CONTRATTI AGRARI
Controversie - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Ambito applicativo - Nozione di "domanda" - Riferimento alla materia dei contratti agrari - Necessità - Natura del procedimento o modalità di proposizione della domanda - Rilevanza - Esclusione. (Cpc, articolo 36; Dlgs 150/2011, articolo 11)
In materia di contratti agrari, la "domanda", in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale) (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio originariamente promosso dagli odierni appellanti per accertare la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del loro diritto di prelazione agraria sui fondi rustici oggetto di causa e, di conseguenza, ottenere il subentro nella posizione contrattuale dall'odierno appellato quale terzo acquirente del relativo contratto di compravendita, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha escluso che la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo per ottenere la condanna degli attori al rilascio dei predetti fondi in quanto dagli stessi occupati "sine titulo", già accolta dal giudice di primo grado, fosse soggetta all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 150 del 2011).
CONTRATTO
Interpretazione - Sistematica - Considerazione atomistica delle clausole - Inammissibilità - Interpretazione complessiva delle clausole - Necessità - Ipotesi di contrasto tra clausole del contratto - Criteri applicabili - Individuazione - Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366 e 2532; Cpc, articoli 808, 808–ter, 808–quater e 825)
In tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo 1363 del Cc). L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto. Inoltre, in caso di contrasto tra clausole del contratto, l'interprete è innanzitutto chiamato a verificare il significato che le parti hanno inteso attribuire ai termini dell'accordo, e qualora non sia possibile individuare l'effettiva volontà delle parti, è chiamato ad attribuire al contratto il significato che vi darebbero i contraenti corretti e leali. In applicazione del criterio di buona fede, pertanto, l'interprete deve adeguare l'interpretazione del contratto al significato sul quale le parti – in relazione alle concrete circostanze – potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Nel caso di specie, rilevato un contrasto tra due disposizioni contenute nello statuto di una società cooperativa, riguardanti, rispettivamente, la devoluzione delle liti alla competenza arbitrale e l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto che, nella circostanza, la volontà delle parti fosse da interpretare nel senso della necessità del ricorso alla procedura arbitrale anche con riferimento al giudizio di opposizione alla delibera di recesso).
PROCEDIMENTO CIVILE
Competenza civile - Per territorio - Foro esclusivo del consumatore - Derogabilità - Condizioni - Trattativa individuale tra le parti - Caratteri - Individuazione - Fattispecie relativa ad ingiunzione di pagamento somme a carico di un Condominio per prestazioni relative al servizio di portineria. (Cc, articoli 1117, 1130, 1341 e 1342; Dlgs n. 206, articoli 33, 34 e 66-bis)
Il foro del consumatore è esclusivo e inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri Fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti. In particolare, tale specifica trattativa, deve rilevarsi seria (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), effettiva (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto, ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e individuale (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto), non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (Nel caso di specie, relativo ad una ingiunzione di pagamento somme rivendicate a titolo di prestazioni concernenti il servizio di portineria reso dalla società opposta a favore di un Condominio, richiamati gli enunciati principi e rilevato che, nella circostanza, la clausola contrattuale di deroga oggetto di causa, pur approvata dall'ente di gestione per iscritto, non aveva formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Napoli e revocato il decreto ingiuntivo opposto).
Domanda giudiziale - Qualificazione e interpretazione - Domanda di restituzione di un bene - Asserimento nell'arbitraria disponibilità del convenuto - Mancata richiesta di accertamento della proprietà - Qualificazione dell'azione come rivendica - Esclusione - Natura personale - Sussistenza - Deduzione da parte del convenuto del diritto di detenzione - Relativo accertamento - Inerenza all'oggetto della controversia . (Cc, articolo 948; Cpc, articoli 99 e 112)
La domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia (Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel richiamare l'enunciato principio, ha confermato anche in sede di gravame la domanda di rilascio di fondi rustici detenuti dalla controparte "sine titulo" già ritenuta fondata in prime cure).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Attività medico-chirurgica - Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Risarcibilità - Presupposti - Pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute - Necessità - Onere probatorio del paziente - Oggetto. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 1176, 1218, 1223 e 1226)
In tema di responsabilità medico-chirurgica, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del "deficit" informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha escluso la risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dall'inadempimento del dovere informativo, in quanto, nella circostanza, pur riscontrando che il "deficit" informativo imputabile al sanitario convenuto aveva arrecato un pregiudizio alla salute, non sussistevano tuttavia elementi sufficienti per riconoscere delle conseguenze negative ulteriori, diverse ed autonome rispetto a quelle connesse al suddetto pregiudizio, non potendo comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione costituire una lesione risarcibile "in re ipsa", a prescindere dalle conseguenze concrete che essa abbia effettivamente determinato).
Illecito aquiliano - Installazione di ponteggi per i lavori di ristrutturazione di uno stabile - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad appalto di lavori condominiali. (Cc, articolo 2043)
In caso di furto consumato avvalendosi di impalcature e ponteggi, è configurabile una responsabilità, ai sensi dell'articolo 2043 del Cc, dell'impresa appaltatrice che, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedirne un uso anomalo - così violando il principio del "neminem laedere" - abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi del danno (Nel caso di specie, relativo ad un contratto di appalto stipulato con un Condominio nel quale si prevedeva, espressamente, l'adozione di cautele anti intrusione, quali un sistema di illuminazione ed uno di allarme che, quotidianamente, doveva essere attivato dall'impresa appaltatrice, il giudice adito, accertata la violazione di tali cautele da parte di quest'ultima, ha accolto la domanda proposta da un condomino per ottenere la condanna delle parti convenute al risarcimento dal danno cagionato dal furto consumato nella propria abitazione attraverso un accesso agevolato dalle impalcature installate in occasione delle opere di rifacimento della facciata dello stabile).
Illecito aquiliano - Installazione di ponteggi per i lavori di ristrutturazione di uno stabile - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'appaltatore per l'omessa adozione delle cautele anti intrusione previste dal contratto di appalto - Corresponsabilità del direttore dei lavori - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli, 1176, 1218, 2043, 2051, 2055 e 2230)
In caso di furto consumato avvalendosi di impalcature e ponteggi installati in esecuzione di un appalto di lavori edili, la responsabilità accertata a carico dell'impresa appaltatrice per l'omessa adozione delle cautele anti intrusione contrattualmente previste non si estende anche al direttore dei lavori, i cui compiti non comprendono il controllo delle predette garanzie accessorie al contratto, ma solo la sicurezza del cantiere ed il controllo sull'esecuzione dei lavori (Nel caso di specie, relativo ad un contratto di appalto stipulato con un Condominio nel quale si prevedeva, espressamente, l'adozione di cautele anti intrusione, quali un sistema di illuminazione ed un sistema di allarme, il giudice adito, accertata la violazione di tali cautele da parte dell'impresa appaltatrice, pur accogliendo la domanda di risarcimento dal danno cagionato dal furto consumato nell'abitazione di proprietà del condomino attore, ha invece escluso ogni responsabilità in capo al direttore dei lavori chiamato in giudizio dalle parti convenute).


