REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Rivelazione di segreti d'ufficio - Notizie d'ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Portata - Norme sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 - Rilevanza - Fattispecie. (Cp, articolo 326; Legge n. 241/1990, articolo 28)
IL PRINCIPIO
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la nozione di "notizie d'ufficio" che devono rimanere segrete, la cui divulgazione e utilizzo integra il delitto di cui all'articolo 326 Cp, comprende non soltanto le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle per le quali la diffusione, pur prevista in un momento successivo, sia vietata dalle norme sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, nel momento in cui vengono indebitamente diffuse ovvero utilizzate, perché svelate a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie in cui il Tribunale, ritenendo che le categorie del "segreto-segretissimo-riservato-riservatissimo" e altre consimili non esauriscono l'ambito di applicazione dell'incriminazione di cui all'articolo 326 Cp, ha ritenuto irrilevante che nessuna di tali clausole fosse apposta nella relazione della Polizia penitenziaria e nel carteggio del responsabile del Dap il cui contenuto veniva rivelato da un deputato nel corso di un intervento parlamentare).
La sentenza annotata ha definito, in primo grado, la nota vicenda processuale che ha coinvolto il sottosegretario di Stato alla giustizia con delega al Dap e alla polizia penitenziaria, Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato del reato di cui all'articolo 326, comma 1, Cp per avere rivelato, quale pubblico ufficiale, mediante comunicazione al compagno di partito, On. Giovanni Donzelli, che ne faceva oggetto dell'intervento alla Camera dei deputati in data 31 gennaio 2023, notizie apprese dalla nota stilata dal Nucleo Investigativo Centrale il giorno precedente riportante pedissequamente il contenuto di alcune relazioni di servizio del Gruppo Operativo Mobile sui colloqui intercorsi tra i detenuti all'articolo 41-bis Op e presso l'istituto di Sassari, nota richiesta dallo stesso Delmastro al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, così violando - come si legge nel capo di imputazione - "il dovere di segretezza che su quelle trascrizioni era imposto: dalla natura delle notizie, intrinsecamente sottratte a una conoscenza diffusa, in ragione del regime di segretezza imposto dalla disciplina relativa ai detenuti sottoposti di cui all'articolo 41-bis Op; dal combinato disposto degli articoli 24 legge n. 241/1990 (sull'esclusione del diritto di accesso agli atti amministrativi), 8 Dpr n. 352/1990 (che demanda alle singole amministrazioni il regolamento per l'accesso agli atti amministrativi), 3, comma 1, Dm giustizia n. 115/1996 (che individua i documenti non accessibili per ragione di ordine e sicurezza pubblica) e 41-bis Op; dalla clausola di limita divulgazione apposta […] dal Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria all'atto di trasmissione al sottosegretario […], trattandosi di colloqui su potenziali connessioni criminali in fase nascente, la divulgazione dei quali era idonea a porre in pericolo l'interesse alla prevenzione e repressione della criminalità, protetto dal segreto".Il procedimento penale è sorto dall'esposto presentato dall'On. Bonelli in seguito all'intervento svolto in Parlamento dall'On. Donzelli durante il quale questi aveva riportato fedelmente i colloqui che Alfredo Cospito, detenuto presso l'istituto di pena di Sassari sottoposto al regime dell'articolo 41-bis Op, aveva intrattenuto durante l'ora d'aria in carcere con alcuni esponenti, sottoposti ad analogo regime, ma appartenenti alla criminalità organizzata, 'ndrangheta e camorra; intervento concluso con un attacco politico ad alcuni deputati del partito di opposizione (Onorevoli Serracchiani, Orlando, Verini e Lai, poi costituitisi parte civile nel processo in oggetto) che al Cospito avevano fatto vista nei giorni precedenti per rendersi conto di quale fosse l'effettiva condizione del detenuto che aveva intrapreso da molte settimane lo sciopero della fame contro il regime del carcere duro (vedi la rassegna monografica pubblicata su «Guida al Diritto», 2023, n. 12, pagine 70 e seguente).Il Tribunale di Roma, con la sentenza in rassegna, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato - nei confronti del quale la Procura di Roma aveva chiesto l'assoluzione per difetto di elemento soggettivo