CONDOMINIO

Tribunale di Napoli Nord, sezione I civile, decreto 5 aprile 2025 n. 159 - Presidente Scognamiglio - Relatore Lombardo

Condominio negli edifici - Amministratore - Revoca giudiziale - Presupposti - Gravi irregolarità - Rendiconto condominiale - Omessa convocazione assembleare per l'approvazione nel termine legale - Sussistenza. (Cc, articoli 1129 e 1130)

In tema di condominio negli edifici, la legge 11 dicembre 2012, n. 220 - in vigore dal 18 giugno 2013 - ha modificato il testo degli articoli 1129 e 1130 del Cc, nel senso di prevedere espressamente, all'articolo 1130, comma 1, n. 10) del Cc, l'obbligo dell'amministratore di: «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni», e nel senso di inserire espressamente all'articolo 1129 comma 11, n. 1), del Cc, quale motivo tipizzato di revoca dell'amministratore di condomino la mancata relativa sottoposizione all'assemblea per l'approvazione nel termine prescritto dal citato articolo 1130 del Cc (Nel caso di specie, accertato che l'amministratore resistente, oltre ad aver erroneamente versato la somma di ottomila euro sul conto corrente di un diverso Condominio amministrato nonché omesso di informare i condomini di una lite insorta con taluni di essi in violazione dell'articolo 1131, comma 3, del Cc, aveva, con notevole ritardo, sottoposto ad un'approvazione assembleare cumulativa, mediante l'adozione di due distinte delibere datate 6 e 7 luglio 2023, i rendiconti condominiali relativi agli esercizi dal 2018 al 2021, il giudice adito, accogliendo il ricorso, ne ha disposto la revoca).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, sentenza 2 maggio 2025 n. 379 - Giudice Medaglia

Condominio negli edifici - Assemblea - Deliberazioni invalide - Impugnazione - Presupposti - Deliberazione inesistente - Nozione - Impugnazione - Inammissibilità. (Cpc, articolo 100; Cc, articolo 1137)

In tema di condominio negli edifici, una delibera condominiale può essere impugnata per annullabilità solo se la stessa sia effettivamente esistente, non potendosi predicare la patologia di un atto che non esiste. In particolare, la delibera condominiale va ritenuta inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicchè non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa, dovendosi puntualizzare che i condomini non hanno alcun interesse ad agire per l'impugnazione di una inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti. In altri termini, è possibile proporre impugnazione solo se l'assemblea, quale organo collegiale, abbia adottato una specifica decisione produttiva, in modo innovativo, di effetti vincolanti o comunque incidenti sulla sfera giuridica dei condomini, non potendosi ritenere tali le delibere meramente ricognitive o interlocutorie o programmatiche (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha ritenuto inesistente, in quanto priva di ogni valore decisionale, la delibera oggetto d'impugnazione con la quale l'assemblea dei condomini aveva semplicemente esortato l'amministratore ad avvalersi di un legale solo in casi strettamente necessari e nelle situazioni che interessavano l'intero Condominio).

Tribunale di Milano, sezione XIII civile, sentenza 20 marzo 2025 n. 2371 - Giudice Bocconcello

Condominio negli edifici - Regolamento - Natura contrattuale - Attività di natura recettiva svolta dal condomino - Regole generali di comportamento che disciplinano la civile convivenza condominiale - Osservanza - Necessità anche se l'attività esercitata non si pone in contrasto con il regolamento contrattuale - Violazione - Pronuncia giudiziale di cessazione - Configurabilità. (Cc, articoli 1117, 1138 e 2043; Cpc, articolo 614-bis)

In tema di condominio negli edifici, un'attività del condomino, avente natura ricettiva, anche se non in contrasto con le previsioni del regolamento di natura contrattuale, deve comunque osservare le regole generali di comportamento che disciplinano la civile convivenza nell'ambito del condominio. Ne consegue qualora tale attività risulti idonea a ledere la tranquillità ed il decoro condominiali, da intendersi, quest'ultimo, quale insieme di comportamenti di convivenza civile e di rispetto per gli altri che consentono una vita dignitosa all'interno dell'edificio, il giudice ne può ordinare la cessazione (Nel caso di specie, accertato che l'attività esercitata nel fabbricato dagli ospiti dei condomini convenuti negli immobili di loro proprietà era illecita in quanto suscettibile di arrecare lesione al decoro e la tranquillità del Condominio, il giudice adito ha accolto la domanda spiegata in via subordinata dal Condominio attore, ordinando ai convenuti medesimi di cessare la predetta attività recettiva a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, fissando poi, ai sensi dell'articolo 614-bis del Cpc, in cento euro al giorno, per ogni unità immobiliare esclusiva, la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima).

