CONDOMINIO
Condominio negli edifici - Assemblea - Deliberazioni invalide - Impugnazione - Deduzione da parte del condomino attore del carattere gravoso o voluttuario di una innovazione - Vizio relativo - Qualificazione - Annullabilità e non nullità - Fondamento - Fattispecie concernente deliberazione assembleare di conferimento del servizio notturno di vigilanza non armata nel fabbricato. (Cc, articoli 1121, 1135, 1136 e 1137)
In tema di impugnazioni di delibere assembleari condominiali, il vizio con cui il condomino attore deduca il carattere gravoso o voluttuario di una innovazione è riconducibile alla categoria dei vizi di annullabilità e non già di nullità, essendo quest'ultima circoscritta alle sole ipotesi di "mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali", "impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico" ed "illiceità". (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera con la quale l'assemblea, con la maggioranza richiesta dall'articolo 1136, comma 2, del Cc, aveva disposto il conferimento di un incarico a terzi per assicurare un servizio di vigilanza non armata nel fabbricato durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi, il giudice adito, qualificato il vizio dedotto dai condomini attori in termini non già di nullità ma di annullabilità, e rilevato che, nella circostanza, la domanda di mediazione era stata comunicata dagli stessi al Condominio convenuto oltre il perentorio termine decadenziale di trenta giorni stabilito per le deliberazioni annullabili, ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata da quest'ultimo e, di conseguenza, dichiarato inammissibile la domanda giudiziale proposta).
PRESCRIZIONE
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente - Incompatibilità con l'implicita ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - Conseguenze - Contestazione circa l'"an" e il "quantum" della pretesa azionata - Rigetto dell'eccezione - Fattispecie relativa a domanda di pagamento di compensi per attività difensiva giudiziale svolta da un avvocato. (Cc, articoli 2956 e 2959)
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti. (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di condanna della resistente al pagamento di compensi maturati per l'attività difensiva giudiziale svolta in suo favore dal ricorrente avvocato, il giudice adito ha ritenuto, preliminarmente e in rito, infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito formulata ex articolo 2956, comma 1, n. 2, del Cc, dalla resistente medesima, la quale, eccependo di non aver mai ricevuto una richiesta di pagamento, a titolo di compensi, per l'importo di euro 5.065,06, prima dell'instaurazione del giudizio e che, la fattura consegnata unitamente alla lettera raccomandata di rinuncia al mandato riportava un importo inferiore, pari cioè, ad euro € 3.313,12, aveva contestato, nel merito, anche la prestazione resa dal legale, ammettendo, di conseguenza, implicitamente, di non aver pagato).
PROCEDIMENTO CIVILE
Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Debitore opponente a precetto - Opposizione in compensazione al creditore procedente di un controcredito - Condizioni - Domande riconvenzionali spiegate dal creditore opposto - Fondamento - Fattispecie in tema di cessione di ramo di azienda. (Cc, articolo 1243; Cpc, articoli 36 e 615)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del Cpc, il debitore opponente, minacciato con il precetto, può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore, la cui entità può essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito dello stesso giudizio di opposizione. In particolare, il debitore esecutato, ove deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, può non soltanto chiedere l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente - agendo dunque al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno - ma anche la condanna del creditore stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione, e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo ed al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria. (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, pur ritenendola ammissibile, ha ritenuto tuttavia infondata nel merito l'opposizione, non essendo emerso, sulla base degli atti di causa, alcun inadempimento contrattuale imputabile alla parte opposta, non sussistendo alcun connesso controcredito risarcitorio opposto in compensazione nascente da una serie di asseriti inadempimenti posti in essere in sede di esecuzione di un contratto di cessione di ramo di azienda).
Procedimenti di istruzione preventiva - Articolo 696-bis del Cpc - Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ammissibilità del ricorso - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in materia di contenzioso condominiale. (Cpc, articolo 696-bis)
L'istituto contemplato dall'articolo 696-bis del Cpc, assolve a una duplice funzione, posto che esso, da un lato, tende, in un'ottica deflattiva del contenzioso, a favorire tra le parti la conciliazione di un'insorgenda controversia, mentre, per altro verso, è pur sempre volto a precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non riesca. Proprio perché, oltre alla funzione conciliativa, la consulenza tecnica preventiva assolve anche ad una funzione di istruzione preventiva, la sua ammissibilità presuppone la positiva delibazione, parte del giudice, dell'utilizzabilità del mezzo di prova nel successivo giudizio di merito a cognizione piena. (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento in cui il ricorrente aveva chiesto l'accertamento di una serie di violazioni conseguenti alla chiusura "a veranda" di una porzione del terrazzo di proprietà dei resistenti, il giudice adito, rilevato che la controversia involgeva necessariamente la soluzione di questioni giuridiche controverse - quali, tra le altre, la dedotta lesione del decoro architettonico del fabbricato - e tali, pertanto, da richiedere l'espletamento di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, ha dichiarato di conseguenza inammissibile il ricorso).


