CONDOMINIO

Tribunale di Trani, sezione civile, sentenza 19 giugno 2025 n. 651 - Giudice Sammarco

Condominio negli edifici - Amministratore - Rappresentanza - Partecipazione al procedimento di mediazione - Nomina del difensore - Sussistenza - Delibera di autorizzazione dell'assemblea dei condomini - Necessità - Esclusione. (Costituzione, articoli 2 e 24; Cc, articoli 1130, 1131 e 1137; Dlgs n. 28/2010, articoli 5-ter e 8)

In tema di condominio negli edifici, dal combinato disposto degli articoli 5-ter e 8, comma 5, del Dlgs n. 28 del 1010 si evince che, potendo l'amministratore partecipare al procedimento di mediazione, lo stesso possa legittimamente nominare il legale che deve rappresentarlo anche senza una previa delibera di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, derivando tale potere dal più generale dovere di tutelare il condominio contro le azioni intraprese da terzi (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale il Condominio convenuto aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 5-ter del Dlgs n. 28 del 2010, nella parte in cui - in ritenuto contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - non permetteva ai condomini di partecipare "ex ante" alla scelta del legale nonché di vagliare e verificare il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa).

CONTRATTO AGRARIO

Tribunale di Trani, sezione civile, sentenza 24 giugno 2025 n. 675 - Presidente e relatore Altamura

Controversie agrarie - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Condizione di proponibilità della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Esperimento del diverso tentativo di mediazione obbligatoria - Assimilazione - Configurabilità - Esclusione. (Dlgs, n. 150/2011, articolo 11; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

L'omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 150 del 2011 per le controversie agrarie, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, determina l'improponibilità del giudizio medesimo, a nulla rilevando in proposito l'eventuale esperimento, in alternativa, del diverso tentativo di conciliazione previsto dalla normativa dettata in materia di mediazione civile e commerciale il quale, per quanto condivida il medesimo fine deflattivo, non può essere assimilato, sul piano processuale, al procedimento di conciliazione dinanzi allo specifico organo previsto "ex lege" per le controversie agrarie (Nel caso di specie, relativo a un giudizio promosso al fine di far accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto di affitto di fondo rustico oggetto di causa, accogliendo l'eccezione con la quale il resistente aveva lamentato l'omesso preventivo espletamento del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato Agrario Provinciale ad opera del ricorrente, il giudice adito ha dichiarato improponibili le domande giudiziali, a nulla rilevando l'espletamento da parte di quest'ultimo, in sua vece, del diverso procedimento di mediazione civile e commerciale di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).

OBBLIGAZIONI

Tribunale di Catania, sezione IV civile, sentenza 10 aprile 2025 n. 2012 - Giudice Aucelluzzo

Cessione di crediti - In blocco ex articolo 58 del Tub - Contestazione da parte del debitore ceduto - Prova della relativa notificazione - Insufficienza - Accertamento complessivo delle risultanze di fatto da parte del giudice - Necessità. (Cc, articoli 1264, 2697, 2727 e 2729; Dlgs n. 385/1993, articolo 58)

In tema di cessione di crediti in blocco ex articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" ai sensi del citato articolo 58, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Nel caso di specie, relativo ad un'ingiunzione di pagamento somme rivendicate a titolo di debito residuo di un contratto di finanziamento, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondato anche il motivo di opposizione prospettato in termini di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta in violazione dell'articolo 58 del Tub, avendo quest'ultima dato prova della catena di cessioni, in virtù delle quali era divenuta titolare del credito azionato nei confronti dell'opponente, depositando, altresì, tale contratto e l'estratto conto relativo al suddetto credito).

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 6 giugno 2025 n. 821 - Giudice Musumeci

Inadempimento contrattuale - Creditore - Debitore - Oneri di allegazione e prova - Contenuti rispettivi - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni. (Cc, articoli 1218, 1453 e 2697)

In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, è tenuto a provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, essendo onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Nel caso di specie, relativo a una controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni, il giudice d'appello, richiamato l'enunciato principio, ha accolto la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della mancata erogazione dei servizi pattuiti, in quanto, nella circostanza, a fronte dell'allegato inadempimento da parte della società appellata, quest'ultima, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non aveva invece dimostrato né di avere adempiuto le proprie obbligazioni né che il dedotto inadempimento della prestazione non le fosse comunque imputabile).