Tribunale di Milano, sezione XIII civile, sentenza 20 marzo 2025 n. 2371 - Giudice Bocconcello

Condominio negli edifici - Regolamento - Natura contrattuale - Clausole delimitative di poteri e facoltà dei singoli condomini sulle proprietà esclusive - Natura - Servitù reciproche - Conseguenze - Opponibilità ai successivi acquirenti - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza. (Cc, articoli 1138, 2659 e 2665)

In tema di condominio negli edifici, la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche; ne consegue che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex articoli 2659, comma 1, n. 2, e 2665 del Cc, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale (Nel caso di specie, non essendo emersa prova alcuna che le clausole del regolamento contrattuale, limitative della destinazione d'uso, fossero state specificatamente trascritte nell'atto di acquisto dei condomini convenuti e nella nota di trascrizione o che le stesse avessero formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto le stesse non opponibili da parte del Condominio attore).

FIDEIUSSIONE

Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, sentenza 24 marzo 2025 n. 552 - Presidente e relatore Primavera

Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale - Decadenza ex articolo 1957 Cc - Deroga pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità. (Cc, articolo 1957)

In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'articolo 1957 del Cc, per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, la corte territoriale ha accolto il gravame proposto dagli appellanti limitatamente ad un solo motivo d'impugnazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo opposto).

PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Potenza, sezione I civile, sentenza 18 aprile 2025 n. 758 - Giudice Volpe

Arbitrato - Rituale - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Efficacia - Specifica approvazione per iscritto - Condizioni - Predisposizione del testo contrattuale da parte di uno solo dei contraenti - Necessità - Fattispecie in tema di appalto. (Cc, articolo 1341 e 1342; Cpc, articolo 808)

In tema di arbitrato, ai fini della necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, il testo contrattuale deve risultare essere stato predisposto da uno solo dei contraenti per ricondurlo all'ambito applicativo di cui agli articoli 1341 e 1342 del Cc (Nel caso di specie, rilevato che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale inserita in un contratto di appalto, era stata stipulata e sottoscritta da entrambe le parti, il giudice adito ha accolto l'opposizione con riferimento all'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata dall'opponente, disponendo, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rimessione delle parti innanzi al collegio arbitrale).

Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, sentenza 24 marzo 2025 n. 552 - Presidente e relatore Primavera

Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Esperimento del procedimento - Primo incontro - Comunicazione della parte d'indisponibilità a procedere oltre - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Avveramento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda, prevista dal Dlgs n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, nel testo applicabile "ratione temporis", è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dagli appellanti, in quanto, nella circostanza, nel primo grado di giudizio la mancata la mancata adesione dell'odierna banca appellata, quale parte attivante la procedura di mediazione obbligatoria, era stata validamente espressa alla fine del primo incontro, dopo che il mediatore, chiarita la funzione ed esposte le modalità di svolgimento della procedura medesima, aveva ritualmente invitato le parti presenti ad esprimersi circa la possibilità di avviare o meno l'iter conciliativo).

Tribunale di Pavia, sezione III civile, sentenza 24 aprile 2025 n. 490 - Giudice Arcudi

Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Parti - Potere di rappresentanza - Validità ed efficacia - Verifica - Obbligo della parte interessata e del mediatore - Sussistenza - Violazione - Sanatoria - Configurabilità - Esclusione - Accertamento officioso del giudice del merito - Necessità. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non della controparte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri medesimi. Tale obbligo incombe, semmai, sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna "sanatoria" a vantaggio della parte invalidamente rappresentata, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevato, da un lato, che l'avvocato che aveva partecipato al procedimento di mediazione era stato, a sua volta, delegato dai difensori della parte opposta, e dall'altro, che a quest'ultimi era stata conferita una procura il cui potere di conciliare era espressamente subordinato alle "…determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti…", il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria di parte opposta per invalida partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria disposto in corso di causa, a nulla rilevando, sul punto, che nella sede conciliativa non fossero state sollevate eccezioni sul difetto del potere rappresentativo).

Tribunale di Latina, sezione I civile, ordinanza 28 aprile 2025 n. 1296 - Giudice Venditto

Procedimenti di istruzione preventiva - Articolo 696-bis Cpc - Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ammissibilità del ricorso - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in tema di appalto condominiale. (Cpc, articoli 696 e 696-bis)

L'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall'articolo 696-bis del Cpc, non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"; infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza ed a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dalla citata disposizione e come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie; in particolare, ancor più che nell'accertamento tecnico di cui all'articolo 696 del Cpc, nella Ctu preventiva in parola, non è corretto ritenere che l'adozione del provvedimento esiga la dimostrazione della probabile fondatezza della domanda di merito, poiché mai l'ammissione o l'assunzione della prova, nel processo ordinario, sarebbero subordinate alla previa verifica, neppure sommaria, della bontà delle ragioni sostanziali dell'istante; essa ben può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'"an" della pretesa, purché la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé utili o risolutivi (Nel caso di specie, relativo a un procedimento promosso da un Condominio nei confronti dell'impresa costruttrice onde verificare l'esistenza di vizi e difetti di costruzione manifestatisi nel fabbricato condominiale, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha accolto il ricorso e dettato le prescrizioni dirette ad assicurare lo svolgimento delle operazioni peritali).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, sentenza 2 maggio 2025 n. 379 - Giudice Medaglia

