CONTRATTO AGRARIO

Tribunale di Catanzaro, sezione civile, sentenza 24 settembre 2025 n. 1939 - Presidente Ferraro - Relatrice Urto

Controversie agrarie - Condizione di proponibilità della domanda - Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione - Ambito applicativo - Proposizione di domanda riconvenzionale - Assoggettamento - Necessità - Condizioni. (Cpc, articolo 36; Legge n. 203/1982, articolo 46; Dlgs n. 150/2011, articolo 11)

In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto la condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione "sine titulo" a far data dalla scadenza del contratto di affitto di fondi rustici oggetto di causa e fino alla data di effettivo rilascio, il collegio del tribunale adito, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato invece improponibile, in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, la domanda, spiegata in via riconvenzionale, con la quale quest'ultimo, ampliando il "thema decidendum" del giudizio, aveva domandato l'accertamento del diritto all'indennità per migliorie e il risarcimento di asseriti danni subiti a causa del protarsi della detenzione dei predetti fondi).

OBBLIGAZIONI

Corte di appello di Roma, sezione VI civile, sentenza 22 ottobre 2025 n. 6085 - Presidente e Relatore Perinelli

Inadempimento - Parte inadempiente - Presunzione di colpa - Insorgenza - Fondamento - Superamento - Prova contraria - Necessità - Fattispecie in tema di risarcimento danni derivanti dalla stipulazione di un contratto di "pacchetto turistico". (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1256, 2236 e 2697)

In materia contrattuale, la responsabilità della parte inadempiente si profila indipendentemente dalla prova del suo comportamento colposo, da fornirsi dall'altro contraente. Una presunzione di colpa, a carico della parte inadempiente, nasce dal fatto stesso dell'inadempimento ed incombe alla medesima parte l'onere di fornire la prova della propria incolpevolezza, se voglia vedersi esonerata dalle conseguenze dell'inadempimento, cioè dall'obbligo del risarcimento (Nel caso di specie, insorto in sede di esecuzione di un contratto di cosiddetto "pacchetto turistico" stipulato tra le parti, in riforma della decisione appellata, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dai genitori, quali esercenti la potestà genitoriale della loro figlia minore, rimasta, nella circostanza, vittima di gravi lesioni mentre era intenta a giocare presso il miniclub posto all'interno del villaggio turistico, in quanto, all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, erano emerse condotte colpose ascrivibili ai dipendenti dell'odierna società appellata, i quali, in particolare, non avevano impedito il verificarsi del predetto evento dannoso).

PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Bari, sezione civile, sentenza 23 settembre 2025 n. 3279 - Presidente Rana - Relatrice Cesaroni

Arbitrato - Convenzione d'arbitrato - Articolo 808-quater Cpc - Interpretazione estensiva - Fondamento - Fattispecie concernente clausola compromissoria per arbitrato irrituale opposta in sede da azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali. (Cpc, articoli 808-ter e 808-quater; Cc, articolo 2476)

In tema di arbitrato, il disposto di cui all'articolo 808-quater del Cpc, contenente il canone interpretativo che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, costituisce norma espressione di un "favor" del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, il quale consente, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la stessa, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro "causa petendi" nel contratto stesso (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di responsabilità promossa dal socio di una società a responsabilità limitata ex articolo 2476 del Cc nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione, per asserito compimento da parte dei convenuti di atti di "mala gestio, ritenuta fondata l'eccezione di arbitrato irrituale per la presenza nello statuto societario di clausola compromissoria, il cui tenore, obbligatorio ed onnicomprensivo, la rendeva vincolante ed applicabile anche alla controversia in esame, avente ad oggetto la tutela di diritti di credito - e quindi di natura esclusivamente patrimoniale - dei soci, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato improponibile la domanda giudiziale).