del reato - condannandolo alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione, in applicazione del principio sopra massimato (conforme a Cassazione, sezione II penale, n. 16474/2024, Mango, Ced 286210, secondo la quale è "notizia d'ufficio una specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale", sicché il divieto di divulgazione - e di utilizzo - comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti).Il Collegio giudicante ha ritenuto che le notizie comunicate dall'imputato all'On. Donzelli «rientrassero e rientrino (salvo l'effetto della loro odierna diffusa conoscenza, peraltro proprio a causa della condotta dell'imputato), nell'ambito del segreto di ufficio e avessero la copertura penale prevista dall'articolo 326 Cp, che la comunicazione di tali notizie abbia comportato un concreto pericolo per la tutela e l'efficacia della prevenzione e repressione della criminalità e che il Delmastro non può essere ritenuto tanto leggero e superficiale, come per certi versi vorrebbero Difesa e Procura, da non aver considerato e non essersi reso conto della valenza e delicatezza, e in definitiva della segretezza, di quelle informazioni».D'altra parte, autorevolmente «e per primo, sia pure in termini contraddittori» - rimarca il Tribunale - è lo stesso ministero della giustizia, nella persona del Capo gabinetto, «a ritenere quelle notizie coperte da segreto e non liberamente ostensibili. Nel provvedimento con cui si nega all'On. Bonelli il diritto di visione e copia di quegli atti si fa espresso riferimento agli articoli 22 e 24 legge n. 241/1990 e al Dm n. 115/1996, tutte norme che individuano gli atti sottratti al diritto di accesso».La norma incriminatrice - si legge in parte motiva nella sentenza in nota - «comprende un ambito di applicazione molto più ampio delle classificazioni amministrative a cui spesso si è fatto riferimento; le categorie del "segreto/segretissimo, riservato/ riservatissimo" e altre consimili sono certamente ricomprese nell'ambito della tutela della norma ma non ne esauriscono affatto il portato, sicché è del tutto fuorviante e privo di qualsiasi fondamento giuridico opinare che poiché nessuna di tali clausole era apposta sulla relazione sul carteggio, sol per questo le notizie lì contenute fossero ostensibili urbi et orbi».Ad avviso del Tribunale romano, «sarà anche stato un segreto di pulcinella, come osserva nella sua memoria il difensore dell'imputato, ed è certamente corretto ipotizzare che i detenuti temano e ritengano di essere ascoltati e osservarti; tuttavia - a parere del Collegio - un conto sono le ipotesi che più o meno fondatamente un soggetto formula, altro è la certezza, con collocazione del fatto in un preciso contesto spazio temporale. Giacché è certo che, a seguito del clamore mediatico dell'intervento in parlamento dell'On. Donzelli, tanto il Cospito che i detenuti di criminalità organizzata vennero a sapere che il loro colloquio era stato ascoltato e riferito. Inoltre, l'indicazione precisa e circostanziata delle frasi captate, poteva mettere i detenuti in condizione di ricostruire il momento in cui le avevano scambiate e individuare, quantomeno a livello di sospetto, il personale che le aveva captate e riferite (dalla stessa relazione del Nic risulta che i detenuti vedono la televisione, e il clamore suscitato dalle notizie comunicate dall'imputato è notorio)».Vero - prosegue la pronuncia di condanna - «che non è l'imputato che diffonde in una seduta parlamentare le notizie contenute nella relazione dei Nic, ma è l'imputato che con la condotta oggetto di imputazione pone le condizioni per le successive propalazioni, che è esattamente quanto la norma vuole evitare pretendendo che le notizie riservate restino all'interno dell'ufficio e non siano indiscriminatamente diffuse all'esterno o comunque diffuse in violazione delle norme sul diritto di accesso».