ESECUZIONE PENALE
Soggetto condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'articolo 20-bis Cp - Liberazione anticipata - Competenza a disporla - Articoli 69 e 69-bis legge n. 354/1975, come interpretati dal diritto vivente - Mancata previsione in capo al giudice dell'esecuzione - Violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 3 e 27, comma 3; Cp, articolo 20-bis; Legge 26 luglio 1975, n. 354, articoli 54, 69 e 69-bis; Dl n. 92/2024, convertito dalla legge n. 112/2024; Legge n. 689/1982, articoli 56-bis, 63, 64 e 66)
IL PRINCIPIO
È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, degli articoli 69 e 69 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come interpretati dal diritto vivente, e di ogni altra norma collegata alle disposizioni anzidette, nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall'articolo 20-bis del Codice penale.
L'ufficio di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza sopra massimata ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario, d'ora in poi breviter: "Op") e di ogni altra norma collegata alle disposizioni anzidette, nella parte in cui - come interpretati dal diritto vivente - prevedono la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza anziché quella del giudice dell'esecuzione a valutare l'applicabilità della liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità (Lpu) sostitutivo, di cui all'articolo 20-bis del Codice penale, come introdotto dal Dlgs n. 150/2022 (cosiddetta riforma Cartabia del processo penale).Per meglio comprendere l'odierna questione di legittimità costituzionale - concernente il tema della competenza funzionale a decidere sulla concessione della liberazione anticipata del condannato a Lpu sostitutivo - pare utile prendere le mosse dal pertinente passo della Relazione illustrativa al Dlgs n. 150/2022 (pagina 95) in cui si afferma che «anche il Lpu sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come "pena-programma"; rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la natura non detentiva della pena sostitutiva in questione - ribadita nella stessa Relazione illustrativa al Dlgs n. 150/2022 - non appare elemento dirimente per negare la liberazione anticipata (articolo 54 Op) anche al condannato al Lpu sostitutivo, essendo la stessa imperniata su attività lavorative (prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato) aventi una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (articolo 56 bis, commi 1 e 2, legge n. 689/1981); inoltre essa comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (articolo 56 ter legge n. 689/1981), ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'Uepe deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (articolo 63, comma 3, legge n. 689/1981). Dunque, a fronte di indici normativi (articoli 57, comma 1, e 76 della legge n. 689/1981; articoli 47, comma 12-bis, e 54 Op) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, la Cassazione da ultimo è giunta reiteratamente ad affermare il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 Op, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 legge n. 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 Op, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (Cassazione, sezione I penale, n. 10302/2025, Ardissone, Ced 287687; conformi Id., n. 18955/2025, Maccarinelli, non massimata; Id. n. 22662/2025, Quartararo, non massimata).Alla luce di questo approdo, si pone a questo punto il problema della competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata: essa - secondo la stessa giurisprudenza di legittimità - spetta, sulla base dell'inequivoco (ed insuperabile) dato normativo, al magistrato di sorveglianza (articolo 69 bis, comma 4, Op: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (articolo 69-bis, comma 5, Op: «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»).Forte del passaggio motivazionale secondo il quale «eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa» (così sezione I penale, n. 10302/2025, citata, in motivazione § 5; conformi Id., n. 18955/2025, citata, in motivazione § 5) «capace di resistere a qualsivoglia ricostruzione interpretativa in senso contrario» (Id. n. 22662/2025, citata, in motivazione § 5), il giudice a quo proprio su tali autorevoli rilievi fonda la sollevata questione di costituzionalità, rimarcando come le suesposte decisioni di legittimità, pur affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere il beneficio della liberazione anticipata, «hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione - ossia allo stesso organo giurisdizionale che ha erogato la pena sostitutiva - secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66 legge n. 689/1981, atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna».Se il legislatore del Dlgs. n. 150/2022 ha rimosso ogni ostacolo sistematico e testuale all'applicazione del beneficio della liberazione anticipata al Lpu sostitutivo e ha invece lasciato fermo l'ancoraggio della competenza in capo al magistrato di sorveglianza riguardo ad ogni decisione sulla concessione di tale beneficio ai condannati in espiazione di qualsivoglia sanzione detentiva o sostitutiva, il remittente napoletano dubita della costituzionalità degli articoli 69 e 69-bis Op - come interpretati dal "diritto vivente" - nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 20-bis Cp; ciò in ritenuta violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.A fondamento della manifesta infondatezza, rispetto al profilo dell'intrinseca irragionevolezza, l'Ufficio di sorveglianza di Napoli richiama gli stessi argomenti giuridici utilizzati dalla Suprema Corte di Cassazione per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza: ed invero, una volta individuata la differenza tra la disciplina della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del magistrato di sorveglianza è espressamente prevista dalla legge, rispetto al Lpu sostitutivo, per l'esecuzione del quale è espressamente stabilita la competenza del giudice dell'esecuzione, tale differenza - ritenuta irrazionale dal giudice a quo - produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di rieducazione conseguito dal condannato. «Il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, infatti, durante tutta l'esecuzione della pena è sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza, ed appare quindi manifestamente irragionevole una disciplina che preveda l'intervento di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata»; e detto «intervento puntiforme del magistrato di sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla sua vigilanza, introduce un elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo».Quanto alle ulteriori perplessità relative al principio del finalismo rieducativo della pena di cui all'articolo 27, comma 3, ultima parte, della Costituzione, secondo il rimettente napoletano la decisione del magistrato di sorveglianza «rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato. Non gioverebbe sul punto obiettare che anche il magistrato di sorveglianza può interloquire con l'ufficio penale di esecuzione esterna o con le forze dell'ordine, perché anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto è regolato da altro giudice».