Tribunale di Salerno, sezione III civile, sentenza 17 settembre 2025 n. 3670 - Giudice Faracchio

Arbitrato - Irrituale - Eccezione relativa - Qualificazione - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Esclusione - Questione di proponibilità della domanda - Sussistenza - Conseguenze. (Cpc, articoli 633, 645, 806, 808 e 808-ter)

In materia arbitrale, laddove sia stata sollevata un'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non si pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico, ma piuttosto una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunziando alla tutela giurisdizionale (Nel caso di specie, relativo a una ingiunzione di pagamento della quota statutaria rivendicata per ripianare la perdita di esercizio risultante dal bilancio approvato dal Consorzio opposto, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dall'ente consorziato opponente in ragione della presenza nello statuto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando, tuttavia, integralmente, le spese di lite in ragione sia del fatto che la competenza arbitrale era emersa solo "ex post", ovvero in sede di opposizione, sia che i rapporti tra i soggetti consorziati, anche se regolati per statuto, in virtù del particolare regime loro applicabile, non risultavano di agevole ed univoca interpretazione).

Tribunale di Palermo, sezione III civile, ordinanza 18 luglio 2025 n. 15366 - Presidente Terramagra - Relatore Catanzaro

Difensori - Onorari - Procedimento di liquidazione promosso ex articolo 14 del Dlgs n. 150/2011 - Obbligo dell'avvocato di esperire la procedura di negoziazione assistita - Sussistenza - Esclusione. (Dlgs n. 150/2011, articolo 14; Dl n. 132/2014, articolo 3)

Nel procedimento di liquidazione degli onorari promosso dall'avvocato ex articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, nel quale le parti possono stare in giudizio personalmente, non sussiste, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 132 del 2014, l'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso da un avvocato per ottenere la condanna di un Condominio al pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per la difesa assunta in una serie di procedimenti, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dal resistente ente di gestione in ragione del mancato preventivo avvio del procedimento di negoziazione assistita ad impulso del legale ricorrente).

Corte di appello di Roma, sezione VI civile, sentenza 22 ottobre 2025 n. 6085 - Presidente e Relatore Perinelli

Impugnazioni - Giudizio di appello - Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello emessa ex articolo 348-bis del Cpc - Termine - Prima udienza - Osservanza - Necessità - Violazione - Conseguenze e fondamento. (Cpc, articoli 348-bis e 348-ter)

In tema di appello, la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis del Cpc, ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 348-ter, comma 1, del Cpc, va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'articolo 350, comma 2, del Cpc, prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di tali verifiche e di rinvio della causa ad altra data, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la corte territoriale ha disatteso l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata).

Tribunale di Napoli, sezione IV civile, ordinanza 25 settembre 2025 n. 26506 - Giudice Lombardi

Provvedimenti del giudice - Sentenza - Correzione - Procedimento ex articoli 287 e seguenti del Cpc - Funzione - Ambito di applicazione - Individuazione. (Cpc, articoli 287 e 288)

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli articoli 287 e 288 del Cpc, è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi" , non potendo invece estendersene il perimetro applicativo a quei casi in cui non si contesta la mera rappresentazione materiale del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, ma la stessa volontà del giudicante in quanto asseritamente contraria a principi giuridici o logici (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda di correzione, in quanto, nella circostanza, l'errore dedotto a supporto, era consistito nella mera errata indicazione, nel dispositivo della pronuncia di condanna oggetto del procedimento, del nominativo del soccombente Condominio).

Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 20 ottobre 2025 n. 9402 - Giudice Perrella

Provvedimenti del giudice - Sentenza - Cosa giudicata - Estensione del giudicato esterno - Limiti soggettivi - Fondamento - Fattispecie in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata. (Cc, articoli 1306 e 2909; Dlgs n. 79/2011, articolo 46)

L'estensione del giudicato esterno non può operare oltre i limiti soggettivi dello stesso, salvo che si sia in presenza di più coobbligati solidali in relazione agli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da un coobbligato in relazione agli altri coobbligati a termini dell'articolo 1306, comma 1, del Cc.; in assenza di tale presupposto, il giudicato esterno può operare solo in relazione alle stesse parti, risultando diversamente la sentenza resa "inter alios", per cui non è possibile estenderne gli effetti a terzi (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice d'appello ha ritenuto che il giudizio promosso dalla coniuge dell'appellante, per la medesima vicenda, e definito con una sentenza, passata in giudicato, di accoglimento della domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata, non potesse fare stato nell'odierno giudizio, trattandosi di giudizi aventi parti diverse).