PROCEDIMENTO CIVILE

Corte di Appello di Campobasso, sezione civile, sentenza 20 giugno 2025 n. 202 - Presidente e relatore d'Errico

Arbitrato - Procedimento monitorio - Domanda con ricorso per decreto ingiuntivo - Esistenza di un compromesso per arbitrato rituale o irrituale - Preclusione - Insussistenza - Conseguenze. (Cpc, articoli 633, 645, 806, 808 e 808-ter)

La presenza di un compromesso per arbitrato rituale o irrituale non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, stante il suo carattere sommario e non di giudizio a cognizione piena in contraddittorio, né osta all'adozione di tale provvedimento, l'eccezione di arbitrato non essendo rilevabile d'ufficio; resta ferma però la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di improponibilità - in caso di arbitrato irrituale - o di incompetenza - in caso di arbitrato rituale - dal giudice dell'opposizione, il quale in caso di accoglimento dell'eccezione deve dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto (Nel caso di specie, ribadito che l'operatività della clausola di arbitrato irrituale, non configurando un'eccezione processuale, ma un'eccezione di preliminare di merito d'improponibilità della domanda, rende la relativa pronuncia soggetta ad appello, la corte territoriale, richiamato anche l'enunciato principio, ha poi corretto la pronuncia di incompetenza adottata dalla sentenza di primo grado nel senso della declaratoria di improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario).

Tribunale di Trani, sezione civile, sentenza 19 giugno 2025 n. 651 - Giudice Sammarco

Competenza - Per valore - Rapporti obbligatori - Condominio negli edifici - Controversia insorta sul criterio di ripartizione di spesa deliberata dall'assemblea - Valore della causa - Accertamento - Criteri - Limitazione all'importo contestato - Esclusione - Ragioni. (Cc, articoli 1123 e 1137; Cpc, articoli 10, 11 e 14)

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Tale ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto dell'articolo 1137, comma 1, del Cc, per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto che il valore della causa sotteso alla delibera oggetto d'impugnazione, avente ad oggetto punti diversi e distinti tra loro, non potesse essere ridotto allo scaglione compreso tra i 1.101,00 e i 5.200,00 euro, ma correttamente inquadrato nello scaglione indeterminabile, anche in ragione della molteplicità di vizi denunciati dalla parte attrice).

Tribunale di Salerno, sezione II civile, sentenza 19 giugno 2025 n. 2717 - Giudice Ansalone

Impugnazioni - Giudizio di appello - Atto di appello - Atto di appello - Forma e contenuto - Individuazione e fondamento - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. (Cpc, articoli 342 e 434)

Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel loro nuovo testo, devono interpretarsi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro e inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Nel caso di specie, relativo un giudizio promosso al fine di ottenere il risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il giudice d'appello, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto ammissibile il gravame proposto dalla appellante compagnia di assicurazioni, in quanto, nella circostanza, dalla lettura dell'atto di appello risultava che la stessa si era attenuta a quanto disposto dal citato articolo 342 del Cpc, avendo, da un lato, richiamato i passi argomentativi della sentenza oggetto di contestazione e, dall'altro, contrapposto le deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico).

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 6 giugno 2025 n. 821 - Giudice Musumeci

Impugnazioni - Giudizio di appello - Atto di appello - Forma e contenuto - Specificità dei motivi - Nozione - Fattispecie relativa a controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni. (Cpc, articolo 342)

Il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere inteso in modo formalistico, ma in relazione alla finalità di consentire un'individuazione chiara e precisa dell'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del gravame, l'appellante è tenuto ad individuare, senza formalismi, i capi della sentenza impugnati, i passaggi argomentativi che la sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al ragionamento seguito dal giudice di prime cure (Nel caso di specie, relativo a una controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, nell'atto di appello ben si evincevano le statuizioni oggetto di impugnazione nonché le modifiche richieste alla statuizione emessa dal giudice di primo grado, il tribunale adito, investito del gravame, ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata ex articolo 342 del Cpc, dalla società appellata).

Tribunale di Milano, sezione IV civile, ordinanza 18 giugno 2025 n. 16600 - Presidente e relatore Cozzi

Mediazione civile e commerciale - Domanda di mediazione - Comunicazione alle altre parti - Articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 - Efficacia interruttiva della prescrizione ed impeditiva della decadenza - Mediazione volontaria - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie in materia possessoria. (Cc, articolo 1168; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8; Direttiva n. 2008/52/CE, articolo 8)

In tema di mediazione civile e commerciale, l'articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, che, alla comunicazione alle controparti della domanda di mediazione, fa conseguire l'efficacia interruttiva della prescrizione ed impeditiva della decadenza, si applica tanto alla mediazione obbligatoria, quanto a quella volontaria. Tale interpretazione, invero, risulta conforme alla funzione deflattiva dell'istituto, la quale verrebbe frustrata qualora la parte proponente fosse soggetta a stringenti termini di prescrizione e decadenza non differibili (Nel caso di specie, accogliendo il reclamo proposto da un Condominio, il giudice adito, ritenuta tempestiva l'azione di reintegrazione, la quale invece era stata esclusa dall'ordinanza reclamata, in ragione dell'applicabilità della citata disposizione anche al procedimento di mediazione volontaria, ha ordinato agli odierni reclamati di reintegrare immediatamente l'ente di gestione nel compossesso di un locale adibito a raccolta differenziata dei rifiuti condominiali).

Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, sentenza 12 maggio 2025 n. 366 - Giudice Cuffaro

Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Controversia non soggetta a mediazione obbligatoria - Presentazione domanda di mediazione da parte dell'ingiunto - Impedimento del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'opposizione al provvedimento monitorio - Idoneità - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 633, 641, 643 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

La presentazione di una domanda di mediazione facoltativa, in quanto relativa ad una controversia non assoggettata al procedimento di mediazione obbligatoria, non è idonea a impedire il decorso del termine perentorio previsto a pena di decadenza per la proponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, anche rispetto alla mediazione facoltativa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione. Invero, l'idea che, quando già pende una controversia, l'iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica ed incoerente rispetto all'impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all'utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame (Nel caso di specie, escluso che la domanda di mediazione facoltativa presentata dall'opponente potesse spiegare effetto sul termine di decadenza stabilito dall'articolo 641 del codice di procedura civile, il giudice adito ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto).

Corte di Appello di Campobasso, sezione civile, sentenza 20 giugno 2025 n. 202 - Presidente e relatore d'Errico

Procedimento civile - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Condanna alle spese di lite - Revoca integrale del decreto ingiuntivo - Valutazione della soccombenza - Criterio. (Cpc, articoli 91, 92 e 645)

Nel giudizio di cui all'articolo 645 del Cpc, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché la revoca integrale del decreto ingiuntivo non implica automaticamente la soccombenza dell'opposto e la sua condanna al pagamento delle spese processuali, giacché parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione, restando in facoltà del giudice disporne la compensazione (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto infondato, oltre all'appello principale, anche quello incidentale proposto per ottenere la condanna dell'appellante, in parziale riforma della decisione di primo grado, al rimborso delle spese del giudizio di primo grado le quali erano invece state integralmente compensate tra le parti: nella circostanza, infatti, avendo il giudice di prime cure dichiarato nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto nonché la propria incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri, doveva trovare applicazione il suddetto principio, in ragione della comunque riconosciuta competenza del giudice ordinario all'emissione provvedimento monitorio, nonché della decisione limitata, in fase di opposizione, alla questione preliminare preclusiva della decisione del merito).

Tribunale di Catania, sezione IV civile, sentenza 10 aprile 2025, n. 2012 - Giudice Aucelluzzo

Prova civile - Documentale - Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità - Conseguenze. (Cc, articolo 2719; Cpc, articolo 215)

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Nel caso di specie, relativo ad un'ingiunzione di pagamento somme rivendicate a titolo di debito residuo di un contratto di finanziamento, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto infondata, in ragione della genericità del disconoscimento ed in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, anche l'eccezione con cui l'opponente aveva lamentato che le semplici copie fotostatiche depositate in giudizio non risultavano corrispondenti alle reali dimensioni dei documenti ed erano, pertanto, illeggibili, disconoscendone in tal modo la conformità agli originali, ai sensi degli articoli 2719 e 2712 del Cc).

Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 6 giugno 2025, n. 821 - Giudice Musumeci

Provvedimenti del giudice - Sentenza - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 112 e 160)

Ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di una statuizione espressa su una domanda o un'eccezione, essendo necessario che il giudice abbia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia. Tale vizio, peraltro, non sussiste allorquando la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia adottata e dunque implicitamente rigettata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta nel settore delle telecomunicazioni, il giudice d'appello, richiamato l'enunciato principio, ha disatteso la doglianza prospettata dall'appellante ai sensi degli articoli 112 e 160 del Cpc, in quanto la circostanza che il giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato improcedibile la domanda attrice non costituiva presupposto idoneo a integrare il lamentato vizio di omessa pronuncia, trattandosi, invero, di statuizione esplicita su un profilo processuale della domanda, che, in quanto tale, non poteva integrava gli estremi dell'omessa pronuncia, dovendo piuttosto essere qualificata quale rigetto implicito della domanda medesima per ragioni di rito).

Riproduzione riservata Ⓒ