RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Castrovillari, sezione civile, sentenza 7 aprile 2025 n. 629 - Giudice Spina

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Liquidazione equitativa - Presupposti - Onere della prova incombente sul danneggiato - Contenuto - Fattispecie relativa a protratta occupazione di immobile locato dopo la scadenza contrattuale. (Cpc, articoli 1226, 2056 e 2697; Cpc, articolo 115)

Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli articoli 1226 e 2056 del Cc, s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'articolo 115 del Cpc, sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità, ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'"an debeatur" sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in "re ipsa" in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del "quantum debeatur". Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'articolo 2697 del Cc, ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'"iter" della precisa determinazione della misura del danno stesso. (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, ai fini dell'invocato risarcimento per l'occupazione "sine titulo" dell'immobile locato dopo la scadenza contrattuale, parte ricorrente non potesse avvalersi della liquidazione equitativa, trattandosi di danni che potevano dallo stesso essere agevolmente provati).

Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, sentenza 3 marzo 2025 n. 262 - Presidente Filocamo; Relatore Monaco

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Occupazione abusiva di immobile - Danno emergente e lucro cessante - Onere di allegazione e prova del danneggiato - Contenuti rispettivi - Individuazione - Fattispecie in materia di contenzioso condominiale. (Cc, articoli 832, 1102, 1223, 1226, 1591, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729)

In materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva di un immobile per il mancato godimento del bene, il danneggiato, per il risarcimento del danno emergente, deve allegare, ma non deve provare, la concreta possibilità di godimento perduta e ha l'onere di provare, anche tramite presunzioni semplici, tale concreta possibilità di godimento andata perduta solo quando tale possibilità sia specificatamente contestata dal convenuto costituito; viceversa, per il risarcimento del lucro cessante, il danneggiato ha l'onere di allegare specifici pregiudizi ed anche in tale ipotesi, l'onere della prova, che può essere soddisfatto anche mediante presunzioni semplici, sorge solo in caso di contestazione del convenuto circa il fatto costitutivo del lucro cessante allegato. Non si tratta quindi di un "danno in re ipsa", ma di un danno da provarsi in via presuntiva e che, pertanto, il danneggiato, in ogni caso, ha quantomeno l'onere di allegare "la concreta possibilità di godimento andata perduta" (in caso di danno emergente) o lo "specifico pregiudizio subito" (in caso di lucro cessante). (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la corte territoriale ha confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda di risarcimento, in quanto, nella circostanza, gli appellati incidentali, nel richiedere il ristoro della componente del lucro cessante del danno, si erano invero limitati a far discendere il pregiudizio lamentato in via automatica dall'occupazione abusiva dell'area condominiale oggetto di causa, rilevante solo quale fatto costitutivo del danno in soli termini descrittivi, ossia di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità di disporre del bene, allegando, in tal modo, il solo evento di danno e non già il danno conseguenza).

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Tribunale di Venezia, sezione I civile, sentenza 3 aprile 2025 n. 1725 - Giudice Bianchi

Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria - Azione pauliana - Condizioni e presupposti - Atto di disposizione successivo al sorgere del credito - Condizioni - Conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato - Atto a titolo oneroso - Consapevolezza del terzo - Necessità - Fondamento - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Criteri - Fattispecie in tema di compravendita immobiliare tra coniugi. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901)

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Nel caso di specie, il giudice adito, nel riaffermare l'enunciato principio, ha accolto la domanda proposta dagli odierni attori onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui il convenuto, al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale promosso nei suoi confronti, aveva alienato alla coniuge comproprietaria la propria quota dell'immobile adibito a residenza familiare).

SOMMINISTRAZIONE

Tribunale di Milano, sezione XI civile, sentenza 24 marzo 2025 n. 2475 - Giudice Petrella

Contratti di telefonia mobile - Inadempimento della società di telecomunicazioni - Tutela giurisdizionale dell'utente - Domanda di pagamento degli indennizzi per disservizi - Fondamento e limiti - Onere probatorio gravante sull'utente - Estremi. (Cc, articoli 1339, 1559 e 2697; Cpc, articolo 115)

In tema di contratti di telefonia mobile, gli indennizzi per i disservizi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore telefonico, con funzione integrativa del contratto ex articolo 1339 del Cc, restando esclusi dalla tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa alternativa disciplinata dalle delibere AGCOM. In particolare, quanto al regime probatorio, la natura giuridica dell'indennizzo, prescinde dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza, ma richiede invece che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio (disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno. (Nel caso di specie, relativo a una controversia insorta in materia di somministrazione di servizi telefonici, il giudice d'appello, dichiarata procedibile la domanda in riforma della sentenza di primo grado, ha poi accolto la domanda di pagamento di un importo a titolo di indennizzo previsto nella carta dei servizi per mancata attivazione di servizi, in quanto, a fronte della determinazione del suddetto importo sulla base delle penali "pro die" previste nella carta medesima, per il periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto e la comunicazione di disdetta dello stesso, la società appellata non aveva invero mosso alcuna contestazione).

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, sentenza 3 marzo 2025 n. 262 - Presidente Filocamo; Relatore Monaco

Successione - Acquisto della qualità di erede - Onere di provare l'assunzione della qualità di erede - A carico dell'attore - Oggetto - Accettazione dell'eredità - Fattispecie in materia di contenzioso condominiale. (Cc, articoli 474 e 2697)

In materia successoria, grava su chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l'onere di fornire la prova dell'assunzione da parte del convenuto della suddetta qualità, e ciò in applicazione del principio generale dell'articolo 2697, comma 1, del Cc, rivestendo la qualità di erede natura di elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. Al fine di ottemperare a quest'onere probatorio gravante sull'attore, non è sufficiente, pertanto, che questi comprovi la delazione in favore del convenuto, essendo necessaria, altresì, la prova dell'accettazione da parte del chiamato all'eredità. In altri termini, non è ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all'eredità e, pertanto, in caso di azione giudiziaria instaurata nei confronti del presunto erede, l'attore dovrà dedurre e comprovare non soltanto la chiamata all'eredità del convenuto, ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio. (Nel caso di specie, accogliendo il gravame, la corte territoriale, richiamati gli enunciati principi, ha riformato la sentenza impugnata, giacché, nella circostanza, gli attori, odierni appellati, non potevano giovarsi della mancata allegazione, da parte dei convenuti, odierni appellanti, della rinuncia all'eredità, essendo invece onerati della prova in ordine alle circostanze che, in modo espresso o tacito, dessero certezza dell'acquisto della qualità di eredi in capo ai chiamati all'eredità, i quali, fin quando rimangano tali, difettano di legittimazione passiva in ordine all'azione proposta).

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