È evidente «che, all'interno di un ufficio, l'atto, l'informazione o la notizia può essere vista e conosciuta da una pluralità di persone che in ragione dei compiti di ufficio ne vengono a contatto e quindi a conoscenza ma, non per questo, viene meno il segreto che obbliga tutti i soggetti che hanno conoscenza dell'atto o dell'informazione in funzione del ruolo svolto, quale sia».L'esempio più chiaro - per il Tribunale di Roma - «è quello degli uffici giudiziari (uffici spesso ricorrenti nella casistica di violazione dell'articolo 326 Cp) in cui le notizie relative ad un'indagine o anche ad atti delicati e riservati, come intercettazioni ed esecuzione di misure cautelari, sono a conoscenza del Pm e del Giudice, ma anche degli amministrativi addetti agli uffici che le trasmettono o le ricevono o ancora del personale di Pg che collabora all'indagine o che deve eseguire i provvedimenti: in taluni casi il numero di persone a conoscenza del segreto di ufficio, anche se certo non in migliaia, può anche essere di molte unità, tutte indistintamente tenute al segreto di ufficio, senza che questo venga meno perché conosciuto da più persone».La tesi sostenuta «da più voci processuali, tra le quali legittimamente quella dell'imputato, che tale classificazione (limitata divulgazione) avesse valore solo all'interno del Dap e fosse tamquam non esset per il destinatario esterno al dipartimento, che quindi poteva liberamente diffonderlo, è singolare. Dipinge una Pubblica Amministrazione senza coerenza, priva di unitarietà, in cui ogni ufficio si regola come una sorta di repubblica indipendente, senza alcuna considerazione e attenzione per le esigenze di altri uffici». Allo stesso modo, per il Tribunale «la tesi che l'imputato non fosse consapevole che le notizie da lui insistentemente richieste e comunicate all'on Donzelli fossero coperte dal segreto d'ufficio non può essere condivisa: difetta di credibilità ed è sfornita di prova salva la parola interessata dell'imputato e di parte dei testi in servizio al Ministero che, riferendosi alle classificazioni del segreto e riservato e a quella del segreto investigativo, non considerano in alcun modo che il segreto di ufficio ha una portata più vasta».Occorre sgomberare il campo - ad avviso del Collegio - «da un equivoco vale a dire che l'imputato sarebbe stato tratto in errore anche dalla confusione che regnava all'interno del Ministero e dagli equivoci sul segreto amministrativo confuso con altri tipi di riservatezza degli atti (tesi che viene spesa nella richiesta di archiviazione del P.M. acquisita in atti)».L'intera istruttoria dibattimentale «indica che tali equivoci e le interpretazioni prospettate in dibattimento sulla libera ostensione delle notizie fornite all'On. Donzelli, sorgono e si sviluppano dopo il fatto e dopo il clamore mediatico e le polemiche politiche. È evidente che il difetto di dolo [sostenuto dalla Procura romana, che aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, NdA] deve preesistere alla condotta incriminata; l'illecito deve essere compiuto sorretto da un atteggiamento psicologico che incide sulla corretta formazione del processo volitivo viziato dall'errore. La confusione e gli equivoci avrebbero dovuto sussistere prima della condotta incriminata e avrebbero dovuto condizionarla, ma di questo non c'è alcuna traccia nell'istruttoria". Secondo il Tribunale, "anche il profilo personale dell'imputato rende inverosimile il difetto di dolo sostenuto: laureato in legge, avvocato penalista, sottosegretario con delega agli Istituti di pena (quindi proprio il settore che attua il regime previsto dall'articolo 41-bis Op), parlamentare di lungo corso, attento e sensibile ai profili della sicurezza, chiamato a ricoprire ruoli apicali nell'amministrazione della giustizia e specificamente nella gestione della polizia penitenziaria e degli istituti di pena; ebbene date tutte queste premesse suona abbastanza singolare che le informazioni siano state dall'imputato ritenute liberamente divulgabili e non coperte dalla riservatezza del segreto di ufficio».Quanto alle richieste di risarcimento danni avanzate dai parlamentari del Partito Democratico costituitisi parti civili, secondo i giudici romani «non è emersa alcuna evidenza del fatto che l'imputato abbia fornito all'On. Donzelli le informazioni riservate al preciso fine di consentire a quest'ultimo di utilizzarle nel proprio discorso parlamentare: non può ritenersi che l'imputato sia né l'autore "materiale" né quello "mediato" del danno reputazionale lamentato dalle parti civili, né tantomeno si può ritenere che egli ne sia corresponsabile in via solidale con l'On. Donzelli (peraltro tutelato dall'articolo 68, comma 1, Costituzione), ai sensi dell'articolo 2055 Cc, dal momento che […] manca la prova della preordinazione della condotta illecita della rivelazione della notizia riservata all'On. Donzelli ai fini della preparazione dell'intervento che questi avrebbe successivamente tenuto in Parlamento». Di qui il rigetto della domanda di risarcimento danni, che era stata avanzata per la cifra simbolica di cinque euro.


