CONCORRENZA

Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 20 febbraio 2025 n. 1797 - Giudice De Falco

Concorrenza sleale - Illecito concorrenziale - Storno dei dipendenti - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa a controversia insorta nell'ambito dei servizi educativi fondati sull'apprendimento della lingua inglese. (Cc, articolo 2598)

Lo storno di dipendenti integra l'illecito concorrenziale quando la condotta posta in essere sia tesa ad impedire al concorrente di continuare a competere, in modo che l'imprenditore scorretto, inducendo gli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria, evidenzi la propria volontà di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista determinando nel mercato un effetto confusorio, o discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell'attività di chi lo subisce. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta nel settore dei servizi educativi fondati sull'apprendimento della lingua inglese, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto che il passaggio di parte del corpo docente, già impiegato presso la società attrice, alla convenuta associazione, non potesse qualificarsi alla stregua di un illecito anticoncorrenziale integrante storno dei dipendenti).

Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 20 febbraio 2025 n. 1797 - Giudice De Falco

Concorrenza sleale - Illecito concorrenziale - Sviamento della clientela - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa a controversia insorta nell'ambito dei servizi educativi fondati sull'apprendimento della lingua inglese. (Cc, articolo 2598)

La concorrenza sleale per "illecito sviamento di clientela" è un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.). In particolare, il tentativo di sviare la clientela (che non "appartiene" all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598 n. 3, del Cc e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta nel settore dei servizi educativi fondati sull'apprendimento della lingua inglese, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto non sussistere l'illecito concorrenziale denunziato, osservando che la proposizione di una offerta commerciale, soprattutto se molto simile a quella già proposta da altra impresa, rivolta allo stesso bacino di utenza e l'esercizio della professione all'interno dello stesso contesto territoriale già da altri occupato, se costituiscono elementi la cui sussistenza consente di affermare l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese, nulla invece provano circa la slealtà della condotta assunta dal "competitor").

CONDOMINIO

Tribunale di Bari, sezione III civile, ordinanza 6 marzo 2025 n. 11920 - Giudice Tarantino

Condominio negli edifici - Amministratore - Natura - Rapporti con i condomini - Applicabilità delle norme sul mandato con rappresentanza - Configurabilità - Conseguenze in tema di obblighi di restituzione alla scadenza. (Cc, articolo 1129, 1130 e 1713)

L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'articolo 1713 del Cc, alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda cautelare proposta ex articolo 700 del Cpc, dal ricorrente amministratore condominiale nei confronti dei due ex amministratori resistenti al fine di ottenerne la condanna all'immediata consegna della documentazione, analiticamente indicata nel ricorso introduttivo, non consegnata dopo la cessazione dall'incarico gestorio ed ancora in loro possesso).

POSSESSO

Tribunale di Bologna, sezione II civile, ordinanza 16 febbraio 2025 n. 5634 - Giudice Chierici

Azioni a difesa del possesso - Azione di reintegrazione - Atto di spoglio - Clandestinità - Condizioni - Criteri di accertamento - Fattispecie relativa ad azione di reintegrazione nel possesso del diritto di veduta in conseguenza dell'installazione di una pergotenda. (Cc, articolo 1168)

In tema di azione di reintegrazione, il consenso (espresso o tacito) del possessore è considerato causa di esclusione dell'"animus spoliandi", quale elemento soggettivo dell'illecito. (Nel caso di specie, accertato che l'odierna ricorrente aveva dato, all'interno di una "chat" condominiale, il suo preventivo assenso all'intervento eseguito dai resistenti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato la sua domanda di reintegrazione nel possesso del diritto di veduta in appiombo esercitato dalle finestre dell'appartamento di proprietà attorea verso il piano terra dell'edificio proposta a seguito dell'avvenuta installazione, da parte di quest'ultimi, nell'area cortiliva di una struttura in ferro ancorata stabilmente al suolo e posta a ridosso delle predette finestre).

Riproduzione riservata Ⓒ