durata del processo (articolo 111 Costituzione) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale (Nel caso di specie, rilevato che l'attore, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, non aveva più compiuto alcun atto del processo, omettendo di presenziare ad ogni udienza e di introdurre anche il procedimento obbligatorio di mediazione, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile la domanda, ne ha disposto la condanna, oltre che alle spese di giudizio, anche al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, di una ulteriore somma equitativamente determinata nell'importo di cinquecento euro ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, atteso l'evidente abuso dello strumento processuale).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Corte di Appello di Genova, sezione II civile, sentenza 10 febbraio 2025 n. 171 - Presidente e relatore Bruno

Danno cagionato da cosa in custodia - Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Configurabilità - Verifica oggettiva - Necessità - Diligenza del custode - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad infortunio occorso a seguito di caduta sulla sede stradale di un ciclista. (Cc, articolo 2051)

La responsabilità di cui all'articolo 2051 del Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la corte territoriale, respingendo l'appello per difetto di prova del predetto nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il danno, ha confermato la pronuncia impugnata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante nei confronti dell'appellata, quale custode e proprietaria della strada teatro del sinistro, a seguito di un incidente provocato dalla rovinosa caduta da una bicicletta, asseritamente riconducibile, secondo la prospettazione attorea, alle enormi e numerose buche presenti sul manto stradale).

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