CONDOMINIO
Condominio negli edifici - Amministratore - Revoca giudiziaria - Amministratore in regime di "prorogatio" - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articolo 1129; Disposizioni di attuazione Cc, articolo 64)
In tema di condominio negli edifici, non è ammissibile la revoca giudiziaria dell'amministratore che, scaduto il mandato, rimanga in carica in regime di "prorogatio". Invero, il procedimento di volontaria giurisdizione volto alla revoca giudiziale dell'amministratore riveste un carattere eccezionale ed urgente ed è finalizzato a garantire una corretta gestione condominiale, ossia a ottenere, in caso di accertate inadempienze, la risoluzione anticipata del rapporto di mandato in "itinere": pertanto, se l'amministratore non è più in carica, ed esercita i suoi poteri in regime di "prorogatio", non si ravvisa alcuna urgenza e, soprattutto, non vi è alcun incarico da revocare. In tal caso, l'assemblea condominiale dovrà procedere ad una nuova nomina, del medesimo amministratore se riscuote la fiducia o di un nuovo amministratore e, in situazioni di stallo, il singolo condomino potrà chiedere, con ricorso al Tribunale, la nomina di un amministratore giudiziario ex articolo 1129 del Cc (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal resistente, ha dichiarato inammissibile il ricorso disponendo la compensazione delle spese del procedimento in ragione dell'opinabilità della decisione assunta da ritenere non univoca nella giurisprudenza di merito in attesa di pronunciamenti in sede di legittimità).
Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Azioni possessorie promosse dal Condominio - Termine di decadenza annuale - Domanda di mediazione - Comunicazione alla controparte - Articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 - Efficacia impeditiva della decadenza - Idoneità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1117, 1168 e 1170; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
La comunicazione alla controparte di una domanda di mediazione volontaria non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione o a impedire quello di decadenza, applicandosi la disposizione di cui all'articolo 8, comma secondo, del Dlgs n. 28 del 2010, esclusivamente alla sola mediazione obbligatoria in ragione della sua stessa "ratio": invero, laddove la legge impone, a pena di improcedibilità, il procedimento di mediazione, il legislatore ha previsto che tale obbligo non possa pregiudicare le parti facendo comunque decorrere e maturare i termini di prescrizione e decadenza. Diversamente, al di fuori di tale ipotesi, la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione volontaria non può estendere i termini di prescrizione e decadenza, in quanto, avallando siffatta interpretazione, la dilatazione dei termini medesimi sarebbe rimessa alla mera volontà delle parti e non, invece, a un obbligo di legge, a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici (Nel caso di specie, ritenuto che l'avvio del procedimento volontario di mediazione non aveva interrotto il termine annuale decadenziale previsto dagli articoli 1168 e 1170 del Cc per l'esercizio delle azioni possessorie di reintegrazione e manutenzione, il giudice adito ha rigettato il ricorso con cui il Condominio attore aveva lamentato, da parte delle odierne resistenti, uno spoglio violento, o in subordine, una turbativa e molestia del possesso, di un locale adibito a raccolta differenziata dei rifiuti condominiali).
CONTRATTO
Invalidità del contratto - Nullità - Contratto di locazione di immobile adibito a uso abitativo - Espresso divieto del conduttore di detenere animali - Clausola relativa - Nullità - Sussistenza - Esclusione. (Costituzione, articoli 2 e 42; Cc, articoli 1322, 1418 e 1571)
In materia contrattuale, pur riconoscendo la posizione assunta nell'intero sistema dall'animale di affezione, questa non può spingersi fino a minare la facoltà del proprietario di imporre limiti all'utilizzo del proprio bene, tenuto anche conto delle previsioni contenute nell'articolo 42 della Cost.: ne consegue che, anche in applicazione del principio codificato nell'articolo 1322 del Cc, che sancisce la libertà di determinazione del contenuto dei contratti, non può ritenersi affetta da nullità, per contrasto con l'articolo 1418 del Cc o con l'articolo 2 della Costituzione, la clausola contenuta in un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo che espressamente vieti al conduttore di detenere animali (Nel caso di specie, il giudice d'appello, esaminando in via officiosa il contenuto della suddetta previsione negoziale, ha ritenuto che la stessa non inficiata da alcuna sanzione di nullità).


