RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Perugia, sezione II civile, sentenza 11 giugno 2025, n. 712 - Giudice Lignani

Responsabilità civile - Responsabilità dell'avvocato verso il cliente - Presupposti - Imperizia - Ignoranza o violazione di precise norme di legge - Configurabilità - Scelta della strategia processuale - Condizioni - Accertamento - Fattispecie relativa ad un giudizio di responsabilità professionale derivante da un contenzioso insorto in materia societaria. (Cc, articoli 1176 e 2236)

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'odierna attrice nei confronti delle due avvocatesse convenute, ritenute responsabili, in sede di introduzione di un giudizio d'impugnazione di una delibera assembleare che aveva disposto l'esclusione della predetta attrice da una società a responsabilità limitata, di aver causato a quest'ultima un rilevante pregiudizio derivante dalla declaratoria d'improponibilità della domanda, dovuta, nella circostanza, alla presenza, nello statuto societario, di clausola compromissoria per arbitrato irrituale).

Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 9 giugno 2025 n. 1474 - Giudice Nunno

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Lesione dell'integrità psico-fisica - Danno non patrimoniale - Lesione della "cenestesi lavorativa" - Nozione - Criteri di liquidazione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità medico-sanitaria. (Cc, articoli 1226, 2043, 2056 e 2059)

Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad una malpractice sanitaria, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e ritenuto che, nella circostanza, pur a fronte della conservata capacità di produrre reddito, in ragione di quanto accertato in sede di CTU, la conseguenza dannosa patita si fosse in effetti tradotta in una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, ha ritenuto congruo ed adeguato un ristoro risarcibile mediante un incremento equitativamente determinato attraverso un aumento del 10% del risarcimento del danno biologico permanente).

TRASPORTI

Tribunale di Foggia, Sezione II civile, sentenza 15 aprile 2025 n. 769 - Giudice Mari

Trasporto aereo - Codice della navigazione - Articolo 945 - Impedimento del passeggero - Partenza impedita per causa non imputabile - Risoluzione del contratto - Configurabilità - Presupposti - Caratteri dell'impedimento - Individuazione. (Rd n. 327/1942, articolo 945; Cc, articolo 1463)

In tema di trasporto aereo, l'impedimento alla partenza, dovuto a causa non imputabile al passeggero, che, ai sensi dell'articolo 945 del codice della navigazione, legittima la risoluzione del contratto, oltre ad essere sopravvenuto alla conclusione del contratto, deve risultare invincibile, ossia tale non consentire di superare l'ostacolo ed utilizzare la prestazione fornita da controparte; inoltre, siffatto impedimento deve essere anche oggettivo, ovvero tale che chiunque non possa fruire della prestazione richiesta, ed anche definitivo, nel senso di non temporaneo ed immutabile nel tempo (Nel caso di specie, il giudice del gravame, in riforma della sentenza appellata, oltre che procedibile, ha ritenuto anche fondata la domanda in origine proposta dagli odierni appellanti dichiarando di conseguenza la risoluzione del contratto di trasporto aereo oggetto di causa per impossibilità sopravvenuta ai sensi della citata disposizione, poiché, nella circostanza, l'evento che aveva reso impossibile il volo era da considerarsi imprevedibile ed invincibile, trattandosi di sopraggiunta malattia di uno dei passeggeri alla quale era ritualmente seguita la tempestiva comunicazione alla compagnia aerea convenuta ed odierna appellata).

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