MEDIAZIONE

Tribunale di Brindisi, sezione civile, sentenza 24 marzo 2025 n. 460 - Giudice Natali

Mediazione civile e commerciale - Mediazione "facilitativa" - Conciliazione - Verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione - Azione revocatoria - Ammissibilità. (Cc, articoli 1158, 2643 e 2901; Rd, n. 267/1942, articolo 66; Dlgs 28/2010, articoli 2, 5 e 12)

L'accordo di conciliazione, di cui al verbale di mediazione, conserva la propria natura di atto negoziale, produttivo degli effetti sostanziali, derivanti dal negozio giuridico, contestualmente stipulato dalle parti. Tale accordo non produce, però, gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, pertanto, ritenere revocabile, laddove sottenda una transazione o un negozio traslativo a titolo gratuito. Ciò, vale, in particolare, per gli accordi di conciliazione stipulati in seno alle mediazioni cosiddette "facilitative", ossia quelle in cui ruolo del mediatore è quello, di verificare, in via prioritaria, la positiva conclusione di un accordo ad opera degli istanti, mediazioni che si avvicinano più ad un accordo transattivo che ad una vera e propria sentenza (Nel caso di specie, ravvisata una mediazione facilitativa che, limitatasi ad accertare la comune volontà delle parti, si era risolta in un negozio traslativo a titolo gratuito, il giudice adito ha accolto la domanda giudiziale dichiarando di conseguenza inefficace, ex articoli 66 della legge fallimentare e 2901 del Cc, nei confronti della curatela fallimentare attrice, l'atto di accertamento a rogito notarile con cui uno dei convenuti, in relazione alla propria quota di proprietà, aveva accertato l'acquisto della proprietà per usucapione di due beni immobili da parte di un terzo).

PROCEDIMENTO CIVILE

Corte d'Appello di Bologna, sezione III civile, sentenza 15 maggio 2025 n. 846 - Presidente Salina; Relatore Lama

Arbitrato - Estero - Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta in un contratto di acquisto di criptovalute. (Cpc, articoli 37 e 808; Legge 218/1995, articolo 11)

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'articolo 11 della legge n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero (Nel caso di specie, ritenuto che, in ragione della tacita accettazione della giurisdizione italiana ad opera di parte appellata, interessata a sollevare l'eccezione del difetto di giurisdizione per clausola compromissoria in arbitrato estero e onerata della relativa proposizione nel primo atto difensivo, il tribunale non avrebbe potuto scrutinare e pronunciarsi sulla relativa questione, dovendo invece esaminare tutte le domande proposte dall'odierna appellante, la corte territoriale, richiamato anche l'enunciato principio, ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarato la giurisdizione del giudice italiano su tutta la causa, rimettendo la stessa al giudice di primo grado in applicazione del disposto di cui all'articolo 353 del Cpc, nella formulazione in vigore "ratione temporis").

Tribunale di Verona, sezione III civile, sentenza 24 maggio 2025 n. 1218 - Giudice Ghermandi

Competenza - Per territorio - Diritti di obbligazione - Domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile - Competenza del giudice del domicilio del creditore - Illiquidità del credito all'esito del giudizio o contestazione dell'esistenza o dell'ammontare da parte del convenuto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di polizza fideiussoria. (Cc, articolo 1182; Cpc, articolo 20)

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex articolo 1182, comma 3, del Cc senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Nel caso di specie, nel rigettare l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a favore della compagnia di assicurazione opposta, la quale aveva agito monitoriamente in via di regresso onde ottenere il rimborso di quanto pagato in forza di una polizza fideiussoria, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, non avendo gli stessi mosso specifiche contestazioni in ordine all'ammontare dell'importo ingiunto).

Tribunale di Modena, sezione II civile, sentenza 23 marzo 2025 n. 357 - Giudice Lucchi

Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica - Appalto - Concorrenza delle garanzie ai sensi degli articoli 1667 e 1669 Cc - Ammissibilità - Potere del giudice di qualificare la domanda - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. (Cc, articoli 1667 e 1669; Cpc, articolo 112)

Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta. In tal senso, di fronte alla domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore a risarcire o eliminare i vizi dell'opera, allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in via alternativa o concorrente, di risarcimento in forma generica o specifica da responsabilità extracontrattuale ex articolo 1669 del Cc, rispetto alle corrispondenti richieste di adempimento contrattuale o riduzione del prezzo e risoluzione ex articolo 1667 del Cc (Nel caso di specie, pur difettando una denuncia tempestiva a norma dell'articolo 1667 del Cc da parte del Condominio attore nei confronti della convenuta società costruttrice del fabbricato, il giudice adito, esercitando il potere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, senza essere condizionato dalla formula eventualmente adottata da parte attrice, ha ritenuto di conseguenza tempestiva la denunzia in relazione all'articolo 1669 del Cc, apparendo, in concreto, la fattispecie in esame, allo stesso tempo, riconducibile anche a tale previsione normativa).

Tribunale di Milano, sezione V civile, sentenza 23 maggio 2025 n. 4209 - Giudice Scirpo

Prova civile - Giuramento decisorio - Formulazione dei capitoli - Decisività - Requisito - Formulazione in senso favorevole al soggetto cui è stato deferito - Fattispecie relativa ad azione di condanna al pagamento di compensi professionali. (Cc, articoli 2736 e 2739; Cpc, articoli 233 e 234)

I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'"an iuratum sit", per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di condanna dei convenuti al pagamento del compenso professionale rivendicato per lo svolgimento di attività di natura giudiziale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto inammissibile tanto il primo capitolo dedotto, relativo all'assunta riduzione di tale compenso asseritamente accettata dall'attore, in quanto, nella circostanza, sia nel caso di prestazione che di non prestazione del giuramento, si sarebbe verificata la soccombenza attorea, quanto lo stesso secondo capitolo, relativo all'assunta autodeterminazione del danno da parte dell'attore nel ricorso depositato avanti alla Corte E.D.U., in quanto non avente ad oggetto circostanze tali da far discendere la decisione di uno o più capi della domanda giudiziale).

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