ARBITRATO
Controversie societarie - Clausola compromissoria - Oggetto - Devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale - Ambito applicativo - Controversia riguardante il recesso del socio dalla società - Inclusione - Fattispecie in tema di società cooperativa. (Cc, articoli 1362 e 2532; Cpc, articoli 808, 808-ter, 808-quater e 825)
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società. (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di opposizione a un provvedimento di diniego di recesso da una società cooperativa, il giudice adito, accogliendo l'eccezione di compromesso sollevata dalla società convenuta, ha dichiarato la competenza arbitrale prevista da una clausola contenuta nello statuto societario giustificandola con i seguenti motivi: a) per l'ampia dizione contenuta nella predetta clausola compromissoria estesa a «eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»; b) per la portata non espressamente derogatoria della disposizione statutaria dettata in tema di esercizio del diritto di recesso che non era stata espressamente pattuita quale eccezione rispetto alla generale clausola compromissoria; c) per il contenuto della predetta disposizione, quale clausola riproduttiva alla lettera del disposto di cui all'articolo 2532 del Cc, tale da fare ritenere che l'utilizzo del termine «Tribunale» fosse oggetto di mero difetto di coordinamento con la clausola compromissoria; d) per la portata finale e conclusiva della clausola in oggetto, tale da includere tutte le controversie tra soci e società senza fare menzione o richiamare il contenuto di una disposizione statutaria, quale eccezione alla regola generale).
ASSICURAZIONE
Contro i danni - Fatti costitutivi del diritto dell'assicurato Onere della prova - Incombenza sull'assicurato - Fondamento - Fattispecie relativa a contratto di assicurazione stipulato da un Condominio. (Cc, articoli 1882 e 2697)
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere di parte attrice provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, per i quali, il contratto prevede il pagamento di un indennizzo, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un'azione promossa da un Condominio per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto da un polizza "globale fabbricati" stipulata con la compagnia di assicurazioni convenuta, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato integralmente la domanda attorea, in quanto, alla luce della compiuta istruttoria, non era emerso, inequivocabilmente, che i danni lamentati e consistenti in danneggiamenti del lastrico solare, fossero la diretta conseguenza delle precipitazioni e delle raffiche di vento collegate all'evento meteorologico avverso dedotto in citazione, con conseguente inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa).