Rimessione della causa in decisione - Articolo 190 Cpc - Mancato deposito della comparsa conclusionale - Deposito della memoria di replica - Ammissibilità - Fondamento. (Cpc, articolo 190)

Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'articolo 190 del Cpc anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio d'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto ammissibile il deposito della memoria di replica di parte convenuta, non assumendo rilievo il mancato deposito o l'inammissibilità della comparsa conclusionale).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, sentenza 2 maggio 2025 n. 379 - Giudice Medaglia

Termini processuali - Computo - Termini con scadenza fissata in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie concernente il termine per il deposito della comparsa conclusionale. (Cpc, articoli 155 e 189)

In tema di termini processuali, il comma 4 dell'articolo 155 del Cpc, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. Pertanto, nei termini da computare a ritroso, la scadenza nel giorno festivo o nel giorno di sabato va anticipata al primo giorno non festivo, individuato ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 155 del Cpc (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio d'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, il termine di trenta giorni a ritroso rispetto all'udienza fissata per il 4 febbraio 2025, stabilito ai sensi dell'articolo 189 del Cpc, scadeva nella giornata di domenica 5 gennaio 2025, il giudice adito ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata da parte attrice con riferimento al deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta in quanto avvenuto solo in data sabato 4 gennaio 2025 anziché in data 3 gennaio 2025, quale termine ultimo di scadenza).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 7 maggio 2025 n. 519 - Giudice Alacqua

Responsabilità civile - Sanità - Attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto. (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 2697 e 2727)

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda di risarcimento del danno, essendo con evidenza emersa dalla relazione peritale redatta dal Ctu la prova dell'inesatto adempimento da parte della struttura sanitaria ospedaliera convenuta, la quale non aveva provato che gli interventi chirurgici ai quali era stato sottoposto l'attore fossero stati eseguiti con diligenza e perizia sotto il profilo della sterilizzazione del sito chirurgico o, comunque, di aver adottato le cautele necessarie al fine di ridurre al massimo il rischio di infezione a danno del medesimo).

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 7 maggio 2025 n. 519 - Giudice Alacqua

Responsabilità civile - Sanità - Azione di responsabilità svolta in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti - Autonomia - Conseguenze - Proposizione da parte di azienda sanitaria di una domanda di manleva nei confronti dei propri medici - Questione di riparto tra giudice ordinario e contabile - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Costituzione, articoli 24, 97, 102 e 103; Cpc, articolo 41; Cc, articolo 2043)

L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un'azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni. Pertanto, anche laddove le due azioni investano i medesimi fatti materiali, esse rimangono autonome: l'azione contabile è invero volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; l'azione civilistica è, invece, volta al risarcimento del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione degli interessi particolari della Pubblica amministrazione medesima e degli utenti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, con riferimento alla predetta domanda di manleva, dalla compagnia assicuratrice chiamata in giudizio).

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 7 maggio 2025 n. 519 - Giudice Alacqua

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Danno alla salute - Risarcimento - Carattere unitario del danno non patrimoniale - Risarcibilità di voci ulteriori di danno - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Onere di motivazione a carico del giudice - Sussistenza. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 2056 e 2059)

Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Nel caso di specie, accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta derivante dall'infezione nosocomiale contratta dall'attore in conseguenza di interventi chirurgici, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e rilevata la mancata allegazione di circostanze specifiche in punto di danno estetico, ha rigettato la relativa domanda di liquidazione).

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 7 maggio 2025 n. 519 - Giudice Alacqua

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Debiti di valore - Reintegrazione economica del creditore - Necessità - Rivalutazione monetaria o liquidazione in valori monetari attuali - Satisfattività - Limiti - Danno da ritardo - Onere probatorio - Spettanza al creditore - Condizioni - Interessi compensativi - Automatico riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria. (Cc, articoli 1223, 1226, 1227, 2043 e 2056)

Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, l'attore si era limitato a richiedere il risarcimento del danno, oltre la rivalutazione e gli interessi, senza alcuna specificazione in merito al danno da ritardo, eventualmente subito e non ristorato dalla rivalutazione, ha ritenuto, di conseguenza, non poter riconoscere, automaticamente, in assenza di allegazione di parte, gli interessi compensativi).

Corte di Appello di Roma, sezione II civile, sentenza 3 aprile 2025 n. 2095 - Presidente Zannella - Relatore Papoff

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo - Danno da perdita subita - Configurabilità - Presupposti - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criteri. (Cc, articoli 832, 1226, 2043 e 2056)

Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; in particolare, in tale ipotesi, se il danno di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale il primo giudice, nel pronunciare la condanna al risarcimento del danno emergente, consistente nella perdita di godimento dell'immobile da parte dell'odierno appellato dalla data di occupazione abusiva fino a quella di effettiva restituzione, ne aveva disposto la liquidazione con riferimento ad un importo inferiore al valore locativo tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate).

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