PROCEDIMENTO PENALE

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III civile, sentenza 16 settembre 2025, n. 2715 - Giudice Alvano

Prova civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità medica. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 194)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di responsabilità medica, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dei depositi documentali, in quanto, nella circostanza, nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, l'acquisizione delle pellicole radiografiche si presentava quale indispensabile presupposto logico-giuridico per fornire esaustive risposte ai quesiti formulati, sicché l'istanza in tal senso avanzata era stata legittimamente accolta dal giudice del procedimento ex articolo 696-bis del Cpc).

Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 16 settembre 2025, n. 1543 - Giudice Paolini

Spese processuali - Spese sostenute dal terzo chiamato - Disciplina applicabile - Individuazione - Fattispecie in tema di trasporto. (Cpc, articoli 91 e 106)

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di trasporto, il giudice adito alla luce del richiamato principio e dell'infondatezza delle domande spiegate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, ha posto a suo carico le spese processuali sostenute da quest'ultima).

PROPRIETÀ

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 16 settembre 2025, n. 12627 - Giudice Fanelli

Proprietà fondiaria - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Illiceità - Danno non patrimoniale - Assenza di pregiudizio alla salute - Risarcibilità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie in tema di immissioni sonore prodotte all'interno di un circolo sportivo. (Costituzione, articoli 15 e 29; Cc, articoli 844, 1223, 1226, 2056 e 2059)

Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cosiddetta "comunitarizzazione" della Cedu. (nel caso di specie, nell'accogliere la domanda con la quale gli attori, proprietari di immobili posti nelle vicinanze di un circolo sportivo, avevano chiesto di accertare l'illiceità, per superamento dei limiti della normale tollerabilità, delle immissioni sonore prodotte dalle parti convenute in conseguenza dello svolgimento di una serie di attività sportive praticate al suo interno, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto nella circostanza risarcibile il danno morale lamentato, tenuto conto della vicinanza tra i complessi immobiliari interessati delle attività acusticamente intollerabili, secondo la comune esperienza, ed utilizzando un criterio eziologico del "più probabile che non" e da nozioni di comune esperienza) .

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