PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Siracusa, sezione II civile, sentenza 2 luglio 2025 n. 1077 - Giudice Dell'Ali

Procedura di negoziazione assistita - Invito alla stipulazione della convenzione - Contenuto - Comunicazione tramite Pec al procuratore di controparte - Omessa sottoscrizione della parte onerata - Conseguenze - Invalidità - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Avveramento - Esclusione. (Dl n. 132/2014, articoli 3 e 4)

In tema di negoziazione assistita, l'invito alla stipulazione della convenzione che il difensore della parte onerata, comunichi tramite Pec, al procuratore di controparte è invalido senza la sottoscrizione della parte onerata, sicchè la condizione di procedibilità della domanda non può di certo dirsi avverata in quanto carente dei requisiti di rappresentanza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di inadempimento di obbligazioni relative ad un contratto di locazione già consensualmente risolto tra le parti, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto, nella circostanza, sia la negoziazione assistita che la mediazione, come ritualmente eccepito dalla resistente, erano state dai ricorrenti onerati invalidamente esperite).

Tribunale di Locri, sezione civile, sentenza 20 giugno 2025 n. 364 - Giudice Previti

Provvedimenti del giudice - Sentenza - Deliberazione - Ordine delle questioni - Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento - Fattispecie relativa ad azione di pagamento dell'onorario per l'opera prestata da un Ctu nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articolo 276)

In applicazione del principio della "ragione più liquida", la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del Cpc (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda, vagliando, con effetto assorbente su ogni altro profilo di contestazione, l'eccezione sollevata in ordine all'intervenuta decadenza del ricorrente, in veste di Ctu, dal diritto di richiedere il pagamento dell'onorario spettantegli, in virtù dell'applicazione dell'articolo 71, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002).

Tribunale di Paola, sezione I civile, sentenza 4 luglio 2025 n. 655 - Giudice Ruggiero

Spese processuali - Responsabilità aggravata - Accertamento - Presupposti - Prova del danno - Onere della parte - Inosservanza - Conseguenze. (Cpc, articolo 96)

La domanda di risarcimento dei danni ex articolo 96 del Cpc, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui, rilevato che parte opponente, pur ritualmente onerata, non aveva ottemperato all'ordinanza che la invitava ad attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha respinto la domanda proposta ex articolo 96 del Cpc, in quanto, nella circostanza, l'opposta non aveva tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, da ritenere comunque insussistente "in re ipsa").

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Campobasso, sezione civile, sentenza 9 luglio 2025 n. 620 - Giudice Casillo

Attività medico-chirurgica - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Attore danneggiato - Oneri di allegazione e prova - Inadempimento qualificato - Necessità - Specificazione. (Cc, articoli 1218, 1223, 1228 e 2697)

In tema di responsabilità sanitaria, nei rapporti con la struttura sanitaria convenuta, chiamata a rispondere ai sensi degli articolo 1218 e seguenti del Cc, vige l'onere, per l'attore, di allegare la sussistenza di un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno, il che se, da un lato non onera l'attore della necessità di individuare, esattamente, la condotta omessa o l'errore tecnico commesso, dall'altro lato, però, richiede che l'attore medesimo, quantomeno, individui la prestazione asseritamente mal adempiuta e ne ipotizzi il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato (Nel caso di specie, relativo ad un'azione promossa nei confronti della struttura e dei sanitari convenuti da parte dei genitori di un minore al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva rimozione di una scheggia di vetro presente nell'arto, richiamato l'enunciato principio, e rilevato che, nella circostanza, l'unico inadempimento qualificato allegato era stato quello relativo all'omessa e tempestiva diagnosi, e non già anche quello relativo ad un errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di rimozione, il giudice adito, pur accogliendo la domanda, ha escluso di conseguenza il riconoscimento dei pregiudizi riconducibili a tale ulteriore inadempimento, quali i danni permanenti per la lesione del nervo tibiale, nella percentuale, stimata dai consulenti tecnici d'ufficio pari al 7% di danno biologico).

Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, sentenza 1° luglio 2025 n. 3527 - Presidente Ceccarelli - Relatore de Caro

Attività medico-chirurgica - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Controversie - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Disciplina applicabile - Articolo 8 della legge n. 24 del 2017 - Procedimento promosso ex articolo 696-bis Cpc - Termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso - Decorrenza - Introduzione del giudizio di merito dopo il decorso dei novanta giorni dalla scadenza del predetto termine - Conseguenze. (Cpc, 696-bis e 702-bis; Legge n. 24/2017, articolo 8)

In relazione a una controversia avente a oggetto un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, soggetta all'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, il quale per la stessa prevede e disciplina un tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudizio di merito introdotto dall'attore dopo il decorso di novanta giorni dalla data di scadenza del termine di sei mesi stabilito per il completamento del procedimento conciliativo promosso ex articolo 696 del Cpc, non determina l'improcedibilità della domanda giudiziale, ma solo la perdita della retroazione dei relativi effetti al tempo del deposito del ricorso (Nel caso di specie, nel rigettare l'appello, la corte territoriale ha confermato l'ordinanza impugnata che, nell'accogliere la domanda risarcitoria proposta nei confronti del medico e della struttura sanitaria convenuti, aveva respinto la preliminare eccezione di improcedibilità della stessa per non essere stato, nella circostanza, il giudizio di merito introdotto dall'odierno appellato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine semestrale previsto per il completamento del procedimento conciliativo ai sensi del citato articolo 696-bis del Cpc).

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