Tribunale di Lecco, sezione IV civile, ordinanza 1° ottobre 2025 n. 455 - Giudice Calafiore

Spese processuali - Responsabilità aggravata - Liquidazione dei danni in via officiosa - Presupposto - Individuazione. (Cpc, articolo 96)

La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, "ex" articolo 96 del Cpc, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Nel caso di specie, nel rigettare la domanda di pagamento della somma prevista, a titolo di penale, in caso di accertata violazione di un patto di non concorrenza inserito all'interno di un contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso tra l'impresa attrice ed il professionista convenuto, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata formulata ex articolo 96 del Cpc, in quanto, nella circostanza, quest'ultimo non aveva dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza del danno in conseguenza del comportamento processuale assunto da controparte, non potendosi, comunque, procedere alla liquidazione dello stesso, neppure equitativamente, in difetto di elementi comunque atti ad identificarne concretamente l'esistenza).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 9 ottobre 2025 n. 13896 - Giudice Marcelli

Risarcimento del danno - Danno biologico terminale - Danno morale terminale - Risarcibilità - Condizioni rispettive - Individuazione - Fattispecie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. (Cost., articoli 2 e 32; Cc, articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059)

In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, promosso dagli eredi di una paziente deceduta in conseguenza di una serie di plurime omissioni diagnostiche e terapeutiche, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, dal primo accesso ospedaliero al secondo, nel corso del quale aveva poi avuto luogo il decesso, erano intercorsi quattro giorni, il giudice adito ha disposto la liquidazione del danno biologico terminale e negato invece quella del danno catastrofale in difetto di un positivo riscontro di validi elementi probatori di supporto, richiedendosi, come detto, per il riconoscimento di tale voce risarcitoria, la consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della morte, e non solo quella di uno stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute).

Corte di Appello di Roma, sezione VI civile, sentenza 22 ottobre 2025 n. 6085 - Presidente e Relatore Perinelli

Risarcimento del danno - Turismo organizzato - Azione di risarcimento del danno da vacanza rovinata - Onere probatorio - Assolvimento da parte del viaggiatore - Oggetto - Inadempimento del contratto di pacchetto turistico - Sufficienza - Fondamento. (Cc, articolo 2697; Dlgs n. 79/2011, articolo 46)

La prova del danno da vacanza rovinata, può essere fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Nel caso di specie, insorto in sede di esecuzione di un contratto di cosiddetto "pacchetto turistico" stipulato tra le parti, in riforma della decisione appellata, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, oltre alla domanda di risarcimento danni proposta dai genitori, quali esercenti la potestà genitoriale della loro figlia minore, rimasta vittima di gravi lesioni mentre era intenta a giocare presso il miniclub posto all'interno del villaggio turistico, ha riconosciuto sussistente anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata, in quanto gli attori, a seguito dell'infortunio, dovuto all'accertato inadempimento della struttura ricettiva, avevano dovuto abbandonare il predetto villaggio a distanza di soli due giorni dal loro arrivo).

Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 20 ottobre 2025 n. 9402 - Giudice Perrella

Risarcimento del danno - Turismo organizzato - Risarcimento del danno da vacanza rovinata - Ammissibilità - Presupposti e fondamento. (Cc, articolo 2697; Dlgs n. 79/2011, articolo 46)

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata può essere riconosciuto solo a condizione che sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante. Ne consegue che, qualora le lamentele asserite dai consumatori riguardino aspetti secondari e riconducibili a prestazioni del tutto accessorie rispetto al servizio di soggiorno, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Infatti, riconoscere il risarcimento di danni non patrimoniali, pur a fronte di disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto riguardo alla causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, costituendo, pertanto, un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore-creditore (Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel rigettare il gravame, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata, avendo, nella circostanza, il giudice di prime cure, in applicazione dei suddetti principi, correttamente ritenuto che l'esistenza di arredi vetusti in camera o alcune anomalie presenti nel bagno, integrando meri disagi, non fossero elementi di rilievo tale da incidere sul soggiorno e sul c.d. scopo di piacere della vacanza comunque fruita dall'odierno appellante).

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